Tar_Emilia_59_2000 T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, ord. 20 febbraio 2001 n. 59 Installazione di stazione radio-base per telefonia cellulare - Concessione edilizia - Necessità della valutazione d'impatto ambientale (omissis) Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della concessione edilizia, 4/12/2000 e n. 2000/11274, rilasciata dal Comune di Correggio alla Telecom Italia Mobile spa per la realizzazione di una stazione radio base per l’installazione delle antenne di telefonia cellulare; di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI CORREGGIO e TELECOM ITALIA MOBILE SPA Udito il relatore Primo Ref. UMBERTO GIOVANNINI Uditi altresì per le parti gli Avv.ti Maggiolo, Bertolani e Bianchi, per delega dell’Avv. De Vergottini; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000 e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Ritenuto che, ad un sommario esame della controversia, il ricorso pare fondato su elementi che ne fanno ritenere ragionevolmente prevedibile l’accoglimento, soprattutto in relazione alla denunciata mancata sottoposizione del progetto edilizio della stazione radio a valutazione d’impatto ambientale, così come espressamente previsto dall’art. 2 bis, 2° comma del D.L. n. 115/97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/97 e alla parimenti denunciata violazione dell’art. 8, 8° comma della L.R. n. 30 del 2000; P.Q.M. ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione. Spese al definitivo. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Parma, lì 20 febbraio 2001. Presidente Primo Referendario Rel. Est.