LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -Dott. Eugenio AMARI - Consigliere -Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere -Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZITELLI AGOSTINO, BATTAJNI NORA, elettivamente domiciliati in ROMAVIALE PANTELLERIA 14, presso lo studio dell'avvocato SESTI ANTONIO, difesi dall'avvocato COMITO GIANFRANCO, giusta delega a margine;- ricorrente -contro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;- controricorrente - avverso la sentenza n. 31-98 della Commissione tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 23-04-98;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16-03-00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto E DEL CONTRORICORSO 1.1. Mazzitelli Agostino e Battajni Nora, rappresentati e difesi come in atti, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha escluso che i ricorrenti possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di un appartamento da destinare ad abitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 168. 1.2. In fatto, i coniugi Mazzitelli-Battajni hanno acquistato una abitazione con atto registrato il 17 ottobre 1985, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge citata. In data 14 giugno 1986, l'Ufficio del Registro competente, notificava ai predetti coniugi avviso di liquidazione di imposta, in quanto, a seguito di controllo effettuato a mezzo della polizia municipale, era stato accertato che alla data del 9 maggio 1986 gli odierni ricorrenti non avevano ancora adibito a propria abitazione l'appartamento in questione. 1.3. I contribuenti hanno impugnato l'atto dinanzi alla Commissione Provinciale la quale lo ha annullato, argomentando che la legge non prevede un termine entro il quale bisogna adibire l'immobile ad abitazione. La Commissione Tributaria Regionale, invece, adita su appello dell'Ufficio, ha ritenuto che la mancata occupazione diretta dell'immobile, dopo poco più di sei mesi dall'atto di acquisto, aveva determinato la decadenza dalle agevolazioni. 1.4. A sostegno del ricorso, i contribuenti deducono violazioni di legge e vizi di motivazione perché: a) la legge non prevede un termine entro il quale bisogna adibire ad abitazione l'immobile acquistato con i benefici per la "prima casa"; b) la circostanza che dopo sei mesi dall'acquisto non avevano ancora trasferito la residenza presso l'immobile in questione, a causa dei lavori di ristrutturazione in corso, è un fatto del tutto normale, dal quale non si può inferire l'intento di non voler destinare l'immobile stesso a propria abitazione; c) non sono stati presi in considerazione tutti i documenti prodotti per dimostrare che il cambio di residenza era stato poi effettuato (certificato storico di residenza del capo famiglia, certificato attuale dei due coniugi, stato di famiglia ecc.). 1.5. L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso, con il quale assume che la mancata destinazione ad abitazione dell'immobile in questione ha comportato la revoca dei benefici. Diritto 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Non v'è dubbio che "i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, sesto comma della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della prima casa, possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria" (Cass., sez. I civ., 21.12.1998, n. 12737). Tuttavia, la stessa legge non prevede un termine perentorio entro il quale tale destinazione debba essere realizzata. 2.2 Nel giudizio di merito, i comportamenti dei contribuenti possono essere valutati per giudicare se gli stessi siano incompatibili, in maniera definitiva, con l'intento di destinare l'immobile (acquistato beneficiando delle relative agevolazioni) a propria abitazione. Infatti, la legge 168-82, "nel prevedere, all'art. 1, comma 6, la possibilità per l'amministrazione di procedere a verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali agevolazioni, con eventuale revoca degli stessi, non fissa alcun termine al riguardo" (Cass. sez. I civ., 23 luglio 1999, n. 7947). Tuttavia, "in tema di imposta di registro, l'indagine sulla individuazione del termine di decadenza del potere in esame va condotto con riguardo alla normativa vigente in detta materia all'epoca della registrazione, nella specie, il d.P.R. n. 634 del 1972, che, all'art. 74, peraltro riprodotto quasi integralmente dall'art. 76 del successivo d.P.R. n. 131 del 1986, concernente la nuova disciplina della imposta di registro, regola varie ipotesi di decadenza, prevedendo, al secondo comma, n. 1 relativamente agli atti già presentati per la registrazione (come nel caso di specie), il termine di decadenza triennale, decorrente dalla richiesta di registrazione" (Idem). Conseguentemente, si deve ritenere che, quanto meno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio, il contribuente, se voleva beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 168-82, doveva avere realizzato la finalità dichiarata di destinare ad abitazione l'immobile acquistato. Vale a dire, se il legislatore non ha fissato specificamente un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipenda la concessione di un beneficio, tale termine non potrà essere mai più ampio di quello previsto per i controlli. Altrimenti, questi non avrebbero alcun senso. Se fosse stato possibile adibire ad abitazione l'immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge 168-82, dopo oltre un triennio dalla registrazione dell'atto di acquisto, i controlli effettuati entro il termine di decadenza sarebbero stati inutili (al pari di quelli effettuati dopo tale termine), in quanto il contribuente avrebbe potuto dichiarare sempre di volere successivamente realizzare la condizione, quando oramai nessun controllo sarebbe stato più possibile. Naturalmente, nulla esclude che, in fatto, prima della scadenza del termine per effettuare i controlli, si siano potute verificare condizioni che di per sè siano incompatibili con la realizzazione delle finalità privilegiate dalla legge (es. destinazione ad uso commerciale dei locali acquistati). 2.3. Nella specie, però, risulta accertato in fatto a) che l'avviso di accertamento è stato notificato dopo poco più sette mesi dalla registrazione dell'atto di acquisto (sulla base di un controllo In loco effettuato circa un mese prima); b) che, al momento del controllo, erano in corso lavori di restauro, i quali, in linea di principio, non contrastano con l'intento di adeguare l'appartamento alle esigenze abitative dei nuovi proprietari (nè risulta accertato, in fatto, che si trattasse di lavori di ristrutturazione indicativi di un diverso intento, per es., per cambio di destinazione) ed anzi giustificano il "ritardo" del "trasloco"; c) che i ricorrenti, mentre erano in corso i lavori di restauro dell'appartamento acquistato, avevano trovato alloggio in un immobile preso in locazione; circostanza, anche questa, che non appare incompatibile con l'intento finale di adibire ad adibire ad abitazione l'immobile di proprietà; d) che, comunque, nel contesto di tali circostanze, andava attribuita la giusta valenza probatoria alla produzione dei documenti (intestati ai ricorrenti e relativi all'appartamento acquistato) concernenti le forniture essenziali (Enel, sip, ed altri asseritamente non esaminati), ritenuti, invece, irrilevanti dai giudici regionali. In definitiva, sulla base degli elementi acquisiti in sede di merito, non risulta provato che i ricorrenti non volessero più adibire ad abitazione l'immobile acquistato con i benefici della legge 168-82; nè che tra il momento dell'acquisto e quello dei controlli fosse passato, ingiustificatamente, un lasso di tempo eccessivo, tale da pregiudicare i controlli o da far presumere un "ripensamento". Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata. 2.4. Sulla base degli elementi di fatto acquisiti, è possibile decidere il merito in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c, senza necessità di rinvio. Infatti, l'appello dell'ufficio (a seguito del quale è stata riformata la decisione di primo grado, che invece correttamente aveva accolto le istanze dei contribuenti), inteso a far ritenere legittimo l'avviso di liquidazione originariamente impugnato, basato sugli elementi censurati da questa Corte, deve essere rigettato. 2.5. Stimasi equo compensare le spese, attesa la novità della questione e l'esito dei precedenti gradi. P.Q.M Accoglie il ricorso del contribuente. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'ufficio. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 16 marzo 2000. Nota - In generale, per l'affermazione che i benefici fiscali possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva destinazione ad abitazione, cfr. Cass. 21 dicembre 1998 n. 12737.