Cassazione civile, SEZIONE I, 6 luglio 1999, n. 6956 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8823-97 proposto da: Ministero del Tesoro in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro Tanzi Calisto - Tonna Fausto - SATA s.r.l., elettivamente domiciliati in Roma, via Panama 68, presso l'avv. Giovanni Puoti, che li rappresenta e difende giusta delega in atti - controricorrenti - nonché sul ricorso iscritto al n. 9931-97 proposto da: Tanzi Calisto - Tonna Fausto - SATA s.r.l., dom.ti, rappr.ti e difesi c.s. - ricorrenti incidentali - contro Ministero del Tesoro in persona del Ministro in carica - intimato - entrambi avverso la sentenza del Pretore di Parma n. 606 del 28.6.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.4.1999 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Uditi l'Avvocatura dello Stato per il ricorrente principale e l'avv. Giovanni Puoti per i controricorrenti incidentali. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Fatto Con decreto n. 107648 in data 4.5.95, adottato su relazione dell'Ufficio Italiano Cambi trasmessa il 30.12.94, il Ministro del Tesoro irrogava sanzione amministrativa di lire 2 miliardi ciascuno a Tanzi Calisto, Tonna Fausto e Sata s.r.l. per violazione dell'art. 12 DPR 148-98 per avere il primo, avvalendosi della soc. Sata dal secondo, costituito in Lugano in favore di società panamense di Gennari Giuseppe - cittadino e residente in Italia - la disponibilità di lire 4 miliardi quale indebito compenso di mediazione. Il decreto ravvisava tale rapporto di mediazione - in carenza dei requisiti di cui alla norma del DPR 148-88 - alla stregua delle stesse dichiarazioni rese dal Gennari al P.M. di Firenze e per le quali il versamento disposto dal Tanzi - in conto del maggior credito di lire 15 miliardi - afferiva a prestazioni professionali relative a due operazioni, una diretta alla organizzazione di un "pool" di finanziatori esteri per lire 120 miliardi e l'altra finalizzata all'aumento di capitale della Parmalat per circa lire 700 miliardi. Avverso la s.a. - notificata il 3.7.95 - gli ingiunti proponevano separate opposizioni del 15.7.95 innanzi al Pretore di Parma: costituitasi l'Autorità opposta e riuniti i procedimenti, il Pretore con sentenza 28.6.96 annullava l'opposto D.M. 107648-95 affermando che: * L'Amministrazione non aveva provato la sussistenza tra Gennari e Tanzi di un rapporto di effettiva mediazione ai sensi degli artt. 1754-1755 c.c., là dove, di contro, emergeva dalle stesse dichiarazioni del Gennari che egli aveva offerto una collaborazione professionale e di consulenza per i due obiettivi assegnati. * Non era stata del pari superata la presunzione di residenza del Gennari all'estero, costituita dal prodotto certificato di iscrizione all'AIRE e dalla autocertificazione dello stesso interessato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Tesoro con atto notificato il 24.6.97 e fondato su due motivi. Gli intimati si sono costituiti con controricorso notificato il 25.7.97 contenente ricorso incidentale condizionato; questi ultime hanno, infine, depositato memoria finale. I difensori di entrambe le parti hanno discusso oralmente. Diritto Ritiene i Collegio che sia infondato il primo motivo dell'impugnazione proposta dalla Amministrazione del Tesoro e che in tal reiezione resti assorbita la cognizione tanto del secondo motivo del ricorso principale quanto del ricorso incidentale condizionato (che al ricorso principale deve essere pregiudizialmente riunito ai sensi dell'art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo il Ministero del Tesoro denunzia violazione degli artt. 12 D.P.R. 148-88, 1754, 1755 c.c. e vizio di motivazione per avere il Pretore indebitamente escluso il rapporto di mediazione che di contro era stato pienamente ammesso dal Gennari ed in presenza del quale (nonché nell'indiscutibile assenza dei requisiti ulteriori di cui al cit. art. 12) ben era stata adottata l'impugnata sanzione amministrativa. Va premesso che, ove fossero state accertate la sussistenza di un rapporto di mediazione tra il Gennani ed il Tanzi (per il tramite degli altri soggetti oggi ricorrenti) nonché la residenza effettiva in Italia del preteso mediatore, certamente il contestato pagamento al primo della somma di lire 4 miliardi avrebbe integrato l'infrazione prevista all'art. 12 D.P.R. 31.3.88 n. 148 (previsione abrogata soltanto con l'art. 34 comma 2 della legge 24.4.1998 n. 128), non avendo gli opponenti contestato l'assenza dei requisiti ulteriori di legittimità del trasferimento valutario pur previsti dalla stessa norma incriminatrice. Va altresì rilevato che, non contenendo la ridetta previsione normativa alcun profilo specifico di qualificazione del richiamato rapporto di mediazione, è a quello delineato dal codice civile che deve l'interprete far capo per l'applicazione della previsione stessa: e nel caso che occupa tale operazione ermeneutica è stata dal Pretore compiuta correttamente. Se, infatti, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, ricorre il rapporto di mediazione quando intercorra una interposizione neutra ed imparziale tra contraenti, diretta a "metterli in relazione" appianandone divergenze e favorendone l'intesa, alla cui sola conclusione è connesso il diritto al compenso (cass. 1719-98- 11389-97- 1566-97- 392-97), appare puntuale applicazione di tali principi l'avere il Pretore negato che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del Gennari e non avendo l'Amministrazione, addotto prove contrarie, in concreto di mediazione avesse a parlarsi. Il primo Giudice ha infatti - con sintetica ma logica motivazione - affermato che, in difetto di altre prove, dalle sole dichiarazioni in discorso, implicanti il sicuro conferimento dal Tanzi di un complesso incarico professionale diretto all'apprestamento delle condizioni per conseguire il duplice ridetto obiettivo (organizzare il reperimento di un "pool" di finanziamento per la Parmalat e pervenire al suo aumento di capitale), emergeva l'assegnazione di un incarico di studio e consulenza ben prima che di prestazione di attività finalizzata, gli uni e l'altra certamente non rapportabili allo schema giuridico della mediazione. E la censura in esame neanche intendendo la decisività, e correttezza, di tale chiara seppur sintetica precisazione, si limita a riproporre la propria tesi della riconducibilità a mediazione dell'incarico "de quo", pur omettendo di evidenziare insufficienze o vizi logici della argomentazione in concreto adottata. Resta quindi assorbita la censura contenuta nel secondo motivo, con quale viene denunziata violazione dell'art. 1 comma 1 del DPR 148-88 per avere il Pretore ritenuto provata la residenza all'estero del Gennari sulla base della sola certificazione AIRE prodotta, là dove sarebbe occorsa la certificazione consolare ed a nulla valendo l'autocertificazione integrativa del pari acquisita agli atti. Posto che l'infrazione al precetto contenuto nell'art. 12 è collegata al trasferimento valutario di compensi di mediazione in favore di residenti, l'aver escluso correttamente che il compenso afferisse al predetto "genus" di rapporti dispensa dall'esame della correttezza dell'accertamento relativo al concorrente requisito della residenza (la sussistenza della violazione essendo, come in premessa rammentato, correlata al ricorrere di entrambe le condizioni). La reiezione del ricorso principale comporta, altresì, ma per effetto del dichiarato condizionamento, l'assorbimento della impugnazione incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti, per intero, le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 19.4.1999