Cass_pen_18_3_02_11149 Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 18 marzo 2002 n. 11149 sulla necessità, ai fini dell’estinzione del reato edilizio per concessione in sanatoria ex art. 22 L. 47/1985, della cd. “doppia conformità”, cioè della conformità dell’intervento edilizio agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda (applicazione del suddetto principio al mutamento di destinazione d’uso di un sottotetto in conformità alla legge della Regione Campania n. 15 del 2000); sui poteri di controllo del giudice penale sulla concessione amministrativa; sull’ambito di applicazione degli effetti estintivi della concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/1985 Le massime Ai fini del legittimo rilascio della concessione in sanatoria, l'art. 13, primo comma ultima parte, della L. n. 47/85 espressamente richiede il requisito della cosiddetta doppia conformità e, cioè, che l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda" (1). 
Ai fini della declaratoria di estinzione del reato edilizio per concessione in sanatoria, il giudice penale deve accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue il reato. In tal caso il giudice non disapplica una concessione illegittima bensì verifica l'esistenza di tutti i presupposti della fattispecie estintiva delineata sugli artt. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47" (2). 
Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 47/85, il rilascio della concessione in sanatoria estingue i soli reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge Le note
(1) Sulla necessità della doppia conformità la giurisprudenza della S.C. è ormai consolidata. Vedasi, tra le tante, Cass. sez. III, 11-10-2000, Marinaro P. e altro, in Ced rv. 217577; Cass. sez. III, 12-05-1997, Candela, in Ced riv. 208049. 
(2) Cfr. Cass. sez. III, 199301406, Cipriano, in Ced rv. 195540; Cass. sez. VI, 199209397, Talamo e altri, in Ced rv. 192243. La sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Umberto PAPADIA - Presidente -
Dott. Antonio ZUMBO - Consigliere -
Dott. Claudia SQUASSONI - Consigliere -
Dott. Carlo GRILLO - Consigliere -
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza in data 3.10.2001 del Tribunale di Napoli, con la quale è stato rigettato l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 12.7.2001, che ha disposto la revoca del sequestro di opere abusive nei confronti di R.F..
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale, che ha disposto la revoca del sequestro di opere di ristrutturazione e mutamento di destinazione d'uso di un sottotetto, in un fabbricato vincolato, in seguito al rilascio di concessione in sanatoria. Hanno osservato i giudici del gravame, in ordine alle contestazioni della appellante pubblica accusa, afferenti alla legittimità della predetta concessione, che quest'ultima è conforme alle disposizioni della legge regionale n. 15 del 2000 - della quale si è rilevata la correttezza costituzionale -, che consentono il mutamento della destinazione d'uso dei sottotetti, subordinandone l'ammissibilità al solo requisito della preesistenza alla data del 17.10.2000. Hanno rilevato inoltre i giudici dell'impugnazione che, secondo numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa, ai fini della validità della concessione in sanatoria, non occorre il requisito della doppia conformità del provvedimento, essendo sufficiente che l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca del rilascio della concessione e, in ogni caso, che il mutamento di destinazione d'uso del sottotetto di cui si tratta era consentito all'epoca della sua realizzazione dall'art. 17, comma 7, delle norme di attuazione del D.P.G.R.C. 29.6.1998 n. 9297 (cosiddetta variante di salvaguardia del piano regolatore della città di Napoli). Si è osservato, infine, che l'immobile oggetto dell'intervento di mutamento della destinazione d'uso non è soggetto a vincolo paesaggistico, bensì a vincolo di interesse storico, e che le opere oggetto di concessione in sanatoria sono state regolarmente autorizzate dalla competente Sovrintendenza.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che lo censura per violazione della normativa di diritto sostanziale che regola l'attività edilizia, nonché per contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente, premessi rilievi critici in ordine alla coerenza logica della pluralità di argomentazioni con le quali (ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimità della concessione in sanatoria di cui si tratta, deduce l'errata interpretazione dell'art. 13 della L. n. 47/85 da parte dei giudici di merito in ordine alla asserita sufficienza della conformità della concessione in sanatoria ai soli strumenti urbanistici vigenti al momento della domanda, rilevando che la norma citata richiede anche la conformità dell'opera con quelli vigenti all'epoca della sua realizzazione. Contesta, altresì, la interpretazione dell'art. 17, comma 7, delle norme di attuazione del D.P.G.R.C. 29.6.1998 n. 9297, sostenuta nel provvedimento impugnato, osservando che, per il limite imposto dalla medesima disposizione alla esecuzione di interventi di sola manutenzione, il mutamento di destinazione d'uso consentito è solo quello che non comporti modificazioni edilizie. Viene contestata, infine, la conformità della autorizzazione della Sovrintendenza alle opere abusive effettivamente realizzate e, soprattutto, che quest'ultima abbia effetto estintivo in relazione al reato corrispondente ed allo stesso reato di cui all'art. 20 della L. n. 47/85.
Il ricorso è fondato.
L'art. 13, primo comma ultima parte, della L. n. 47/85 espressamente richiede, ai fini del legittimo rilascio della concessione in sanatoria, il requisito della cosiddetta doppia conformità e, cioè, che l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda", (cfr., peraltro, sulla necessità della doppia conformità la giurisprudenza consolidata di questa Corte: sez. III, 200010601, Marinaro P. e altro, riv. 217577; sez. III, 199704398, Candela, riv. 208049).
E' stato, peraltro, anche affermato reiteratamente da questa Corte che "in tema di declaratoria di estinzione del reato edilizio per concessione in sanatoria il giudice penale deve accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue il reato. In tal caso il giudice non disapplica una concessione illegittima bensì verifica l'esistenza di tutti i presupposti della fattispecie estintiva delineata sugli artt. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47". (sez. III, 199301406, Cipriano, riv. 195540; sez. VI, 199209397, Talamo e altri, riv, 192243).
Erroneamente, pertanto, (ordinanza impugnata ha affermato che, ai fini della valutazione della legittimità della concessione in sanatoria di cui si tratta e del conseguente effetto estintivo sul reato edilizio, è sufficiente l'accertamento della conformità del provvedimento alle disposizioni della legge della Regione Campania n. 15 del 2000, vigente all'epoca della presentazione della relativa domanda.
Deve essere, altresì, rilevato che l'art. 17, comma 7, delle norme di attuazione del D.P.G.R.C. 29.6.1998 n. 9297, vigente all'epoca di esecuzione dei lavori in assenza di concessione, non può essere interpretato, come prospettato nel provvedimento impugnato, quale disposizione legittimante il mutamento di destinazione d'uso dei sottotetti, in qualsiasi modo realizzato.
Esattamente, invero, é stato evidenziato dalla pubblica accusa ricorrente che la medesima disposizione limita gli interventi consentiti sugli organismi edilizi, cui si riferisce la previsione normativa, a quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. n. 457/78 e, cioè, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Da tale limite, pertanto, deriva che anche il mutamento di destinazione d'uso non era assentibile, se realizzato mediante interventi di ristrutturazione o, comunque, eccedenti quelli di mera manutenzione.
Orbene, l'ordinanza del Tribunale non ha affatto accertato la conformità del mutamento di destinazione d'uso del sottotetto dissequestrato alla previsione della disposizione esaminata in relazione alla natura degli interventi eseguiti per realizzarlo.
E', infine, fondata anche la censura del P.M. afferente all'esclusione dell'effetto estintivo della concessione in sanatoria sul reato configurabile, ai sensi dell'art. 118 della L. n. 490/99 o della pregressa normativa di cui alla L. n. 1089/1939 (art. 59), in conseguenza della mancata richiesta dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo prima dell'esecuzione delle opere.
Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 47/85, infatti, il rilascio della concessione in sanatoria estingue i soli reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge.
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15.2.2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 MARZO 2002