Tar_Veneto_1010_00 TAR VENETO, SEZ. II – ordinanza 14 giugno 2000 n. 1010 - Pres. Trivellato, Est. Rocco - Omnitel s.p.a. (avv.ti Nalin e Barbato) c. Comune di Venezia (Avv. Ghidoni e Morino), interv. Codacons (avv. Rienzi, Marconi, Orlando, D’Elia). Edilizia ed urbanistica – collocazione di impianti radio – disciplina contenuta in variante a PRG – tutela cautelare – diniego Provvedimento impugnato: atto dell’ufficio edilizia privata e delibera del Commissario straordinario nelle competenze del Consiglio comunale, con cui é stata approvata una variante parziale al Regolamento edilizio "per dettare norme sull’installazione di impianti fissi generatori di campi elettromagnetici, nonché competenze della Commissione edilizia" CONSIDERATO che il provvedimento impugnato non si configura – a differenza di quanto prospettato in principalità dalla ricorrente – quale determinazione assunta a fini di tutela ambientale o igienico sanitaria, ma ad esclusivi fini edilizio-urbanistici, chiaramente presupposti dall’art. 80 dal D.P.R. 24 luglio 1997 n. 616, dell’art. 34, comma 2, del D. Lvo 31 marzo 1998 n. 80 nonché dagli artt. 1 e 4 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 e resi nella specie attuali dalla circostanza, puntualmente enunciata nella premessa della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 215 del 21 dicembre 1998 recante l’adozione della variante al regolamento edilizio qui impugnato, che "l’installazione di ripetitori TV e teleradiofonici, di elettrodotti sia con manufatti emergenti dalla copertura di edifici sia con manufatti indipendenti collocati a terra (tralicci, pali, ecc.) incidono in modo significativo sull’assetto territoriale ma non sono in alcun modo regolamentati dal regolamento edilizio o dal P.R.G."; Ritenuto, altresì, che nell’ambito dell’esercizio delle anzidette funzioni di disciplina di organizzazione del territorio, il riferimento alla normativa di carattere igienico-sanitario dettata à sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli artt. 83, comma 1, 112 e 115 lett. b) del D. L.vo 31 marzo 1998 n.112 e segnatamente connessa al funzionamento e all’esercizio dei ripetitori TV e dei telefoni cellulari (cfr. decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381, nonché la L.R. 9 luglio 1993 n. 29 e succ. modif. ed integr.) assume comunque una valenza di principio nell’individuazione delle modalità di localizzazione degli impianti di ripetizione di segnali radiotelevisivi e degli impianti utilizzati per i servizi teleradiotelefonici, ferma altresì restando l’indubbia rilevanza edilizia che gli impianti stessi assumono in via generale à sensi dell’art. 1 e ss. della Legge 28 gennaio 1997 n. 10 e dell’art. 76 e ss. della predetta L.R. 61/1985, quali intrinseci elementi di trasformazione del territorio (cfr., altresì, sul punto, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998 n. 415); Ritenuto che tale considerazione di fondo della fattispecie risulta conforme al principio di nominatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi, desumibile dal canone costituzionale di legalità, e per il quale ogni interesse pubblico va correlato ad una specifica potestà in capo alla competente Pubblica Amministrazione, in modo da determinare, in esito al procedimento, una coerenza tra potestà esercitata e risultato concretamente perseguito nel contesto della medesima fattispecie (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 1 febbraio 2000 n. 530). Ritenuto, pertanto, che la determinazione di consentire, in generale, la localizzazione degli impianti con potenza netta di emissione superiore a 150 Watt in zone territoriali omogenee diverse dalla A, B, C, e E4 (notoriamente contraddistinte da un’elevata concentrazione di popolazione residente) e, comunque, non destinate ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico (cfr. il testo dell’art. 80 bis del Regolamento Edilizio del Comune d Venezia, introdotto dall’impugnata variante) costituisce legittimo esercizio della potestà discrezionale segnatamente riconosciuta all’Amministrazione comunale in materia di disciplina dell’assetto del territorio e dell’attività edilizia: disciplina che nella specie, per certo non inibisce l’operatività delle norme contenute del decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 ma che, per l’appunto, "organizza" l’inserzione nel territorio degli impianti in questione, ivi esclusivamente presupposti e normati sotto gli ulteriori e diversi profili dell’affidabilità tecnica e della sicurezza della pubblica incolumità, Rilevato che rientrano, altresì, nella medesima discrezionalità le previsioni – parimenti contenute nella variante qui impugnata – aventi per oggetto l’emissione al riguardo dei pareri, anche di massima, da parte della Commissione edilizia comunale e delle specifiche tecniche per l’installazione dei manufatti; Constatato, sempre in ordine alla verifica della valenza urbanistica della impugnata variante, che le distanze di m. 10 tra fabbricati e di m. 5 dai confini di proprietà e dalle strade ivi imposti coincidono pienamente con le distanze prescritte dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 quali distacchi minimi inderogabili tra le costruzioni; Ritenuto, altresì, che la stessa, dimostrata valenza urbanistica della variante impugnata rende improponibile la censura di disparità di trattamento, posto che in tale materia sussiste un’indubbia discrezionalità di scelta rientrante nella piena competenza di ciascuna Amministrazione Comunale, che può pertanto differentemente normare l’ammissibilità, o meno, della localizzazione, ove del caso, per la realizzazione di tutte le opere che assumono rilevanza sotto il profilo edilizi; Ritenuto, da ultimo, che per quanto segnatamente attiene al provvedimento soprassessorio contestualmente impugnato ed emesso tra l’adozione e l’approvazione della variante, lo stesso non risulta violare l’art. 8, secondo comma, della L, 15 maggio 1997 n. 127 e l’attuale testo dell’art.51 della L. 8 giugno 1990 n. 142 in quanto adottato dal dirigente comunale a ciò competente, e che risulta del tutto inconferente nell’economia del presente giudizio la censurata violazione del D.L. 2 ottobre 1993 n. 398 convertito con modificazioni in L. 4 dicembre 1993 n. 493 e succ. modd. Ed integr., in quanto la ricorrente non si è nella specie avvalsa della facoltà di chiedere la nomina di un commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta Regionale; Visto l’art. 21, ultimo comma, della L, 6 dicembre 1971 n. 1034; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.