Cass_9_10_97_9818 Cassazione civile, SEZIONE III, 9 ottobre 1997, n. 9818 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Francesco SOMMELLA Presidente " Claudio FANCELLI Consigliere " Roberto PREDEN " " Vincenzo SALLUZZO " " Alfonso AMATUCCI Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCARELLI - REMONDI SOC IN LIQ (già LUCARELLI - DI FELICE S.N.C.), elettivamente domiciliata in Roma Via Federico Cesi 44, presso lo studio dell'avvocato Luca Giusti, difesa dall'avvocato Vito De Honestis, giusta delega in atti; Ricorrente contro EDILGESTIM SOC IN LIQ; Intimata avverso la sentenza n. 1104-95 della Corte d'Appello di Milano, emessa il 21-03-95 e depositata il 14-04-95 (R.G. 1628-92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-05-97 dal Relatore Consigliere Dott. Alfonso Amatucci; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del I motivo del ricorso e l'assorbimento del II. Fatto Nel 1987 la società in nome collettivo Lucarelli-Di Felice, premesso che esercitava la propria attività nel campo dell'intermediazione immobiliare e che negli anni 1984-1986 aveva svolto la propria attività in favore della Edilgestim s.r.l., procurandole la vendita di vari appartamenti, costituenti parti di un immobile di sua proprietà in Milano, esponeva che, in esecuzione dell'incarico, aveva raccolto una proposta d'acquisto dell'ultimo appartamento, sito al settimo piano, per il prezzo (fissato dalla Edilgestim ) di L. 210.000.000, ma che la Edilgestim, senza alcuna giustificazione, non aveva ritenuto di addivenire alla vendita. Convenne dunque in giudizio la Edilgestim chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 12.600.000, oltre accessori, quale mancato guadagno, corrispondente al 6% del prezzo di vendita. L'adito Tribunale di Milano, con sentenza del 14.10.1991 accolse la domanda nei limiti di L. 6.300.000, corrispondente alla provvigione del 3% percepita dall'attrice per la vendita di altri appartamenti dello stesso stabile. La Corte d'appello di Milano, decidendo con sentenza n. 1104 del 14.4.1995 sull'appello principale della Edilgestim e su quello incidentale della società Lucarelli-Di Felice (che s'era doluta della determinazione del danno in un importo pari al solo 3% del prezzo fissato per la vendita), ha rigettato la domanda sui rilievi: - che il diritto del mediatore alla provvigione sorge, ai sensi dell'art. 1755 c.c., con l'effettiva conclusione dell'affare, mentre nella specie la proposta d'acquisto del terzo non vincolava la Edilgestim; - che il difetto della condicio iuris costituita dalla conclusione dell'affare poteva essere rilevato d'ufficio, pur in difetto di una specifica prospettazione della parte interessata; - che tardivamente - e comunque infondatamente - l'appellante aveva richiamato l'art. 1359 c.c. (secondo il quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento), giacché la Edilgestim non aveva l'obbligo di concludere il contratto e non si trattava, inoltre, di condizione meramente potestativa; - che il difetto dell'obbligo della Edilgestim di concludere il contratto comportava l'insussistenza del diritto del mediatore al risarcimento per mancato guadagno della provvigione, non essendo configurabile un inadempimento, da parte della Edilgestim, degli obblighi derivanti dal contratto di mediazione oralmente concluso. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società Lucarelli Remondi in liquidazione (già Lucarelli-Di Felice s.n.c. ) sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva l'intimata. Diritto 1. Col primo motivo di ricorso - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1755, 1175 e 1375 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - la società Edilgestim sostanzialmente si duole che, in un contesto probatorio quale quello raccolto dai primi giudici, che avevano ritenuto provato sia il conferimento dell'incarico a reperire un acquirente per il prezzo di L. 210.000.000 sia il mancato perfezionamento della compravendita per fatto imputabile alla Edilgestim, la Corte territoriale abbia d'ufficio inquadrato la fattispecie nell'ambito esclusivo della mediazione, omettendo di considerare che il conferimento dell'incarico a reperire un acquirente costituisce atto negoziale di per sè produttivo di effetti giuridici, che comporta obblighi (quali quelli propri del mandato, dell'agenzia e della prestazione d'opera) il cui inadempimento, per violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non può non comportare l'obbligo di risarcire il danno). 1.2. La censura è infondata. La Corte territoriale ha correttamente escluso che il contratto di mediazione comporti l'obbligo della parte che abbia conferito l'incarico di concludere l'affare intermediato. Non è dunque nè illogico nè contraddittorio - ma, invece, assolutamente coerente - che, sulla scorta di tale conclusione, non abbia ravvisato inadempimento da parte della Edilgestim, correlativamente escludendo ogni suo obbligo risarcitorio nei confronti della società Lucarelli-Di Felice. Nè la ricorrente ha mai prospettato che le parti, all'atto dell'intercorsa pattuizione orale, avessero convenuto che, in deroga all'art. 1755 c.c., la provvigione dovesse essere corrisposta indipendentemente dalla conclusione dell'affare, in ipotesi sulla sola base dell'acquisizione da parte del mediatore di un'offerta di acquisto al prezzo indicato dal cliente interessato alla vendita. Il che assorbe ogni altra considerazione sulla natura giuridica del conferimento dell'incarico, non essendo mai state addotte circostanze - che si assumano non esaminate dalla Corte territoriale - che (a) consentissero di inquadrare la fattispecie in tipologie contrattuali diverse da quella mediatoria e che, in esito a tale ipotetica qualificazione, (b) inducessero ad addivenire alle conclusioni invocate dalla ricorrente. 2.1. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., nonché vizio di motivazione su punto decisivo, per aver il Tribunale erroneamente liquidato il danno nel 3% del prezzo fissato nell'offerta d'acquisto, omettendo di considerare che il danno della ricorrente (che aveva restituito all'offerente quanto dallo stesso versato) andava determinato in una somma pari a quanto la società Lucarelli-Di Felice avrebbe complessivamente percepito se l'affare fosse stato concluso. 2.2. Il motivo che resterebbe assorbito ove fosse ammissibile - è inammissibile in quanto con esso viene censurata la sentenza di primo grado. 3. Il ricorso va, in conclusione rigettato. Non v'è luogo a statuire sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso. Roma, 26 maggio 1997.