IMPOSTE IN GENERE Esenzioni ed agevolazioni Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Immobile in corso di costruzione - Destinazione ad abitazione non di lusso - Immobile destinato ad uso abitativo previa ristrutturazione - Acquisto - Benefici fiscali ex art. 1 legge n. 168 del 1982 - Spettanza. Cassazione civile, SEZIONE TRIBUTARIA, 9 aprile 2001, n. 5297 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente -Dott. Enrico PAPA - Consigliere -Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere -Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro ARNESANO COSIMO, CHEMOTTI VALENTINA;- intimati -avverso la sentenza n. 52-98 della Commissione tributaria regionale di TRENTO, depositata il 11-06-98;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28-09-00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza 52-98 dell'11 giugno 1998 con cui la Commissione Tributaria di II grado di Trento ha ritenuto che i sig.ri Cosimo Arnesano e Valentina Chemonti potessero godere dei benefici per l'acquisto della "prima casa" previsti dalla legge 118-1985, nonostante tale casa non fosse immediatamente abitabile per la necessità di lavori di completamento e ristrutturazione. Diritto Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione dell'art. 2 del D.L. 12-1985 convertito in legge 118-1985 sostenendo che l'agevolazione "prima casa" non può trovare applicazione ove la costruzione sia allo stato grezzo, essendo impossibile valutare la sussistenza delle caratteristiche proprie delle abitazioni non di lusso ai sensi dell'art. 13 della legge 408-1949 (d.m. 2 agosto 1969). Il ricorso della Amministrazione deve essere rigettato in conformità all'ormai costante orientamento di questa Corte secondo cui i benefici fiscali, previsti per l'acquisto della "prima casa", spettano anche all'acquirente di immobile "in corso di costruzione", da destinare ad abitazione "non di lusso" (Cass. 7 luglio 2000 n.9150) ed all'acquisto di un immobile destinato a divenire di uso abitativo attraverso una ristrutturazione. (Cass. 28 giugno 1995 n.7259). Infatti, ciò che la legge chiede è che oggetto del trasferimento sia un fabbricato "destinato ad abitazione", cioè che sia strutturalmente adeguato ad essere destinato all'uso, e non occorre che esso sia già idoneo al momento dell'acquisto. Questo ordine di pronunce si inserisce d'altronde in un filone giurisprudenziale, che ha avuto conferma in successive modifiche legislative e che, ad esempio, ammette i benefici spettino in caso di acquisto di edificio che non possa essere per i più diversi motivi immediatamente destinato ad abitazione dell'acquirente (ad esempio perché egli si limiti ad acquistare la nuda proprietà). Si può ricordare la decisione della Cassazione n.2668 dell'11 marzo 1998 secondo cui l'art. 3, comma n.131, della legge 28 dicembre 1995 n.549, nel "'sostituire" la nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (introdotta dall'art. 16 primo comma del d.l. 22 maggio 1993 n.155 convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993 n.243) quando definisce l'area negoziale rilevante indicando gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case non di lusso, nonché degli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione", si limita a fornire una interpretazione autentica della parola "trasferimento", usata dalla normativa anteriore senza alcuna precisazione o specificazione. Nè può sostenersi che la soluzione adottata non consente una adeguata valutazione da parte dell'Ufficio finanziario della sussistenza dei requisiti propri delle "abitazioni non di lusso" ai sensi del d.m. 2 agosto 1969. Infatti numerose caratteristiche che possono determinare la natura "di lusso" della abitazione (come la superficie superiore ai 240 mq) sono già rilevabili nella costruzione al rustico ed in corso di ristrutturazione, altre (come la installazione di porte di legno intarsiato) possono intervenire addirittura su costruzioni ormai rifinite. La concreta utilizzazione di un appartamento come abitazione comporta cioè sovente un certo tempo più o meno lungo, per il compimento di operazioni materiali o per il sopravvenire di eventi giuridici (come il consolidamento dell'usufrutto sulla nuda proprietà, l'abbandono della casa da parte dell'inquilino); e poiché il legislatore ha tenuto conto di queste circostanze consentendo l'accesso alla agevolazione anche a chi acquisti un immobile non immediatamente utilizzabile si renderà necessaria una attività di controllo degli uffici tributari, che dovranno verificare le caratteristiche della abitazione quando verrà ultimata, o che l'acquirente la utilizzi quando ne otterrà la concreta disponibilità. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile il 28 settembre 2000. Nota Redazionale - In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 7 luglio 2000 n. 9150.