Cassazione civile, SEZIONE I, 22 gennaio 1998, n. 563 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente" Giovanni VERUCCI Consigliere" Giuseppe MARZIALE Rel. "" Salvatore DI PALMA "" Luigi MACIOCE "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende come per legge; Ricorrente contro FRANCO CONTI e ANNA SAVOINI Intimati avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 768 del24 febbraio 1995.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13ottobre 1997 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto 1. - L'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, prevedeva alcune agevolazioni fiscali (consistenti nella riduzione al 2% delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro e nell'applicazione in misura fissa di quelle ipotecarie e catastali) per i "trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni", effettuati da persone fisiche che non agissero nell'esercizio di impresa, arte o professione in favore di altre persone fisiche, a condizione che l'acquisto avvenisse entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiarasse "a pena di decadenza": - che non possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolgeva la propria attività prevalente; - che l'immobile acquistato sarebbe stato adibito a propria abitazione; - che non aveva usufruito delle stesse agevolazioni. 1.1 - Con atto stipulato il 20 dicembre 1982 Franco Conti e Anna Savoyni acquistavano due appartamenti contigui dell'edificio sito in Pisa, via g. Pisano 27-a, chiedendo di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, per la parte di propria spettanza. L'Ufficio del Registro, in sede di registrazione, accordava i benefici richiesti solo per una delle due unità immobiliari, osservando che "una sola unità abitativa può realizzare la condizione, richiesta dalla... legge, di destinazione dell'unità immobiliare a propria abitazione" e che, pertanto, l'acquisto di due appartamenti, anche se coniugi, non può rientrare "per l'intero" nella disciplina della legge suddetta. Gli acquirenti, dopo aver corrisposto le imposte relative al secondo immobile secondo le aliquote normali, presentavano istanza di rimborso all'Intendenza di Finanza, assumendo: a) che le agevolazioni dovevano essere riconosciute anche per l'acquisto di tale unità immobiliare, poiché i due appartamenti erano parte di uno stesso fabbricato ed, essendo contigui, si prestavano a costituire un'unica unità abitativa; b) che la disposizione agevolativa non poneva alcuna limitazione in ordine al numero dei locali o dei servizi delle unità immobiliari acquistate. Essendo rimasta la richiesta senza risposta, gli acquirenti proponevano ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, che riteneva fondata l'impugnazione, rilevando che le unità immobiliari acquistate facevano parte di uno stesso edificio, erano contigue ed erano state destinate "in maniera completa ed esclusiva" dagli acquirenti a propria abitazione. 1.1 - L'appello proposto dall'Ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributaria di secondo grado. né diverso era l'orientamento della Commissione Tributaria Centrale, la quale osservava: - che, trattandosi di un appartamento derivato dalla riunione di due unità immobiliari, l'alloggio era sostanzialmente unico, non potendo assumere rilievo la precedente diversa consistenza; - che, anche a voler ritenere che le due unità immobiliari dovessero essere considerate separatamente non ostante la loro riunione, non poteva essere negato a ciascuno dei due coniugi, come persone aventi separata soggettività, il diritto di usufruire ciascuno delle agevolazioni previste dalla legge. 1.2 - L'Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale decisione con due motivi di ricorso. Gli intimati, ai quali il ricorso è stato notificato il 14 febbraio 1996, non resistono. Diritto 2 - Con il primo motivo, l'amministrazione Finanziaria - denunziando violazione e falsa applicazione della legge 22 aprile 1982, n. 168 e dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408; nonché vizio di motivazione - censura la decisione impugnata per aver ritenuto applicabili le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge n. 168-82 ad entrambi gli appartamenti acquistati dal Conti e dalla Savoyni senza considerare: a) che nell'atto di acquisto le parti avevano omesso di esplicitare l'intendimento di procedere all'unione delle due unità abitative che in quel momento erano ancor strutturalmente e funzionalmente separate; b) che l'applicabilità del beneficio presuppone che l'alloggio acquistato rientri, sia come superficie che come numero di vani, nella tipologia prevista dall'art. 13 della legge 2l luglio 1949, n. 408 sull'edilizia economica e popolare e che la sussistenza di tale requisito, nel caso di unificazione di più appartamenti in una sola unità abitativa, deve essere verificata con riferimento all'immobile complessivamente risultante dalla riunione. 2.1 - La doglianza puntualizzata alla lettera a) del precedente paragrafo è inammissibile, poiché esame implica la valutazione di elementi di fatto (inerenti all'effettivo contenuto dell'atto di acquisto degli immobili) che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. L'altra, specificata alla lettera b) è invece, non solo ammissibile, ma fondata. Invero - se deve ammettersi che le agevolazioni per la "prima casa" previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 24 (NDR: così nel testo) aprile 1982, n. 168 possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate, nel loro insieme, dagli acquirenti a costituire un'unica unità abitativa, e che quindi il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sè ostativo alla fruizione di tali benefici, posto che essi sono diretto a facilitare l'acquisto di abitazioni da parte di coloro che ne siano sprovvisti e che ai fini della loro applicazione, assumono rilievo decisivo (non la consistenza e la destinazione che tali immobili avevano prima di essere venduti, ma, quella che ricevono a seguito dell'acquisto, deve tuttavia riconoscersi la possibilità di fruire di tali agevolazioni è espressamente subordinata dalla legge alla circostanza che si tratti di alloggio che, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, rientri nella tipologia degli alloggi "nn di lusso". E non vi è dubbio che, se l'alloggio acquistato e destinato dall'acquirente a propria abitazione risulta dalla unificazione di due (o più) unità abitative preesistenti, tale verifica deve essere fatta con riferimento all'alloggio così complessivamente realizzato. 2.2 - Di ciò non ha tenuto conto la decisione impugnata che, appunto per questo, ha ritenuto (sia pure implicitamente) che bastasse far riferimento ai requisiti delle unità abitative trasferite nel loro assetto preesistente. Entro tali limiti, il primo mezzo di gravame deve essere pertanto accolto. La decisione impugnata va conseguentemente cassata, con conseguente rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, che si atterrà al principio di diritto formulato nel precedente paragrafo, provvedendo inoltre anche alla liquidazione delle spese. 3 - L'ulteriore motivo di ricorso - con il quale l'Amministrazione ricorrente (denunziando violazione e falsa applicazione della legge n. 168-82, in relazione agli artt. 177 e 179 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.; nonché vizio di motivazione) censura la sentenza impugnata per aver affermato che, anche a voler considerare distintamente i due appartamenti acquistati, le agevolazioni avrebbero dovuto ugualmente essere riconosciute, non potendosi negare a ciascuno di essi il diritto di fruire dei benefici in questione - rimane assorbito. P.Q.M La Corte di cassazione accoglie i ricorso per quanto di ragione; cassa la derisione impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze anche per le spese. In Roma il 13.10.1997