Tar_Napoli_20_6_02_3631 Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Quarta, Sentenza del 20 giugno 2002 n. 3631 sulla necessità per l’Amministrazione, nell’ipotesi in cui neghi il rilascio di concessione edilizia, di specificare con compiutezza le disposizioni urbanistiche che sono ostative all’edificazione La massima Ai fini della legittimità del diniego di concessione edilizia, che comporta una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, l’Amministrazione è tenuta a specificare con compiutezza e puntualità le disposizioni urbanistiche che sono ostative all’edificazione, onde consentire all’interessato di far valere le proprie ragioni difensive attraverso il sindacato di legittimità. La nota
In termini, per tutte, Cons. Stato., Sez. V, 30.3.1994 n. 198; T.A.R. Campania, Sez. IV, 8.10.1999 n.2602; 25.11.1999 n. 3059; 12.10.2000 n. 3715; 17.10.2000 n. 3806; 22.12.2000 n. 4844. La sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli - Sezione IV composto dai Magistrati:
- dott. Nicolò MONTELEONE - Presidente -
- dott. Ugo DE MAIO - Consigliere -
- dott. Pierluigi RUSSO - Referendario estensore -
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.9142/1996 R.G. proposto dalla sig.ra ALLOCCA Ada,  rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Palma ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Carlo Poerio n.98 ; contro - il Comune di San Vitaliano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio ;
- il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale ed ope legis domiciliati alla via A. Diaz n.11; per l'annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di San Vitaliano prot. n.7532, notificato in data 21.10.1996, con il quale è stato negato il rilascio della concessione edilizia richiesta dalla ricorrente per la realizzazione di un fabbricato rurale, dei pareri negativi espressi dalla Commissione edilizia in data 10.10.1996 e dalla Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta in data 31.7.1996 ;  
Visto il ricorso con i relativi allegati ; 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ;
Vista l’ordinanza n.56 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 24 gennaio 1997 ;
Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente ;
Viste le memorie e i documenti depositati dalle parti  a sostegno delle rispettive richieste;
Visti gli atti tutti della causa ;
Udito, alla pubblica udienza del 17 aprile 2002, per la ricorrente, l’avv. S. Scatola, per delega dell’avv. A. Palma, relatore il ref. P. Russo ; 
Ritenuto  in  fatto  e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con atto notificato in data 13 novembre 1996 e depositato il 2 dicembre 1996, la sig.ra ALLOCCA Ada ha premesso di aver presentato al Comune di San Vitaliano, in data 1 agosto 1995,  richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato agricolo, in variante a precedente concessione edilizia n.996 del 17.3.1994.
Con il provvedimento impugnato, il Comune ha comunicato il diniego della domanda sulla base del parere contrario espresso dalla Soprintendenza Archeologica, con la seguente motivazione : « (…) nell’area della particella 156 del Foglio 3 del Comune di San Vitaliano dove, nel progetto di variante alla C.E. n.996/94, verrebbe ad essere realizzato il fabbricato, sono emerse delle strutture archeologiche che verrebbero distrutte dall’intervento edilizio previsto (…) ».
Con la stessa nota della Soprintendenza veniva comunicato, altresì, l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo di interesse archeologico, ai sensi della L. n.1089/1939.
A sostegno della domanda di annullamento degli atti impugnati, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi di diritto : Violazione e falsa applicazione art.2 e 3 L.7.8.1990 n.241 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Erroneità dei presupposti di fatto – Ingiustizia manifesta.
La ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, assumendo che, non essendo stata la zona ancora sottoposta a vincolo, l’asserito rinvenimento di strutture archeologiche, delle quali peraltro non è esplicitata la natura, non poteva costituire una valida ragione per il definitivo sacrificio dello jus aedificandi del privato.
Resisteva in giudizio il Ministero intimato.
Con ordinanza n.56 pronunciata nella camera di consiglio del 24 gennaio 1997, questo T.A.R. – II Sezione ordinava incombenti istruttori a carico della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta, che vi ottemperava mediante deposito in Segreteria dei richiesti chiarimenti.
Dalla documentazione versata in giudizio sono emerse le seguenti ulteriori circostanze, che hanno preceduto l’adozione del provvedimento di diniego impugnato, utili per una più completa ricostruzione dei fatti :
- in data 25 agosto 1995, essendo stata « accertata la venuta in luce di strutture murarie e reperti di epoca romana » nel corso dei lavori di costruzione del deposito agricolo di cui alla concessione edilizia n.996 del 17 marzo 1994, la Soprintendenza Archeologica disponeva l’immediata sospensione dei lavori, con fono prot. n.33705 ;
- con atto notificato in pari data, il commissario prefettizio ordinava all’interessata, odierna ricorrente, la sospensione ad horas dei lavori.
A seguito del deposito della documentazione, la ricorrente notificava motivi aggiunti, rubricati in modo analogo a quelli proposti con l’atto introduttivo, con i quali venivano precisate le censure già proposte. 
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2002, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale. DIRITTO Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Comune di San Vitaliano ha respinto l’istanza di concessione edilizia in variante presentata dalla ricorrente per la costruzione di un fabbricato agricolo.
Il ricorso è fondato.
Ad avviso del Collegio si appalesa fondata l’unica ed articolata doglianza, ribadita anche in sede di proposizione dei motivi aggiunti, con la quale vengono censurati i vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere.
Come emerge dalla narrativa in fatto che precede, il diniego risulta sostanzialmente fondato su un parere preventivo espresso dalla Soprintendenza Archeologica, motivato con riguardo al ritrovamento, sul terreno della ricorrente interessato all’esecuzione dei progettati lavori edili, di strutture archeologiche di epoca romana.
Osserva anzitutto il Collegio che, nel caso di specie, l’acquisizione di tale parere non era prescritta dalla legge, atteso che il fondo della ricorrente non risultava soggetto a vincolo archeologico diretto o indiretto, formalmente imposto ai sensi della L.1 giugno 1939 n.1089 (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 22.5.1991 n.390 e T.A.R. Liguria, I, 15.4.1998 n.127).
Giova rammentare che il rinvenimento di reperti archeologici di interesse particolarmente importante legittima il Soprintendente, ai sensi dell’art.20 della L. n.1089/1939, ad esercitare il potere cautelare di ordinare la sospensione dei lavori edilizi, anche prima dell’imposizione del vincolo, ma in tal caso la norma dispone che, qualora la notifica dello stesso non avvenga nei successivi sessanta giorni, cessa l’efficacia della misura soprassessoria, in quanto « l’ordine di sospensione si intende revocato ».    
Orbene, nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in giudizio, risulta che l’ordine di sospensione è stato effettivamente disposto dal Soprintendente in data 25 agosto 1995, e che esso aveva dunque già perso efficacia al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, atteso che non vi aveva fatto seguito la notifica del vincolo (cfr., C.d.S., VI Sezione, 24.10.1980 n.987 e 24.2.1981 n.71).
Ne consegue l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, considerato che il potere di rilasciare le concessioni edilizie è diretto a tutelare interessi pubblici strettamente urbanistici e non anche  a prevenire potenziali pregiudizi a interessi pubblici diversi, anche se connessi, che esulano dalla valutazione di competenza del Comune e per i quali l’ordinamento appresta diversi strumenti (cfr. C.d.S., V Sezione, 22.4.1980 n.453; 29.10.1987 n.670 e 11.1.1991 n.5; T.A.R. Lazio, II Sezione, 28.9.1993 n.103; T.A.R. Veneto, 22.4.1995 n.589; T.A.R. Sicilia, Catania, 4.9.1997 n.1693; T.A.R. Toscana, III Sezione, 2.6.1998 n.153).
Sul punto, va richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, secondo il quale, ai fini della legittimità del diniego di concessione edilizia, che comporta una contrazione dello jus aedificandi del proprietario, l’Amministrazione è tenuta a specificare con compiutezza e puntualità le disposizioni urbanistiche che sono ostative all’edificazione, onde consentire all’interessato di far valere le proprie ragioni difensive attraverso il sindacato di legittimità (in termini, per tutte, C.d.S., V, 30.3.1994 n.198; T.A.R. Campania, IV, 8.10.1999 n.2602; 25.11.1999 n.3059; 12.10.2000 n.3715; 17.10.2000 n.3806; 22.12.2000 n.4844)..
In conclusione, considerato che il provvedimento impugnato non risulta giustificato dalla violazione di qualsivoglia norma urbanistica, il ricorso si appalesa fondato e va pertanto accolto; per l’effetto, va annullato il diniego di concessione in variante specificato in epigrafe, con salvezza, peraltro, degli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni intimate, secondo le rispettive sfere di competenza.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli Sezione quarta – accoglie il ricorso  in epigrafe n.9142/1996 e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di concessione in  variante presentata dalla ricorrente.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 aprile 2002.
DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 20 GIUGNO 2002