Cass_Trib_7_8_00_10372 Corte Suprema di Cassazione Sezione V Civile Tributaria Sentenza (CAS) n. 10372 del 7 agosto 2000 Presidente: Carnevale, Relatore: Cicala Imposta di registro per gli atti dell’autorità giudiziaria: fuori dal “valore” gli ulteriori beni esistenti sul terreno usucapito dopo la intervenuta usucapione, ma prima del passaggio in giudicato di detta sentenza IMPOSTA DI REGISTRO Determinazione della base imponibile Atti dell’autorità giudiziaria Bene usucapito Valore Accertamento Momento del passaggio in giudicato della sentenza di usucapione Riferimento Ulteriori beni esistenti sul bene usucapito dopo la intervenuta usucapione, ma prima del passaggio in giudicato di detta sentenza Conteggio Esclusione Art. 934 c.c. Art. 24 del DPR 26/04/1986, n. 131 massima In tema di imposta di registro, la tassazione del bene usucapito (nel caso di specie un terreno) deve avvenire in base al suo valore al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della usucapione, restando escluso, però, che ai fini della determinazione del valore possano essere considerati quegli ulteriori beni (nel caso di specie costruzione) sussistenti al momento del passaggio in giudicato di detta sentenza, ma non esistenti al momento di maturazione della usucapione. La Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Civile Tri butaria, composta da: Dott. Corrado Carnevale (Presidente), Dott. Mario Cicala (Relatore/Consigliere), Dott. Enrico Altieri, Dott. Eugenio Amari, Dott. Antonio Merone (Consiglieri) ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; (ricorrente) contro B.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato M.G., che lo difende, giusta delega a margine; (controricorrente) nonché contro B.B., B.P., B.D., V.F.; (intimati) avverso la sentenza n. 43/97 della Commissione tributaria regionale di Roma, depositata il 02/04/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.12.1999 dal Consigliere Dott. Mario Cicala; udito per il ricorrente, l’Avvocato dello Stato De Stefano, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L’Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza n. 60/09/1997 del 3 luglio 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la decisione di primo grado. Secondo i giudici tributari la sentenza del Pretore di Castelnuovo di Porto 35/1988 che dichiarava l’acquisto per usucapione di un immobile da parte dei sig.ri E.B. e V.F. doveva essere assoggettata a imposta di registro facendo riferimento allo stato del bene al momento dell’acquisto per usucapione e non a quella di deposito della sentenza ricognitiva dell’avvenuta usucapione. Di conseguenza, non doveva essere calcolato nel valore del bene una costruzione posta in essere dopo il 1962 cioè dopo il decorso di un ventennio di possesso pacifico ed indisturbato del terreno da parte dei sig.ri E.B. e V.F. I contribuenti (a E.B. sono succeduti A., B., D., P. e F. B.) resistono con controricorso. Motivi della decisione Il motivo di ricorso con cui l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 24 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; violazione dell’art. 934 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., deve essere rigettato. Invero l’amministrazione non sembra cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice tributario non contesta che il trasferimento di un terreno avvenga assieme alla costruzione che sul terreno incide. Ma afferma che l’acquisto avviene, in caso di usucapione, non con la sentenza che accerta l’avvenuta usucapione, bensì con il decorso del tempo stabilito dalla legge. E dunque se alla scadenza di tale termine l’edificio non sussisteva, esso non può formare oggetto di tassazione. E questa affermazione è del tutto condivisibile, poiché l’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario che si realizza con il mero decorso del tempo, accompagnato dal requisito del possesso, e dunque la costruzione che successivamente acceda al suolo viene acquisita in virtù della accessione e non della usucapione; perciò non è conferente il richiamo all’art. 24 del D.P.R. 131/1986, che disciplina la presunzione di trasferimento delle accessioni assieme all’immobile, in quanto tale norma riguarda le accessioni esistenti all’atto del trasferimento. Né è possibile invocare in senso contrario il disposto del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito in legge dalla L. 27 aprile 1989, n. 154); che allo scopo di procedere al «contenimento delle elusioni», ha assoggettato «i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi» alla medesima imposta di registro cui sono assoggettati gli atti di traslazione dei medesimi diritti (art. 23, 2° comma); stabilendo altresì che, ai fini INVIM, «si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell’usucapione». Infatti, a parte ogni considerazione circa la dubbia efficacia retroattiva della norma (data per altro per scontata dalla sentenza impugnata), il giudice tributario ha riconosciuto che la tassazione del bene usucapito (nel caso di specie del terreno) deve avvenire in base al suo valore al momento del passaggio in giudicato della sentenza; ha però ragionevolmente escluso che debbano essere conteggiati quegli ulteriori beni (costruzione) che sussistono al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della usucapione, ma che non erano in essere al momento della maturazione della usucapione; in quanto tali beni come già sottolineato sono stati acquisiti per accessione e non per usucapione. Infatti la norma tributaria costituisce una eccezione al dispiegarsi dei principi civilistici in campo tributario, ma essa non può incidere fuori dell’ambito suo proprio e non consente applicazione analogica. Dal momento che le disposizioni tributarie, laddove non enunciano specifiche deroghe, prendono in considerazione i fenomeni economici così come disciplinati dalle norme del diritto civile. Stante la novità della questione appare opportuno procedere a compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese di giudizio.