Cassazione civile, SEZIONE II, 19 gennaio 2000, n. 566 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio VOLPE - Presidente Dott. Mario SPADONE - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere rel. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 17247-97 + 1326-98 + 1603-98Ricorso n. 17247-97 proposto da GIOVINETTI ARMANDO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo De Carolis n. 181, presso lo studio dell'Avv. Enrico Vitaliani che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Piero Dina lo difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE contro FRANCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.30, presso lo studio del Prof. Avv. Antonino Castagna che unitamente al Prof. Avv. Fabio Ziccardi lo difende come da procura in calce al contro ricorso. CONTRORICORRENTE e RICORRENTE INCIDENTALE e contro UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo Direttore Centrale dott. Dante Mordenti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 111, presso lo studio dell'Avv. Domenico D'Amato che disgiuntamente all'Avv. Stefano Graziosi la difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE e RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 1326-98 proposto da (1)(2) UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo Direttore Centrale dott. Dante Mordenti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 111, presso lo studio dell'Avv. Domenico D'Amato che disgiuntamente all'Avv. Stefano Graziosi la difende come da procura a margine del controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE contro FRANCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.30, presso lo studio del Prof. Avv. Antonino Castagna che unitamente al Prof. Avv. Fabio Ziccardi lo difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e contro GIOVINETTI ARMANDO. INTIMATO Ricorso n. 1603-98 proposto da (2)(1) FRANCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavian. 30, presso lo studio del Prof. Avv. Antonino Castagna che unitamente al Prof. Avv. Fabio Ziccardi lo difende come da procura in calce al controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE contro GIOVINETTI ARMANDO.UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.A. INTIMATIper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.518-97 del 23.10.96 - 21.02.1997.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del30.9.1999 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Enrico Vitaliani, Flaminio Sensi per delega e Stefano Graziosi. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito ilricorso incidentale condizionato del Franco e rigetto del ricorso incidentale della Universo Assicurazioni. Fatto Con ricorso (5.4.1988) al Presidente del Tribunale di Milano, Armando Giovinetti, premesso che su richiesta di Andrea Rivoli, amministratore unico della Fert s.r.l., aveva garantito un'anticipazione alla predetta società da parte della Citibank, ottenendo in garanzia un pegno su azioni della stessa Fert, intestate a Maria Grazia Rejna, moglie del Rivoli; che successivamente aveva dovuto provvedere al pagamento di quanto la Citibank aveva anticipato alla società, diventando creditore del relativo importo di L. 1.000.000.000; che al fine di liberare le azioni aveva acconsentito a rinunciare al pegno, pretendendo che quella garanzia del suo credito fosse sostituita da ipoteca di pari valore (L. 1.000.000.000) su di un immobile della Rejna; che il notaio Giuseppe Franco, nonostante l'ipoteca fosse stata concessa il 23.10.1984 e avesse ricevuto il giorno successivo (24.10.1984), come da sua richiesta, un assegno di L. 28.443.000, per spese ed onorari, emesso da esso Giovinetti sul proprio conto corrente presso la Citibank, e nonostante fosse stata fatta presente, a causa della precaria situazione economica dei debitori, la necessità della massima rapidità nell'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari, aveva provveduto a tale iscrizione con ritardo, cioè solo in data 6.11.1984, esattamente 14 giorni dopo la stesura dell'atto e 13 giorni dopo la consegna dell'assegno da lui richiesto per spese e compenso; che nel frattempo erano state eseguite sull'immobile, nei giorni 27 e 31 ottobre 1984, varie iscrizioni ipotecarie in base a decreti ingiuntivi per importi molto superiori al suo valore, con conseguente completa perdita della garanzia del proprio credito, subendo grave danno; tutto ciò premesso chiedeva ed otteneva sequestro conservativo fino alla concorrenza di L. 1.300.000.000 che veniva eseguito in data 8.4.1984, ma revocato il successivo 15.4.1984 mediante cauzione. Il Giovinetti instaurava la causa di merito e conveniva (con atto di citazione 22.4.1984) dinanzi al Tribunale di Milano il notaio Giuseppe Franco al fine di ottenere la convalida del sequestro e la condanna del convenuto al risarcimento del danno per responsabilità professionale. Il Franco contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del Giovinetti per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Nel giudizio interveniva volontariamente la Universo Assicurazioni S.p.A., assicuratrice del notaio per danni da responsabilità professionale, la quale sosteneva l'infondatezza della domanda proposta contro il professionista. Il Tribunale di Milano (con sentenza n. 5380-1992) non convalidava il sequestro conservativo, rigettava la domanda del Giovinetti di risarcimento del danno per pretesa responsabilità del notaio Franco e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali a favore del convenuto, dichiarandole compensate tra l'attore e l'intervenuta soc. Universo Assicurazioni. Tale decisione veniva confermata, con sentenza n. 518-97 del 23.10.96 - 21.02.1997, dalla Corte d'appello di Milano che, adita in via principale dal Giovinetti e in via incidentale dal Franco, rigettava i proposti gravami, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del grado. Osservava la Corte d'appello che, pur essendo emersa attraverso la dedotta prova, ammessa perché rilevante, la rappresentata urgenza di iscrizione dell'ipoteca, da effettuarsi al più presto e, quindi, immediatamente, era anche risultato che il notaio non aveva assunto alcun onere di anticipazione delle spese. Poiché il relativo assegno era stato negoziato in stanza di compensazione venerdì 26 ottobre 1984, il notaio non poteva verificare l'avvenuto accredito della somma che nel corso, al più presto, della giornata di lunedì 29 ottobre, per cui l'iscrizione dell'ipoteca poteva e doveva essere effettuata, in considerazione della rappresentata urgenza, se non nella stessa giornata di lunedì (per i tempi tecnici necessari ad uno studio professionale) almeno nella giornata di martedì 30 ottobre. Ma a quella data esistevano iscrizioni ipotecarie effettuate da alcune banche in data 27 ottobre 1984 per un importo complessivo di L. 624.551.608. Vero è che l'immobile in sede esecutiva veniva aggiudicato per L. 800.000.000, con una differenza rispetto ai crediti prioritari delle banche di L. 175.448.392, ma, aggiungeva la Corte d'appello, la sussistenza di tale danno (residuale) era da escludere atteso che l'ipoteca sarebbe stata sicuramente impugnata con la revocatoria pauliana ex art. 2901, 2 comma, c.c.; e tale revocatoria sarebbe risultata sicuramente fondata, dato che si era trattato di costituzione di garanzia a titolo gratuito. Pertanto, la Corte d'appello, pur ravvisando sussistenti, in tesi, i presupposti per un'affermazione di responsabilità, del notaio per tardiva iscrizione, confermava la pronuncia di rigetto della domanda proposta dal Giovinetti, ritenendo per sicura l'inefficacia dell'atto della cui tardiva iscrizione si trattava. Infine la Corte d'appello escludeva l'invocata responsabilità aggravata ex art. 96, comma, c.p.c. del Giovinetti per l'eseguita misura cautelare e quindi rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal notaio. Ha proposto ricorso per cassazione Armando Giovinetti in base a quattro motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il notaio Giuseppe Franco, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale sia condizionato che autonomo, ciascuno in base a un solo motivo, e la soc. Universo Assicurazione (*) che pure ha proposto ricorso incidentale deducendo tre motivi, ai quali il Giovinetti ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Diritto Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi principale e incidentali in quanto proposti contro la stessa sentenza. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente principale Armando Giovinetti deduce: 1. Contraddittorietà e mancanza di motivazione nonché violazione degli artt. 1176, 2224, 2230, 1218 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente, premesso che dai fatti di causa sarebbe risultato che l'obbligo del Giovinetti, esattamente e puntualmente adempiuto, era quello di consegnare al notaio il 24 ottobre 1984 un assegno di L. 28.443.000, mentre l'obbligo del notaio era quello di effettuare "al più presto possibile, immediatamente", l'iscrizione ipotecaria, assume che erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto che l'obbligo del notaio di iscrivere l'ipoteca sarebbe sorto soltanto nel momento in cui il professionista, versato l'assegno sul suo conto corrente bancario, ebbe la possibilità (il 29 ottobre 1984) di verificarne l'accreditamento. Sostiene il ricorrente che tale parte della motivazione, che condiziona l'adempimento dell'obbligazione del notaio alla verifica della conversione dell'assegno in moneta e del suo accreditamento nel conto corrente, sarebbe in contraddizione con la parte precedente, con cui la Corte di merito ha accertato e descritto sia l'obbligazione assunta dal Giovinetti di consegnare al notaio un assegno bancario di L. 28.344.000, e non il corrispondente importo in moneta, sia l'obbligazione assunta dal notaio di iscrivere l'ipoteca "al più presto, immediatamente" non appena ricevuto l'assegno, al fine di scongiurare temute e prioritarie iscrizioni da parte di istituti bancari creditori. Al vizio di contraddittorietà si aggiungerebbe il vizio di difetto di motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio, in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che fu il notaio a scegliere e ad accettare l'assegno come mezzo di pagamento delle spese e del suo compenso, non provvedendo ad incassarlo subito e direttamente dalla banca trattaria, e che egli, in possesso dell'assegno fin dal mercoledì 24 ottobre 1984, ebbe la possibilità di iscrivere l'ipoteca, fino al venerdì 26 ottobre, prima che nei giorni di sabato 27 e mercoledì 31 ottobre fossero eseguite il primo e il secondo gruppo di iscrizioni pregiudizievoli per la garanzia ipotecaria del Giovinetti. I giudici di merito, nel pretermettere di valutare i predetti aspetti del comportamento del notaio, che attengono alla esecuzione della prestazione professionale, avrebbero omesso di considerare una serie di norme, e cioè l'art. 1176, secondo comma, c.c., in base al quale "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività svolta", e gli artt. 2671, 2224 e 2230 stesso codice, in forza dei quali il professionista, al pari di ogni altro prestatore d'opera, deve eseguire l'incarico "secondo le condizioni stabilite nel contratto", che, nel caso specifico, prevedevano l'iscrizione dell'ipoteca "al più presto possibile, immediatamente", allo scopo di scongiurare temute prioritarie iscrizioni da parte di istituti bancari creditori. Poiché tale risultato non fu realizzato, perché il notaio non provvide all'iscrizione dell'ipoteca "al più presto possibile, immediatamente", ma solo quattordici giorni dopo e, quindi, non eseguì "esattamente la prestazione dovuta", determinando per il cliente il grave danno della perdita della garanzia e del credito, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenerlo responsabile del danno stesso, in base all'art. 1218 c.c., in mancanza di una qualunque prova, neppure dedotta, ancorché a suo carico a norma dell'art. 2697 c.c., "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". La Corte d'appello oltre a non aver applicato le suddette norme di diritto avrebbe anche eluso i principi stabiliti dalla giurisprudenza per valutare la responsabilità professionale del notaio, in base ai quali l'obbligo di provvedere alla trascrizione sorge nel giorno stesso in cui il notaio raccoglie l'atto, a nulla rilevando che non sia stato depositato presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, e che il notaio è tenuto a risarcire i danni causati al cliente da ritardata trascrizione di un atto. 2. Violazione dell'art. 2671 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Assume il ricorrente che in base all'art. 2671 c.c. il notaio, che ha ricevuto o autenticato un atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo che questa "venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo". Ancorché tale disposizione si riferisca espressamente alla trascrizione, è da ritenere applicabile per analogia, in base all'art. 11 delle preleggi, anche alle iscrizioni di ipoteca. Il Giovinetti sia in primo che in secondo grado aveva dedotto la violazione di tale obbligo da parte del notaio e la sua conseguente responsabilità, senza ottenere sul punto risposta alcuna da parte dei giudici di merito. 3. Violazione degli artt. 2043 c.c., 40, 41 e 43 c.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove, in accoglimento dell'eccezione del notaio Giuseppe Franco, ha ritenuto che, se anche l'ipoteca fosse stata iscritta "in prima fila" (o in fila prioritaria), il Giovinetti avrebbe ugualmente subito la perdita della garanzia e del credito, "atteso che l'ipoteca de qua sarebbe stata sicuramente impugnata con la revocatoria pauliana, ex art. 2901, 2 comma, c.c.", che sarebbe stata certamente accolta, trattandosi di costituzione di garanzia a titolo gratuito, con conseguente interruzione del nesso di causalità fra ritardo dell'iscrizione da parte del notaio e perdita della garanzia e del credito da parte del Giovinetti. Assume il ricorrente che tale pronuncia travolgerebbe completamente il principio di causalità giuridica, stabilito dall'art. 2043 c.c. e dagli artt. 40, 41 e 43 c.p., in base al quale il rapporto causale fra fatto od atto colposo ed evento di danno è escluso soltanto allorché intervenga nel rapporto stesso "una causa sopravvenuta", reale e non soltanto ipotizzabile o immaginaria, la quale sia "da sola sufficiente a determinare l'evento". La ipotetica promozione dell'azione revocatoria e il suo buon esito non sarebbero fatti reali, ma eventi futuri e incerti, meramente ipotetici, e pertanto non potrebbero costituire "causa sopravvenuta" idonea a interrompere il nesso di causalità. 4. Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 2901 c.c., e 187, quarto comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Assume il ricorrente che erroneamente i giudici d'appello, nel ritenere che l'ipoteca sarebbe stata sicuramente impugnata con la revocatoria pauliana, hanno affermato che si trattava di garanzia a titolo gratuito, fondando tale giudizio su una lettura letterale e parziale dell'atto, trascurando così, come impone l'art. 1362 c.c., di "indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti". Al riguardo il ricorrente fa presente che dalla prova per testi, articolata e chiesta sia in primo che in secondo grado, ma senza ottenerne l'ammissione nonostante la sua rilevanza (con evidente violazione dell'art. 187, 4 comma, c.p.c.), e principalmente dalla dichiarazione resa dal notaio Giuseppe Franco risultava evidente che, anziché gratuita, fu onerosa la concessione di ipoteca da parte della Rejna, la quale ottenne a titolo di corrispettivo la rinuncia da parte del Giovinetti al pegno delle azioni a lei intestate, di cui ebbe la restituzione. Inoltre aggiunge il ricorrente che erroneamente i giudici di appello hanno sostenuto che dall'atto "non si desume in alcun modo il contestuale sorgere di un'obbligazione costituita con lo stesso atto o al momento dell'atto", atteso che il Giovinetti, nonostante gli fosse stata indebitamente negata la prova testimoniale richiesta sul punto nei due gradi di giudizio, aveva sempre sostenuto che "la costituzione della garanzia ipotecaria fu contestuale al sorgere della nuova obbligazione" e che "comunque non si trattò certamente di prestazione a titolo gratuito". Infine, erroneamente i giudici d'appello hanno ritenuto la "consapevolezza, da parte della Rejna fideiussore della Fert s.r.l., del pregiudizio che l'atto recava alle ragioni degli altri creditori", senza considerare che, trattandosi di sostituzione di una garanzia reale con altra garanzia reale, e quindi di un atto di amministrazione e non di disposizione, mancava l'eventus damni, sia per l'insussistenza di una diminuzione del patrimonio della debitrice di ipoteca, sia perché le banche non avrebbero avuto alcun titolo per far valere un diritto di prelazione nei confronti di una ipoteca precedentemente iscritta. Invero il "pregiudizio" arrecato al creditore, cui fa riferimento l'art. 2901 c.c., deve avere il carattere dell'ingiustizia, e deve essere il prodotto di un illecito del debitore, per cui non può essere la conseguenza di un principio stabilito dalla legge qual è quello della prelazione conseguente all'ordine cronologico di iscrizione, sancito dall'art. 2808 c.c.. L'insussistenza del pregiudizio comporta l'insussistenza anche della scientia e a maggior ragione del consilium fraudis, erroneamente menzionati dai giudici di merito a sostegno della loro pronuncia. 1) Con il ricorso incidentale condizionato Giuseppe Franco, deducendo violazione degli artt. 244 e 345 c.p.c., denuncia l'errore commesso dalla Corte d'appello nell'ammettere la prova testimoniale (di cui a pag. 13 della sentenza impugnata, relativa alla urgenza di iscrizione dell'ipoteca e all'indugio frapposto dal professionista) già proposta dal Giovinetti in primo grado in forma invalida, perché senza alcuna indicazione dei nominativi dei testi fino al momento del passaggio della causa in decisione. Con il ricorso incidentale autonomo Giuseppe Franco, denunciando violazione dell'art. 96, comma 2 , c.p.c., dell'art. 2056 c.c., e delle norme da quest'ultimo, richiamate, sostiene che la Corte d'appello avrebbe respinto la domanda di risarcimento del danno subito a seguito della misura cautelare chiesta, ottenuta ed eseguita senza considerare che il Giovinetti aveva dedotto due circostanze false, una relativa alla "contestualità" della consegna dell'assegno al notaio e l'altra al valore di oltre un miliardo dell'immobile soggetto a ipoteca, omettendo di comunicare al giudice del sequestro il documento (n. 5) relativo al valore di detto bene, tenendo così un comportamento negligente che va ben oltre la "colpa lieve" ritenuta sufficiente a integrare l'ipotesi di responsabilità ex art. 96, 2 comma, c.p.c. per esercizio "imprudente" di esecuzione di misura cautelare. Inoltre erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non provato il quantum del danno subito dal notaio, senza considerare, pur in presenza di prove documentali, che il costo sopportato dal medesimo notaio per ottenere la cauzione, alternativa al sequestro colposamente ottenuto ed eseguito, è stato di complessive L. 107.730.000. Il ricorrente sollecita la cassazione di tale capo della sentenza con pronuncia nel merito, non sussistendo "la necessità di ulteriori accertamenti di fatto" con conseguente condanna del Giovinetti al pagamento in favore del notaio Giuseppe Franco, a titolo di risarcimento danni, della suddetta somma di 107.730.000 con gli interessi legali dal 31.5.1994. II) La Universo Assicurazioni S.p.A. a sostegno del ricorso incidentale deduce: a) Omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla questione di inammissibilità della domanda di manleva proposta dal notaio Giuseppe Franco, perché non formulata in primo grado e dedotta per la prima volta nella comparsa di risposta con appello incidentale. Assume il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto tale domanda superata, mentre avrebbe dovuto dichiararla inammissibile per violazione del divieto dello ius novorum in appello. b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., e cioè del criterio della soccombenza che regola la ripartizione delle spese. Erroneamente la Corte d'appello ha compensato le spese nei confronti della soc. Universo, senza considerare che per tabulas la stessa risultava virtualmente e completamente vittoriosa. c) Omessa motivazione e violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in ordine al capo della sentenza relativo alle spese. La Corte d'appello in ordine alle spese processuali avrebbe dovuto emettere una duplice statuizione in ordine ai due diversi rapporti trattati nell'unico processo: quello principale di danno tra Giovanetti e Franco, e quello accessorio di manleva assicurativa tra Franco e soc. Universo, dato che la soc. Universo era del tutto estranea al primo rapporto (quello di danno) e risultava vittoriosa nell'unico rapporto (quello di manleva) di cui era parte. Pertanto la Corte d'appello non poteva limitarsi a dire che sussistevano "giusti motivi" per la compensazione delle spese, senza indicare tali giusti motivi, specie in presenza di una soccombenza virtuale dell'assicurato Franco. A) Quanto al ricorso principale, i primi due motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. A.1) Questa Corte ha costantemente affermato il principio che qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge (come nel caso del 1 comma dell'art. 2671 c.c.) il notaio che ha ricevuto un atto soggetto a iscrizione (o trascrizione) debba curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile" ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione - tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione della iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio - individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176 comma 2 c.c. (Cass 12.5.1990 n. 4111; 25.5.1981 n. 3433). A.2) Nel caso specifico vi è stata puntuale applicazione di tale principio, giacché la Corte di merito, dopo aver dato atto che il Giovinetti aveva fatto presente l'urgenza dell'iscrizione dell'ipoteca, da effettuarsi "al più presto possibile, immediatamente", ha spiegato quale era in concreto, tenuto conto delle circostanze del caso specifico, il termine entro il quale il notaio poteva e doveva effettuare l'iscrizione. Al riguardo ha osservato la Corte d'appello che il notaio non aveva assunto alcun onere di anticipazione delle spese, ed anzi (come precisato dal teste Trivoli) aveva espressamente chiesto al Giovinetti i mezzi economici necessari per l'operazione, cosa che il Giovinetti aveva fatto il giorno (24.10.1984) successivo a quello della stipula dell'atto (23.10.1984), mediante consegna, anziché della somma in contanti di L. 28.344.000, di un assegno di pari importo tratto sul proprio conto corrente. Ma poiché tale assegno, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non poteva costituire, in mancanza di un accordo in tal senso, mezzo di pagamento, e poiché il notaio non aveva assunto alcun onere di anticipazione, avendo espressamente chiesto i mezzi economici necessari per l'operazione, era indispensabile verificarne la copertura. Sul punto correttamente la Corte d'appello, dopo aver rilevato che l'assegno era stato tempestivamente negoziato in stanza di compensazione il giorno di venerdì 26.10.1984, ha affermato che il notaio non poteva verificare l'avvenuto accredito della somma che, al più presto, nella giornata di lunedì 29.10.1984, per cui l'iscrizione della ipoteca poteva e doveva essere effettuata, in considerazione della rappresentata urgenza, se non nella stessa giornata di lunedì (stante i tempi tecnici necessari) almeno nella giornata di martedì 30.10.1984. La Corte d'appello, quindi, con motivazione ampia, esaustiva ed immune da vizi logici e giuridici, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare dei tempi tecnici e dei mezzi economici necessari per l'operazione, ha accertato quale era in concreto la data in cui l'iscrizione dell'ipoteca, da effettuarsi al più presto, doveva avvenire. E tale accertamento, risolvendosi in apprezzamento e valutazione dei fatti, essendo stato correttamente eseguito, sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte. A.3) Consegue che correttamente i giudici di merito, una volta accertato che l'iscrizione dell'ipoteca non poteva avvenire prima del 30.10.1984, hanno escluso qualsiasi responsabilità del notaio per il ritardo in relazione a quelle iscrizioni ipotecarie che già esistevano a tale data e che erano state effettuate dalle banche il 27.10.1984. B) Anche i motivi terzo e quarto, pure da trattare congiuntamente, sono infondati. B.1) L'impugnata sentenza ha affermato che, pur avendo il notaio eseguito l'iscrizione dell'ipoteca con ritardo perché effettuata il 6.11.1984 anziché il 30.10.1984 come accertato che avrebbe dovuto fare, l'azione di risarcimento danni proposta dal Giovinetti non poteva in ogni caso essere accolta; non solo in relazione alle iscrizioni ipotecarie eseguite dalle banche prima del 30.10.1984, cioè in data 27.10.1984 (per un ammontare complessivo di L. 624.551.608) in base alle ragioni sopra esposte, ma anche in relazione alle iscrizioni eseguite successivamente, precisamente in data 31.10.1984, perché il prospettato danno da ritenere pari a L. 175.448.392, corrispondente alla differenza tra il valore dell'immobile aggiudicato in sede esecutiva (L. 800.000.000) e l'ammontare dei crediti (L. 624. 551.608) delle predette iscrizioni ipotecarie delle banche! era da escludere, in quanto, come eccepito da controparte, l'iscrizione in questione era sicuramente inefficace, sussistendo i presupposti per l'azione revocatoria pauliana (art. 2901, 2 comma, c.c.). B.3) Siffatta interpretazione deve ritenersi corretta perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo l'iscrizione ipotecaria) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione al più presto possibile) presuppone la produzione del danno (Cass. 29.8.1995 n. 9060). Ai fini dell'accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto, con ragionevole certezza, conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (Cass. 18.5.1993 n. 5630). Orbene i giudici di merito hanno affermato che nessun vantaggio poteva conseguire il Giovinetti da una tempestiva iscrizione dell'ipoteca, stante la sicura inefficacia dell'iscrizione stessa per la ricorrenza nel caso specifico delle condizioni della revocatoria pauliana (art 2901 c.c.); per cui, malgrado la responsabilità del notaio in ordine all'an (a causa della tardiva iscrizione dell'ipoteca), nessun risarcimento era possibile per la insussistenza di qualsiasi danno. B.4) La contestazione che il ricorrente muove a tale ratio decidendi, assumendo la violazione del nesso di causalità (art. 2043 c.c. con riferimento agli artt. 40, 41 e 43 c.p.), non ha pregio, perché non tiene conto che il danno conseguente alla violazione di un diritto di garanzia sussiste in quanto il garantito possa legittimamente escutere la garanzia concessa, mentre danno non c'è se la garanzia è (in estrema ipotesi) nulla, ovvero se è, come nel caso specifico, inefficace e quindi non coercibile. Parimenti infondata è la doglianza con la quale il ricorrente, deducendo peraltro la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto (senza però precisare in qual modo il ragionamento del giudice di merito avrebbe deviato da esse), ovvero sull'ammissione delle prove (ma senza specificare quali prove sarebbero state omesse), prospetta la mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e, quindi, l'efficacia della garanzia. B.4) Al riguardo è sufficiente osservare che i giudici di merito hanno dato ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il loro convincimento, allorché, dopo aver proceduto all'esame delle risultanze processuali, hanno ritenuto, in base a fatti certi e obiettivi, che la garanzia ipotecaria non era contestuale al credito, e quindi da considerare gratuita; che, in ogni caso, anche se si fosse trattato di garanzia onerosa, sussisteva la scientia fraudis del Giovinetti e la piena consapevolezza (consilium), da parte della Rejna del pregiudizio che l'iscrizione arrecava alle ragioni degli altri creditori, in particolare alle banche. Ed è appena il caso di ricordare che tale accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando sia sorretto, come nel caso specifico, da adeguata e corretta motivazione, immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. C) Il primo motivo del ricorso incidentale di Franco Giuseppe, essendo stato espressamente proposto in forma condizionata all'accoglimento del ricorso principale, resta assorbito. Il secondo motivo (autonomo) è infondato. L'impugnata sentenza ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali la domanda di risarcimento danni proposta dal notaio Franco non poteva essere accolta, dato che non ricorrevano i presupposti di una responsabilità aggravata del Giovinetti, ex art. 96, 2 comma, c.p.c., sia perché il sequestro era stato eseguito su beni mobili dello studio e dell'abitazione del notaio, nonché presso terzi; sia perché la fideiussione era stata richiesta dal professionista al fine di ottenere la revoca del sequestro, che è una facoltà rimessa alla volontà del debitore; sia perché mancava la prova certa del danno che il notaio avrebbe subito ove fosse stato mantenuto il sequestro come in parte già eseguito e in parte in fase di avviata esecuzione presso terzi. La doglianza del ricorrente non coglie nel segno dato che, sotto l'apparente prospettazione di violazione di norme, si risolve in sostanza in una inammissibile censura di merito in ordine all'accertamento dei fatti. D) Il primo motivo del ricorso incidentale della soc. Universo Assicurazione (*) è inammissibile per carenza di interesse, atteso che nessun vantaggio concreto può derivare dal suo accoglimento, essendo irrilevante che la domanda di manleva sia stata dichiarata superata in seguito al rigetto della domanda principale di risarcimento danni, anziché respinta perché proposta per la prima volta in appello. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, perché tra loro connessi, sono inammissibili. È giurisprudenza di questa Corte che, in sede di legittimità, per quanto riguarda il regolamento e la liquidazione delle spese, possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soccombenza (divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa) o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (con obbligo in tal caso di indicare le singole voci contestate in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini), mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese, salvo che tale decisione sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche ed erronee (fra le tante cfr. Cass. 3.4.1995 n. 4234; 14.3.1995 n. 2949): ipotesi che non ricorre nella fattispecie. E) In conclusione il ricorso principale del Giovinetti va rigettato, con assorbimento del motivo del ricorso incidentale condizionato del Franco; il motivo autonomo di detto ricorso incidentale va rigettato; parimenti il ricorso incidentale della soc. Universo Assicurazioni va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale di Armando Giovinetti, con assorbimento del motivo del ricorso incidentale condizionato di Giuseppe Franco; rigetta il motivo autonomo di detto ricorso incidentale; rigetta il ricorso incidentale della Universo Assicurazioni s.p.a.. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione Civile, il 30 settembre 1999. Nota - In senso sostanzialmente conforme, cfr.: Cass. 12 maggio 1990 n. 4111, Riv. notar., 1990, 793; Cass. 25 maggio 1981 n. 3433, ivi, 1984, 693.