TAR LOMBARDIA-MILANO SEZ. I - Decreto Presidenziale 5 ottobre 2000 n. 326 - Pres. ff. Spadavecchia NOKIA ITALIA S.r.l. (avv.ti Angelo Clarizia e Nino Palantonio) contro COMUNE di RHO, ALIBERTI (avv. Giuseppe C. Salerno). Antenne radio - installazione antenne - sospensione di lavori di costruzione e dell'attivazione di un'antenna radio - tutela cautelare - accoglimento limitatamente alla sospensione dei lavori. Procedimento cautelare - danno grave - danno derivante da inadempimento ad obblighi contrattuali relativi alla realizzazione di strutture di trasmissione via etere - tutela cautelare - accoglimento limitatamente alla sospensione dei lavori. Va accolta ai sensi dell’art. 21, 9° comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (limitatamente all’ordine di sospensione dei lavori ed alla relativa diffida), la domanda cautelare avanzata con un ricorso proposto avverso i provvedimenti con cui il Dirigente del Settore ambiente e territorio aveva ingiunto alla ricorrente la sospensione dei lavori relativi all’installazione di un impianto di telefonia mobile "ovvero la sospensione della effettiva attivazione dell’impianto" ed aveva diffidato la medesima dal proseguire i lavori, già assentiti con autorizzazione edilizia. La sospensione dell’efficacia di detti provvedimenti va disposta in considerazione dell’addotta necessità della ricorrente di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti della titolare di licenza individuale per telecomunicazioni radiomobili (nella specie, la Blu S.p.a.), per conto della quale essa sta predisponendo la necessaria infrastruttura di rete, al fine di realizzare un determinato livello di copertura del territorio entro termini tassativi (1). (1) L'ordinanza si segnala in quanto il danno fatto valere non deriva direttamente dal provvedimento impugnato ma, come risulta dal testo, dall'inadempimento verso il terzo che aveva dato in appalto l'esecuzione dei lavori. In questo modo una responsabilità contrattuale tra privati diventa presupposto per la tutela cautelare avverso un provvedimento amministrativo. Ciò è probabilmente agevolato dalla circostanza che in materia edilizia, essendovi giurisdizione esclusiva e su "comportamenti", è aumentata la sensibilità a rischi di risarcimenti danno conseguenti a provvedimenti amministrativi. La separazione poi tra aspetti edilizi dell'intervento (la costruzione di un'antenna) ed aspetti igienico-sanitari (relativi all'attivazione) è usuale nei provvedimenti cautelari che contrappongono privati e pubbliche amministrazioni. Essa deriva a sua volta dall'incomprimibilità del diritto alla salute, non cauzionabile (art. 21 co.7 l. 1034/1971, introdotto dall'art. 3 L. 205). (G.S., 16.10.2000) per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti 1 giugno 2000 (prot. n. 30719) e 20 giugno 2000 (prot. n. 34460), con cui il Dirigente del Settore ambiente e territorio ha ingiunto alla ricorrente la sospensione dei lavori relativi all’installazione di un impianto di telefonia mobile "ovvero la sospensione della effettiva attivazione dell’impianto" ed ha diffidato la medesima dal proseguire i lavori, già assentiti con autorizzazione edilizia 15.2.2000 (pratica n. 10/le). Visto il ricorso, notificato il 20 settembre, depositato il 4 ottobre 2000; Considerato che la ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare provvisoria dei provvedimenti impugnati a norma dell’art. 21, 9° comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205) adducendo la necessità di adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti della Blu S.p.a., titolare di licenza individuale per telecomunicazioni radiomobili, per conto della quale essa sta predisponendo la necessaria infrastruttura di rete, al fine di realizzare un determinato livello di copertura del territorio entro termini tassativi; tenuto conto di quanto dedotto a fondamento dell’istanza questa appare meritevole di accoglimento limitatamente all’ordine di sospensione dei lavori ed alla relativa diffida, non essendovi ragione – allo stato – di sospendere anche il divieto di attivazione di un impianto la cui realizzazione è ancora in corso; dalla provvisoria sospensione nei limiti suindicati non possono derivare rilevanti pregiudizi agli interessi delle controparti, posto che un pericolo per la salute può derivare solo dall’attivazione dell’impianto; P.Q.M. Accoglie in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla parte in cui dispongono la sospensione dei lavori, fino alla camera di consiglio del 24 ottobre 2000.