Cassazione civile, SEZIONE I, 10 settembre 1999, n. 9648 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1 sezione civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Antonio Sensale Presidente dr. Giovanni Losavio Consigliere dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Adamo Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2895 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto: DAFULLIN SERGIO RENATO e FULLIN GERMANO, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Federico Confalonieri n. 5, presso l'avv. Salvatore di Mattia, che unitamente all'avv. Livio Viel di Belluno, li rappresenta e difende, per procura autenticata per notar Augusto Vallunga il 4 febbraio 1998, rep. n. 27735. RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., per legge domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. INTIMATO avverso la decisione della Commissione Tributaria centrale, sez. 26n. 4712 del 10 luglio - 6 ottobre 1997.Udita, all'udienza del 12 maggio 1999, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito l'avv. Di Mattia per i ricorrenti che insiste per l'accoglimento del ricorso. Udito il P.M. dr. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto Con atto registrato l'11 aprile 1983 Nello Fullin vendeva ai figli Sergio, Renato e Germano Fullin, la nuda proprietà di due distinti alloggi in comune di Tambre, riservandone l'usufrutto, consolidatosi con la morte di lui; chieste e accordate le agevolazioni della L. 22 aprile 1982 n. 168, le stesse erano revocate con avviso di liquidazione, che escludeva la compatibilità dei benefici con la natura del diritto acquistato, non essendo possibile la destinazione ad abitazione dei compratori dell'immobile acquisito solo in nuda proprietà. Su ricorso dei Fullin la commissione tributaria di I grado di Belluno annullava l'avviso di liquidazione, ritenendo il diritto acquistato compatibile con le agevolazioni spettanti per la possibile destinazione ad abitazione anche successiva della casa comprata. L'impugnazione dell'Ufficio era rigettata in secondo grado e contro tale decisione l'Amministrazione proponeva altro ricorso alla Commissione tributaria centrale, che, con la decisione impugnata, accoglieva il ricorso, perché la dichiarazione di destinare ad abitazione il fabbricato rimasto nella disponibilità dell'usufruttuario, dimostrava che le agevolazioni tributarie non potevano riconoscersi al nudo proprietario. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Sergio, Renato e Germano Fullin per un motivo e il Ministero delle Finanze non si difende. Diritto 1. Con il ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 22 aprile 1982 n. 168, letto alla luce dell'art. 3 comma 131 della L. 26 (NDR: così nel testo) dicembre 1995 n. 549, per non essersi considerato che quest'ultima norma interpretativa della legge 168-1982, riconosce l'applicabilità delle agevolazioni per la prima casa anche ai trasferimenti della nuda proprietà e dato che, con la nota II bis alla tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 si chiarisce che pure i trasferimenti e le costituzioni di nuda proprietà possono godere dell'agevolazione per la prima casa come quelli relativi ad una proprietà piena. 2. Il ricorso è fondato, essendo compatibile la nuda proprietà del fabbricato acquistato con la volontà di destinatario ad abitazione dopo la consolidazione con l'usufrutto; tale lettura delle norme agevolative è l'unica possibile dopo la L. 549 del 28 dicembre 1995, la quale, al comma 135 dell'art. 3, ha modificato la nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata alla L. n. 131 del 28 (NDR: così nel testo) aprile 1986, specificando che la riduzione d'aliquota delle imposte di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982 n. 168, da leggere a integrazione dell'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118, si applica "agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse"; pertanto l'acquirente della nuda proprietà dell'abitazione, potrà godere di dette agevolazioni se dichiari: "di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare" (cfr. la citata nota II bis all'art. 1 della tariffa allegata alla L. 131-86). La norma della finanziaria del 1995, che ha natura interpretativa della legislazione agevolativa in materia di prima casa (Cass. 6 aprile 1996 n. 3248 che riconosce il diritto all'agevolazione pure all'acquirente nudo proprietario), indica espressamente che oggetto dell'acquisto nell'atto oneroso agevolato è anche la nuda proprietà; naturalmente il nudo proprietario acquirente deve dichiarare a pena di decadenza, in sede di compravendita della casa, "di adibirla a propria abitazione" (art. 1, comma 6 L. 22 aprile 1982 n. 168), il che potrà avvenire con la consolidazione con l'usufrutto. Tale lettura adegua l'originaria dizione della formula, a mezzo della norma interpretativa del 1995, all'altra espressione dell'art. 2, comma primo D.L. n. 12-85 convertito nella L. 118-85, richiamata nell'art. 5 bis L. 899-86, per cui è sufficiente che il compratore del fabbricato dichiari di "volerlo adibire a propria abitazione", evidenziando cioè l'intenzione di destinare l'immobile acquistato ad abitazione per poter godere dei benefici di cui alla legge, fermo restando che nel momento in cui l'appartamento acquistato entra nella disponibilità del compratore, questi lo deve adibire realmente a propria abitazione (sull'esigenza di una effettiva destinazione ad abitazione dell'appartamento acquistato per la conservazione dei benefici fruiti, cfr. Cass. 21 dicembre 1998 n. 12737). 3. In accoglimento del ricorso la decisione della Commissione centrale deve quindi essere cassata con rinvio alla Commissione regionale di Venezia perché si pronunci sulle domande delle parti uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati per i quali anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 1 della n. 168-82, purché destini effettivamente a propria abitazione l'appartamento acquistato dopo la consolidazione del suo diritto con la proprietà piena. Le spese del presente giudizio possono equitativamente compensarsi per la complessità del quadro normativo di riferimento, mentre nulla va disposto per le spese del giudizio cassato non essendo esse previste nel previgente contenzioso tributario. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, Cassa la decisione impugnata, rinvia alla Commissione regionale di Venezia e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999. Nota - In senso conforme, Cass. 6 aprile 1996 n. 3248.