Cass_12022_02 MEDIAZIONE Provvigione Mediazione - Provvigione - Diritto del mediatore - Sussistenza - Condizioni - Contratto preliminare - Stipulazione - Sufficienza - Mancata stipula del contratto definitivo - Irrilevanza. Cassazione civile, SEZIONE III, 8 agosto 2002, n. 12022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Roberto PREDEN - Presidente -Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIANALTO IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI94 INT 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, difeso dall'avvocato LAURA BARDELLA BENVENUTI, giusta delega in atti;- ricorrente -contro RIGATO ROMEO O ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIATAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO RECHICHI, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 552-00 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione III CIVILE emessa il 28-2-2000, depositata il 22-03-00; RG.589-98;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21-02-02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con citazione (not. 18 gennaio 1996) Romeo Rigato, nella veste di mediatore, conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il signor Ivo Pianalto e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 94.500.000, oltre accessori, a titolo di provvigione, per l'attività di mediazione concernente la vendita dell'Hotel Gritti di proprietà del Pianalto. Il convenuto si costituiva, contestando il fondamento della domanda, e sosteneva che la scrittura privata del 17 giugno 1995, intercorsa tra il Pianalto ed il promesso acquirente Bisiol, e sottoscritta da entrambi, aveva valore di semplice puntuazione o bozza di accordo, non vincolante le parti. La causa era documentalmente istruita, ritenendo il tribunale superflue le dedotte prove testimoniali. Con sentenza del 2 febbraio 1998 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non concluso l'affare e valutando lo scritto come bozza di preliminare. La decisione era appellata dal Rigato, che ne chiedeva la riforma; resisteva il Pianalto chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 23 marzo 2000 la Corte di appello di Venezia così decideva: a. in accoglimento dell'appello condanna il Pianalto al pagamento della richiesta previsionale, oltre IVA ed interessi legali, dalla domanda giudiziale al saldo; b. condanna il Pianalto al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio (v. amplius in dispositivo). Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale esaminava analiticamente il contenuto della scrittura e la qualificava come preliminare di vendita di azienda. Rilevava inoltre la mancanza di un termine per il rogito e del termine per il versamento della caparra non incidevano sul perfezionamento del preliminare. Contro la decisione ricorre il Pianalto deducendo unico ma articolato motivo; resiste la controparte con controricorso. Diritto Il ricorso non merita accoglimento in merito alle dedotte censure, che vengono qui sinteticamente riassunte, secondo l'articolazione dei punti sottolineati: a. una prima censura investe un error in iudicando sui requisiti del preliminare, di cui si deduce la nullità per la mancanza di requisiti di sostanza e di forma, e di cui si contesta in toto la qualifica di preliminare, che le parti, significativamente, non hanno apposto allo scritto; b. una seconda censura (ff. 8 ricorso) investe il cd. mancato perfezionamento del contratto, con particolare riferimento alla indeterminatezza dell'elemento oggettivo, non potendosi stabilire se il trasferimento concernesse l'Hotel Gritti nella sua interezza (immobile e azienda) o se invece riguardasse solo l'azienda; c. una terza censura investe la completezza del preliminare con particolare riguardo alla individuazione dei beni aziendali, sui termini di consegna e sulle modalità e termini di pagamento; d. una quarta censura investe la qualificazione della scrittura privata come "minuta" a carattere non vincolante; e. una quinta censura attiene alla valutazione della condotta delle parti, dopo la scrittura, evidenziandosi come nè il Bisiol, nè il Pianalto si attivarono per ottenere dal giudice o la fissazione per il termine del versamento della caparra o una sentenza che valesse a trasferire l'immobile o l'azienda ai sensi dell'art. 2932 codice civile. In senso contrario si osserva: a. quanto alla deduzione della nullità per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, che la sentenza della Corte di appello accerta analiticamente, attraverso l'esame dello scritto, sottoscritto dai contraenti, contestualmente la presenza del requisito di forma scritta (art. 2566 cc) (ff. 7 della motivazione) e dei requisiti strutturali o sostanziali del contratto, come accordo bilaterale ed oneroso (art. 1325 c.c. e v. motivaz. Ff 5 e 6) desumendoli dalla semplice lettura dello scritto, che evidenzia: . la determinazione di un oggetto immediato in relazione alla identificazione delle prestazioni (rectius degli obblighi corrispettivi) che le parti assumevano di dover ribadire nel momento della stipula del contratto definitivo dinanzi ad un notaio; . la determinazione dell'oggetto mediato, da trasferire, costituito dalla azienda denominata Hotel Gritti, per il cui effetto traslativo era convenuto un prezzo pattuito in L. 3.150.000.000 ed un termine per la corresponsione del medesimo: fine stagione 1995; . la causa lecita, come espressione dell'autonomia negoziale, sia in relazione alla causa propria del preliminare (l'assunzione di obblighi di concludere un contratto definitivo) e per relationem riferita alla causa del successivo negozio traslativo, definitivo, collegato al preliminare; . infine l'accordo delle parti, che emergeva dal contesto degli elementi essenziali sopra indicati, e dalla sottoscrizione (ff. 5 ma correggendosi sistematicamente l'ordine degli elementi da esaminare). Non si ravvisa dunque alcuna nullità per la mancanza di elementi di forma e di sostanza, ma la valutazione della Corte attiene ad una quaestio voluntatis di cui è agevole la comprensione e la valutazione e che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto congruamente e correttamente motivata. b. quanto alla censura di indeterminatezza dell'elemento oggettivo, si osserva che la Corte lo ha invece puntualmente indicato (desumendolo dalla lettura dello scritto) nel trasferimento dell'azienda; si tratta ancora una volta di una interpretazione fattuale e negoziale, non sindacabile in questa sede; c. non decisiva appare la censura sulla mancata indicazione degli elementi del complesso aziendale, posto che la res era trasferita nella sua universalità (v. motivaz. ff. 4 e 5); d. non decisiva appare la censura sulla qualificazione giuridica dello atto compiuta dai giudici del riesame, proprio perché la qualificazione è la valutazione complessiva dell'atto, interpretato nei suoi elementi, ancorché sinteticamente indicati; e. infine non rilevante è la considerazione relativa al fatto che le parti poi non conclusero il negozio definitivo; rileva infatti la conclusione del contratto preliminare, in ordine al quale risulta esplicata l'attività di mediazione, da parte del mediatore imparziale. (Cfr. Cass. 1995 n. 87; Cass. 1992 n. 7400 tra le più significative). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Pianalto Ivano, in favore del resistente Rigato Roberto, alla rifusione di spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 90,00 per spese ed in euro duemila-00 per onorari. Roma 21 febbraio 2002