Cassazione civile, SEZIONE II, 3 dicembre 1997, n. 12256 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo MARCONI Presidente Dott. Mario SPADONE Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA Rel. Consigliere Dott. Raffaele CORONA Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNETTI LUIGI, CASTAGNETTI GABRIELLA, CASTAGNETTI LALLA, CASTAGNETTI LUISA, MONTRUCCOLI VILDE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELL'OLMATA 30, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE CIPPONE, che li difende unitamente all'avvocato ROMANO CORSI, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro CASTAGNETTI ALBERTO, - intimato - e sul 2 ricorso n 09102-95 proposto da: CASTAGNETTI NANDA VED CASTAGNETTI, CASTAGNETTI MARIO (quali eredi di CASTAGNETTI ALBERTO), elettivamente domiciliati in ROMA LGT. DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CABRAS, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI CORRADI, giusta delega in atti; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro CASTAGNETTI LUIGI, CASTAGNETTI GABRIELLA, CASTAGNETTI LALLA, CASTAGNETTI LUISA, MONTRUCCOLI VILDE VED CASTAGNETTI; - intimati - avverso la sentenza n. 53-95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 26-01-95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03-06-97 dal Relatore Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA; udito l'Avvocato Oreste Michele FASANO, per delega dell'avv. G. CABRAS, depositata in udienza, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Fatto Castagnetti Edgardo (e, per esso deceduto in corso di causa, gli eredi Luisa, Lalla, Gabriella, Luigi Castagnetti e Montruccoli Vilde), con citazione notificata il 26.3.1975 esponeva che: - aveva acquistato con scrittura del 28.6.1964 un appezzamento di terreno in Villa Rivalta, facente parte del mapp. 1844, dal fratello Alberto che si era rifiutato di rogitare il contratto; per cui chiedeva la declaratoria dell'avvenuta cessione ex art. 2932 cod. civ.; - aveva diritto di usare della lavanderia con annesso pozzo, posti nell'angolo sud-est del fabbricato di Castagnetti Alberto, che invece aveva modificato lo stato dei luoghi ricavando locali abitativi ove prima era la lavanderia; - aveva subito l'installazione di una cisterna, da parte del fratello, a distanza inferiore alla legale rispetto al proprio terreno confinante. Chiedeva pertanto, oltre la declaratoria di intervenuta vendita dell'appezzamento di terreno, la condanna al ripristino della lavanderia e all'arretramento della cisterna a distanza di legge, davanti al tribunale di Reggio Emilia. Con autonomo atto di citazione del 22.3.1975 Castagnetti Alberto conveniva il fratello Edgardo davanti allo stesso tribunale, domandando nei suoi confronti; - che fosse dichiarata equivalente la servitù di uso lavanderia nei nuovi locali, al posto di quella goduta in precedenza; - che Castagnetti Edgardo fosse condannato a pagare gli importi per la ristrutturazione della stanza al piano rialzato e la costruzione della cantina; - che fossero regolate le servitù di passaggio; - che fosse dichiarato nullo l'atto del 28.6.1964 di vendita ed abusivo il frazionamento del terreno antistante la casa di sua proprietà. Riunite le cause, il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 24.9.1988 dichiarava intervenuta la vendita dell'appezzamento di terreno di cui alla scrittura privata 28.6.1964; dichiarava prescritta la domanda di Castagnetti Alberto volta ad ottenere la condanna degli avversari a pagare gli importi per la sistemazione del piano rialzato e per la costruzione della cantina; rigettava la pretesa degli eredi di Edgardo Castagnetti di ripristinare la vecchia lavanderia su cui vantavano un diritto di servitù, disponendo il trasferimento di questa nell'immobile di nuova costruzione; rigettava la domanda di arretramento della cisterna posta a distanza inferiore alla legale, essendo stata la stessa collocata quando i beni erano indivisi (servitù sorta per destinazione del pater familias) dichiarava, infine, che il fondo degli eredi di Edgardo era gravato da servitù di passaggio, con qualsiasi mezzo, per accedere alla strada statale e che gli stessi avevano diritto di passare con ogni mezzo per accedere alla lavanderia. Su gravami delle parti indicate (e previa riunione di essi), la Corte di appello di Bologna con sentenza del 26 gennaio 1995 così provvedeva: dichiarava che gli eredi di Castagnetti Edgardo hanno diritto di passaggio pedonale, relativamente all'immobile di loro proprietà, sito in Reggio Emilia, Villa Rivalta (mappale 15219-B sub. 1), sul fondo di proprietà di Castagnetti Alberto, per accedere alla lavanderia; ordinava allo stesso Castagnetti Alberto di arretrare la cisterna alla distanza di metri due dal confine della proprietà delle controparti; dichiarava prescritto il diritto di Castagnetti Alberto al rimborso delle spese per la sistemazione di una stanza e di una cantina nell'immobile di sua proprietà; infine, dichiarava la nullità della indicata scrittura del 28.6.1964, inter partes. Osservava la corte bolognese che correttamente il tribunale in primo grado aveva ritenuto la equivalenza tra la servitù della vecchia lavanderia rispetto a quella nuova, costruita in luogo della prima nel rispetto dell'art. 1068 cod. civ., anche perché era stata ricostruita la precedente servitus acquae haustus, potendosi parlare di eventuale risarcimento di danni, per i quali non era stata proposta domanda; che per la cisterna i era verificato uno spostamento consensuale (senza atto scritto o decisione giudiziaria) in fondo diverso, senza possibilità di parlare di costituzione per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.), onde la condanna all'arretramento nel rispetto della distanza legale; che il diritto al rimborso per i lavori di ristrutturazione si era prescritto, anche volendo conferire all'atto divisionale effetto interruttivo nel 1960, in quanto era comunque decorso il termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 cod. civ.); che per la scrittura del 28.6.1964 manca il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, per cui l'atto è nullo. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di Castagnetti Edgardo, affidando il mezzo a quattro motivi. Resistono con controricorso e memoria Castagnetti Mario e Castagnetti Nanda (eredi di Castagnetti Alberto, nelle more deceduto), proponendo peraltro ricorso incidentale. Diritto Con il primo motivo, i ricorrenti principali (Castagnetti Luigi, Gabriella, Lalla e Luisa e Montruccoli Vilde, eredi di Castagnetti Edgardo), denunciando violazione degli art. 1067 e 1068, commi primo, secondo e quarto, cod. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), deducono che la corte bolognese ha fatto non corretta applicazione dei principi che regolano lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, dal momento che è stata istituita una nuova servitù in luogo del pozzo precedente, senza peraltro, le risorse assicurate dalla precedente servitus acquae haustus. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360 n. 3 cit.), deducono che la stessa corte ha trascurato, ai fini del ristoro dei danni, che essi ricorrenti avevano proposto la relativa domanda, per danni da liquidarsi in via equitativa. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli art. 1346, 1325 e 1418 cod. civ. (in relazione all'art. 360 n. 3 cit.), deducono che, in punto di determinazione dell'oggetto della scrittura del 28.6.1964, la corte territoriale ha trascurato, nel ricostruire la volontà delle parti, gli elementi aggiuntivi (come il mappale n. 26), idonei a identificare il terreno, oggetto della stessa scrittura. Con il quarto motivo, denunciando violazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 1064 cod. civ. (in riferimento all'art. 360 n. 3 cit.), deducono che la stessa corte bolognese ha erroneamente limitato il passaggio sul fondo dei controricorrenti, per accedere alla lavanderia, al passaggio pedonale, in contrasto con la documentazione esibita. I controricorrenti con il ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 1062 cod. civ. (in relazione all'art. 360, n. 3 e 6, cod. proc. civ.), deducono che la corte territoriale ha erroneamente condannato il loro dante causa a spostare la cisterna, in quanto non si tratta di nuova collocazione del manufatto luogo diverso, ma bensì di persistenza del medesimo, come continuazione del precedente, senza obbligo di distanze. I due gravami (che vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.) non hanno giuridico fondamento. Incominciando dal gravame dei ricorrenti principali e dall'esame del primo motivo di esso, osserva la Corte che i giudici del merito hanno accertato in fatto che lo spostamento del luogo della servitù non ha peggiorato la posizione degli stessi ricorrenti, dal momento che ad essi è stata assicurata la servitù di attingere acqua, come in precedenza, prima dello spostamento della lavanderia. Il tutto nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'art. 1068 cod. civ., anche perché (hanno aggiunto opportunamente gli stessi giudici) gli stessi ricorrenti non hanno fornito la prova di una qualche proprietà particolare dell'acqua erogata nel precedente luogo, rispetto a quella erogata nel nuovo. In sostanza, è salvaguardato l'interesse dei ricorrenti, che è tutelato dall'art. 1068 cit. (tra le altre, Cass. 29 ottobre 1960 n. 2942). Sempre con riferimento allo spostamento della indicata servitù acquae haustus (e passando all'esame del secondo motivo del ricorso principale, che attiene al mancato ristoro dei danni asseritamente subiti), basti osservare, a tacer d'altro, che non è sufficiente, in materia, invocare la liquidazione equitativa da parte del giudice (come pretendono i ricorrenti), perché è necessario che l'interessato fornisca la prova del danno (indicando le componenti di esso), potendo il giudice procedere alla relativa liquidazione equitativa, in caso di impossibilità o di grande difficoltà di dimostrare la misura del danno (tra le altre, Cass. 4 settembre 1985 n. 4609). Pertanto, i ricorrenti (che si sono limitati ad invocare un preteso risarcimento del danno, senza neppure alcun assolvimento del relativo onere probatorio, nel senso indicato) non possono vantare il relativo diritto. Infondato è anche il terzo motivo (con cui i ricorrenti principali contestano la declaratoria di nullità della scrittura privata del 28.6.1964), perché la corte territoriale, alla luce delle clausole della stessa scrittura e degli elementi ad essa esterni, è giunta alla conclusione che il bene, oggetto della scrittura (lotta di terreno da separare da quello più grande) non è stato individuato nè per estensione nè relativamente ad uno dei confini. Inoltre, l'assoluta assenza di indicazioni del confine nord rende del tutto incerta l'oggettiva consistenza del bene (v. in motivazione). Sul punto la sentenza impugnata si è uniformata alla costante giurisprudenza, che fa discendere anche dalla incertezza dei confini dell'immobile la nullità dell'atto di compravendita (tra le tante, Cass. 25 ottobre 1973 n. 2751), per cui resiste alle censure dei ricorrenti. Privo di pregio è anche l'ultimo motivo (il quarto) degli stessi ricorrenti (relativo al tipo di passaggio riconosciuto ai ricorrenti, come quello pedonale), dal momento che la corte territoriale ha proceduto alla determinazione del contenuto della servitù attiva di passaggio, alla luce delle caratteristiche del luogo del passaggio e delle finalità da raggiungere dagli stessi ricorrenti con l'esercizio della ripetuta servitù. Si tratta di accertamento, sorretto da valide argomentazioni, che non è sindacabile in sede di legittimità. Priva di pregio è pure il motivo dei ricorrenti incidentali (con cui lamentano che sarebbe stato erroneamente ordinato lo spostamento della cisterna, nel rispetto delle distanze stabilite), perché, in presenza di costituzione di nuova servitù su luogo diverso rispetto a quello della precedente servitù, senza l'atto scritto (o atto equipollente), i giudici hanno tratto le dovute conseguenze: a) la precedente servitù si è così estinta; b) quella spostata su fondo diverso (del defunto Castagnetti Alberto, dante causa dei ricorrenti incidentali), essendo sorta come nuova servitù, comporta evidentemente che la cisterna sia nello spostamento rispettosa delle distanze legali (in mancanza di atto scritto che abiliti la costruzione in violazione delle stesse distanze). La corte territoriale ha fatto, perciò, corretta applicazione sul punto dei principi che governano la materia (art. 873 seg. cod. civ.) per cui le censure dei controricorrenti non hanno la forza di indebolire il ragionamento della stessa corte. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati e ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, per intero (art. 92 e 385 cod. proc. civ.). P.Q.M La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese tra le parti, per intero. Così deciso in Roma il 3 giugno 1997.