Cassazione civile, SEZIONE I, 3 giugno 1998, n. 5433 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente" Rosario DE MUSIS Consigliere" Enrico PAPA "" Giovanni VERUCCI "" Mario CICALA Rel. "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; Ricorrente contro BENVEGNÙ MICHELE; Intimato avverso la decisione n. 1406-95 della Commissione Tributaria Centrale, depositata il 06-04-95;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del30-09-97 dal Consigliere Dott. Mario CICALA; udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Il sig. Michele Benvegnù, con scrittura privata autenticata registrata a Monfalcone il 1 luglio 1982, acquistava i 26-27 di un edificio a tre piani sito in Grado alla via Marchesini così descritto: "corpo tavolare secondo della Partita Tavolare cinquecento cinquantasette (c.t. 21 P.T. 557) di Grado: p.c. 200118 casa di abitazione e corte a tre piani fuori terra composta di tre vani, al piano terra, quattro vani e un ripostiglio al primo piano e quattro vani al secondo piano, censito al N.C.E.U. alla partita 266 sez. A foglio 38 nn. 1470-11471-p P.T. - Il cat. A-4 ci. 2 vani 2 R.C.L. 344; 147012 - 1471-p P.T. - H cat. A-4 cli. 2 vani 3 R.C.L. 516; 147013 - 1471-p P.T. - Il cat. A-4 cl. 2 vani 6 R.C.L. 1032, in totale abbandono e in rovina, senza servizi e con tetto sfondato in più punti ". Al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (imposta di registro al 2%, tassa fissa ipotecaria e catastale) l'acquirente dichiarava: " che il compendio immobiliare in oggetto costituisce porzione di fabbricato destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni.... di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel Comune di Grado ove è residente e svolge la sua attività prevalente; di adibire il compendio immobiliare in oggetto a propria abitazione e di non avere mai usufruito prima d'ora alle agevolazioni previste dall'art. 1 legge 22 aprile 1982, n. 168". L'Ufficio del Registro di Monfalcone con avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, notificato il 20 maggio 1985, revocava l'ammissione ai benefici fiscali con una duplice motivazione: cioè in primo luogo perché" non era stata acquistata la intera piena proprietà", ma questo primo ordine di motivi è stato abbandonato in corso di causa ed ora qui più non rileva. È rimasto invece rilevante la seconda delle ragioni addotte dall'Ufficio, in base alla quale le agevolazioni non spetterebbero "perché erano state acquistate più unità immobiliari, altrimenti, diversamente opinando, si dovrebbe concludere che restano agevolati non solo gli acquisti della prima casa, ma anche quelli relativi ad acquisti di interi condomini. Inoltre non può concedersi l'agevolazione neanche a una sola delle tre unità immobiliari in quanto ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 nel caso di disposizioni aventi per oggetto più beni per i quali sono previste aliquote diverse si applica l'aliquota più elevata salvo che per i singoli beni siano stati pattuiti prezzi distinti". Il contribuente propose ricorso avverso il provvedimento deducendo: a) la illegittimità della interpretazione della norma, in quanto la agevolazione doveva intendersi concessa a tutti gli atti che erano preordinati all'acquisto della prima casa da destinare a propria abitazione nella ipotesi, presente nel caso di specie, che l'acquisto non possa avvenire con un unico atto; b) l'errore in cui era caduto l'Ufficio, in quanto pur trattandosi di acquisto di più unità immobiliari dal punto di vista catastale, in fatto si trattava dello acquisto di una unica unità abitativa, e doveva darsi prevalenza alla situazione di fatto, asseverata da una perizia giurata, rispetto a quella catastale non più attuale. I giudici tributari accoglievano le argomentazioni del contribuente e, da ultimo, la Commissione Tributaria Centrale, con decisione 6 aprile 1995 n. 1406, nel respingere la impugnazione dell'Ufficio del Registro di Monfalcone ha ritenuto la illegittimità della revoca del beneficio fiscale, in quanto "in più sicura armonia con la legge e soprattutto con la sua "ratio" (che è quella di favorire l'acquisizione della prima abitazione, e cioè di favorire la soluzione del problema abitativo della famiglia), appare il criterio di individuazione della abitazione oggetto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 168 del 1982 qualsiasi unità abitativa, anche se costituita da più porzioni di fabbricato, destinata ad abitazione, idonea a soddisfare unitariamente le esigenze della famiglia, indipendentemente dalla destinazione in atto e dai dati catastali che non assumono rilevanza ai fini della identificazione dell'unità immobiliare". Soggiungeva la Commissione che le conclusioni cui era pervenuta la Commissione di secondo grado e la consulenza tecnica esibita dal contribuente in prime cure avevano posto in evidenza come l'avvenuta compravendita concernesse il trasferimento di un'unica unità abitativa, anche se sviluppata su più piani che risultavano interdipendenti e accorpati. La Amministrazione ricorre per Cassazione deducendo un unico articolato motivo. Diritto Il ricorso in cui si invoca una presunta erronea applicazione dell'art. 1, comma 6 della legge 22 aprile 1982, n. 168, deve essere rigettato. Occorre premettere che l'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 prevedeva alcune agevolazioni fiscali (consistenti nella riduzione, in misura che è variata nel tempo, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro e nell'applicazione in misura fissa di quelle ipotecarie e catastali) per i "trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni", effettuati da persone fisiche che non agissero nell'esercizio di impresa, arte o professione in favore di altre persone fisiche, a condizione che l'acquisto avvenisse entro una certa data e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiarasse "a pena di decadenza": - che non possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza quello, se diverso, ove svolgeva la propria attività prevalente; - che l'immobile acquistato sarebbe stato adibito a propria abitazione; - che non aveva usufruito delle stesse agevolazioni. Secondo la tesi dell'Amministrazione la norma agevolativa fa riferimento alla volontà del soggetto unicamente per la destinazione a propria abitazione da dare alla unità abitativa "fabbricato" o "porzione di fabbricato" "destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408". "Quindi la qualità dell'immobile ad essere destinato ad abitazione singola costituirebbe un prius oggettivo. Proprio con riferimento alla realtà strutturale rilevante giuridicamente, cioè quella catastale che fotografa la realtà medesima, il legislatore avrebbe fatto riferimento alternativamente al manufatto "fabbricato" e alla "porzione di fabbricato" con chiaro riferimento alle unità immobiliari monofamiliari e a quelle plurifamiliari". Ritiene il Collegio che questa tesi urti contro la lettera e la ratio della legge. Infatti nella norma citata il legislatore, quando enuncia i requisiti oggettivi cui deve rispondere il fabbricato (o la porzione di fabbricato) oggetto del trasferimento, afferma che deve essere "destinato ad abitazione non di lusso" e non che deve essere accatastato, od attualmente adibito ad abitazione non di lusso. Dunque il legislatore guarda al risultato che si mira a conseguire attraverso l'acquisto non alle caratteristiche proprie del bene acquistato. Perciò questa Corte con sentenza n. 7259 del 28 giugno 1995 ha affermato che i benefici fiscali previsti dalla legge 168 del 1982 per l'acquisto della "prima casa, si applicano anche all'acquisto di un immobile destinato a divenire di uso abitativo attraverso una ristrutturazione. Ciò che la predetta legge chiede è, infatti, che effetto del trasferimento sia la acquisizione di un fabbricato "destinato ad abitazione", cioè idoneo strutturalmente ad essere utilizzato come alloggio; e tale idoneità può essere anche potenziale. Nè si può affermare come sostiene la Amministrazione che "fabbricato" sia equivalente di unità catastale e che quindi chi acquista più unità catastali - sia pure allo scopo di farne una sola - acquista più fabbricati. La unità catastale è infatti (art. 5 R.D. 13 aprile 1939, n. 652) una "parte di immobile" e dunque ben può costituire una parte di un fabbricato. Del resto, anche prima che ciò venisse esplicitamente previsto dalla legge, la Amministrazione ha ammesso che le agevolazioni "prima casa" si estendano all'acquisto di accessori quali il garage o la cantina, che normalmente costituiscono una separata unità catastale. Per quanto attiene poi alla ratio della legge è ovvio che essa mira ad un risultato cioè a consentire la acquisizione della prima casa, e sotto questo profilo è indifferente quali siano e come siano accatastati gli elementi che entreranno a costituire la "prima casa". Dunque deve ammettersi che le agevolazioni per la " prima casa" previste dall'art. 1, sesto comma, della legge 24 (NDR: così nel testo) aprile 1982, n. 168 possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate, nel loro insieme, dagli acquirenti a costituire un'unica unità abitativa, e che quindi il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sè ostativo alla fruizione di tali benefici, posto che essi sono diretti a facilitare l'acquisto di abitazioni da parte di coloro che ne siano sprovvisti e che ai fini della loro applicazione, assumono rilievo decisivo non la consistenza e la destinazione che tali immobili avevano prima di essere venduti, ma quella che ricevono a seguito dell'acquisto. Non esiste poi il pericolo che attraverso questa interpretazione della norma possano agevolarsi operazioni speculative in quanto la possibilità di fruire di tali agevolazioni è espressamente subordinata dalla legge alla circostanza che l'insieme dei beni acquistati costituisca un alloggio che, per la superficie per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n 408, rientri nella tipologia degli alloggi "non di lusso". E non vi è dubbio che, se l'alloggio acquistato e destinato dall'acquirente a propria abitazione risulta dalla unificazione di due (o più) unità abitative, preesistenti, tale verifica deve essere fatta con riferimento all'alloggio così complessivamente realizzato. In base alla sentenza di questa Corte n. 1841 del 3 marzo 1997 per stabilire se una casa di abitazione vada qualificata o meno come "di lusso" è necessario procedere ad una valutazione d'insieme dell'immobile trasferito, senza che sia consentito escludere da tale valutazione i fabbricati rurali ed i terreni agricoli venduti assieme all'edificio abitativo. La Amministrazione non contesta però - e forse neppur potrebbe in questa sede contestare - la valutazione di merito compiuta in proposito dai giudici tributari, che hanno escluso nel caso di specie sia stata realizzata una abitazione "di lusso". Non vi è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile il 30 settembre 1997. Nota - Conforme, Cass. 26 giugno 1993 n. 7100, Società, 1993, 1349.