Cass_7908_2001 Cass., Sez. 11, 12 giugno 2001, n. 7908 

"(…) - Con i restanti motivi di ricorso le società ……… sostengono che esse in primo grado hanno prospettato ragioni di invalidità della tabella millesimale contestata, tali da determinarne l'inefficacia retroattiva, e conseguentemente l'illegittimità della deliberazione assembleare impugnata, che ha ripartito le spese condominiali considerate facendone applicazione; censurano quindi la sentenza impugnata per avere qualificato l'azione da esse proposta come di revisione della tabella, riferendola al paradigma di cui all'art. 69 disp. att. c.c., e denunziano violazione di svariate norme di legge, nonché vizi di motivazione. La censura è infondata. L'art.1123 c.c. stabilisce che alle spese condominiali devono far fronte tutti i condomini, in ragione del valore e delle caratteristiche delle rispettive proprietà individuali; e l'art. 69 delle disp. att. c.c., concede azione ai singoli condomini, per far si che la tabella millesimale consenta la ripartizione delle spese condominiali nel rispetto di tale principio, e sia dunque corretta in caso di errori, ovvero di innovazioni che abbiano determinato variazioni degli originali valori o caratteristiche delle proprietà individuali. 
Trattandosi peraltro di diritti indisponibili, il principio legislativo detto può essere derogato dalla comune volontà dei condomini, che ben possono, ovviamente tutti insieme, stipulare (o accedere alla stipulazione in tal senso posta in essere dai loro danti causa) una tabella millesimale che si ponga in contrasto con esso, segnatamente che esoneri alcuni condomini dall'obbligo di concorrere al pagamento delle spese condominiali. 
Ne deriva che nel caso in cui la tabella millesimale è contrattuale, per l'appunto nella specie, l'azione prevista dall'art. 69 disp. att. c.c., fondata sull'oggettiva violazione del ricordato principio legislativo, non è esperibile, ed è esperibile invece l'ordinaria azione di annullamento del contratto, previa allegazione di un vizio della volontà (vedi in tal senso la sentenza di questa Corte, Sez. II, 1 marzo 2001, n. 2253). 
Dalla sentenza impugnata e dal ricorso risulta che le ricorrenti hanno allegato, a sostegno della impugnazione della delibera assembleare, errori oggettivi della tabella millesimale, non anche vizi della volontà nel senso appena detto; considerato allora il quadro normativo di riferimento innanzi delineato, la qualificazione data dalla corte d'appello all'azione da esse esperita, con tutte le conseguenze che ne derivano, appare corretta. (…).