Cassazione civile, SEZIONE TRIBUTARIA, 25 maggio 2002, n. 7686 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA - Presidente -Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere -Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere -Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere -ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro NANO ALFONSO, VENESIO VILMA;- intimati -e sul 2 ricorso n 00218-99 proposto da:NANO ALFONSO, VENESIO VILMA, elettivamente domiciliati in ROMA LARGOGENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato PAZZAGLIAALESSANDRO, che li difende unitamente all'avvocato GENTILLI GIORGIO, giusta procura a margine;- controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro MINISTERO DELLE FINANZE;- intimato -avverso la sentenza n. 260-97 della Commissione tributaria regionaledi TORINO, depositata il 13-10-97;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20-02-02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Fatto In data 20.6.94, l'Ufficio delle imposte di Moncalieri notificava a Nano Alfonso e Vanesio Vilma, quali venditori, la liquidazione dell'imposta di registro con relative sanzioni per perdita delle agevolazioni fiscali per la prima casa relativamente all'immobile sito in Torino via Spotorno 29. Gli intimati proponevano ricorso avanti la commissione tributaria di primo grado, rilevando che l'acquirente Abbà Vincenzo era effettivamente proprietario della quota di 1-9 di due unità immobiliari site in Nichelino, ma che tali proprietà gli erano pervenute a seguito del decesso del genitore e che, trattandosi di proprietà indivisa, su di essa concorreva la madre, che ne aveva l'usufrutto, ed i fratelli dell'acquirente. La commissione di primo grado accoglieva il ricorso. L'Ufficio del registro di Moncalieri proponeva appello avverso la predetta decisione che veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza del 22.9.97. L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi Si sono costituiti in giudizio gli intimati proponendo ricorso incidentale La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.01 Diritto Con il primo motivo di ricorso l'amministrazione finanziaria deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, limitandosi la stessa a fare un mero rinvio alle argomentazioni della decisione di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso assume la violazione del d.l. 155-93, come convertito con legge 243-93, perché tra i requisiti richiesti per ottenere le agevolazioni per l'acquisto "prima casa" vi è la necessità della dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione. Tale requisito rivestirebbe carattere oggettivo e prescinderebbe, pertanto, da ogni parametro di carattere soggettivo come la composizione del nucleo familiare, o il possesso pro quota. Con il ricorso incidentale gli intimati sostengono che l'appello proposto dall'Ufficio doveva essere dichiarato inammissibile in quanto non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un preposto all'ufficio stesso. I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti. Occorre esaminare per primo il ricorso incidentale, stante il suo carattere pregiudiziale. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell'Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio con competenze specifiche quale quello del contenzioso (Cass 2432-01; Cass 9486-99). Nel caso di specie, non è dato sapere se il "collaboratore tributario" che ha sottoscritto l'atto fosse preposto ad un qualche ufficio ovvero disponesse di delega. Poiché tuttavia , l'intimato non ha proposto tale eccezione nel giudizio di secondo grado, nessuna indagine è consentita a tale proposito in questa sede di legittimità involgendo la stessa un accertamento in fatto. Il ricorso incidentale va, pertanto, dichiarato inammissibile Venendo all'esame del ricorso principale, il primo motivo dello stesso è infondato. La motivazione della sentenza impugnata, ancorché estremamente sintetica, riporta in estrema sintesi sia la doglianza dell'amministrazione finanziaria (disponibilità di altro alloggio da parte dell'acquirente in ragione della comproprietà della quota di 1-9 di immobile ricevuto in successione), e sia la motivazione della sentenza di primo grado che ha ritenuto che tale comproprietà non desse luogo alla disponibilità di idoneo alloggio da parte dell'acquirente e non costituisse dunque causa di esclusione dal godimento dei benefici previsti dalla legge per l'acquisto di prima casa. La motivazione stessa ha successivamente affermato di ritenere congrua la motivazione fornita dal giudice di prime cure. Tale tipo di argomentazione risponde ai requisiti di idoneità e sufficienza richiesti in quanto raffronta le censure avanzate con il gravame alla motivazione fornita dalla commissione di primo grado, fornendo una propria autonoma valutazione in ordine alla fondatezza del gravame sia pure rifacendosi integralmente alle argomentazioni del primo giudice. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Osserva la Corte che i benefici per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1 sesto comma della legge n. 168 del 1982, si inseriscono fra le misure dirette a promuovere e agevolare l'investimento del risparmio nella proprietà di immobili stabilmente adibiti a dimora delle persone e del loro eventuale nucleo familiare. In relazione a tale finalità, il requisito della mancanza di possidenza "di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione", fissato dalla menzionata norma, va inteso come carenza di altro alloggio concretamente in grado di sopperire ai bisogni abitativi, come si evince con chiarezza dalla successiva disciplina della materia, la quale, nel rinnovare (con alcune modificazioni) la concessione del trattamento agevolato, ha adottato, per la condizione in discorso, l'espressione chiarificatrice di fabbricato o porzione di fabbricato "idoneo ad abitazione" (nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riformulato dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 243), ovvero quella equipollente di "casa d'abitazione" (art. 3, comma n. 131, della legge 28 dicembre 1995 n. 549). Deve, quindi, ritenersi che la tassazione con aliquota ridotta non trova ostacolo nella possidenza di un altro alloggio, ove esso, pur munito di destinazione abitativa, sia inidoneo, per caratteristiche e dimensioni, ad offrire effettiva abitazione al compratore del nuovo immobile (ed alla sua famiglia), fermo restando che la dimostrazione di tale inidoneità deve essere fornita dal contribuente (Cass 6476-96; Cass 9647-99). Nel caso di specie l'intimato ha documentato di disporre soltanto comproprietà di 1-9 di un appartamento gravato di usufrutto legale da parte della madre che abita l'immobile e la Commissione tributaria, sia in primo che in secondo grado, ha ritenuto, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità, che tale minima quota di comproprietà non desse luogo alla disponibilità di idonea abitazione. Il ricorso principale va, pertanto respinto. In ragione della reciproca soccombenza le spese di causa vanno compensate. P.Q.M Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, compensa le spese di giudizio. Roma 20.02.02 Nota - In senso conforme cfr. Cass. 18 giugno 1996 n. 6476, Dir. prat. tribut. 1997, II, 795, con nota di Scancanello, Valenza della destinazione od idoneità ad uso abitativo dei fabbricati oggetto delle agevolazioni "prima casa".