Cassazione civile, SEZIONE TRIBUTARIA, 5 giugno 2001, n. 7581 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIA Composta dai sigg.rI Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro PresidenteDott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere rel.Dott. Vincenzo Di Nubila ConsigliereDott. Aldo Ceccherini Consigliereha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Andò Emanuela, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 11,presso lo studio dell'avv. Livia Salvini, giusta procura a margine del ricorso-ricorrente-contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; -controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione19, n. 1630-1997, del 30.1-14.4.1997.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del14.2.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari; Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dottDario Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto Emanuela Andò ricorreva alla Commissione tributaria di 1 grado di Roma avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di Frascati con il quale, in relazione all'atto di acquisto di un appartamento sito in Roma, via Ettore Romagnoli 89, venivano revocati i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" previsti dal d.l. 7.2.1985 n. 12, conv. con legge 5.4.1985 n. 118, per avere già usufruito delle agevolazioni della stessa natura contemplate dalla legge 22.4.1982 n. 168 in relazione ad altro atto di acquisto di immobile. La contribuente, pur ricorrendo, pagava peraltro le somme liquidate dall'Ufficio. La Commissione adita accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria di 2 grado di Roma, con decisione n. 1208-1990, rigettava l'appello dell'Ufficio. La Commissione Tributaria Centrale, con la decisione in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, annullava le decisioni di 1 grado e rigettava il ricorso introduttivo della ricorrente. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale propone ricorso per cassazione la contribuente denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 d.l. 7.2.85 n. 12 conv. con legge 5.4.85 n. 118, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Diritto Osserva il Collegio che l'art. 7 comma 9 delle legge 23.12.1998 n. 448 dispone che "ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricato o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata chiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del decreto legge 7.2.1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.4.1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22.4.1982 n. 168". Il comma 10 dello stesso articolo dichiara detta norma espressamente applicabile anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi i versamenti effettuati. La Corte Costituzionale,.con sentenza n. 416 del 2000, ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato comma 10 nella parte in cui esclude il diritto al rimborso del contribuente. In base allo ius superveniens il ricorso della Andò deve essere, pertanto, accolto. Consegue l'accoglimento dei ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e l'accoglimento, con decisione nel merito ex art. 384 1 comma c.p.c., della domanda di rimborso. Sussistono giusti motivi (sopravvenienza di una legge di interpretazione autentica) per compensare le spese dell'intero giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di rimborso della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 14.2.2001