IMPOSTA REGISTRO Esenzioni ed agevolazioni Imposte in genere - Agevolazioni tributarie - Benefici per l'acquisto della prima casa disposti dall'art. 1, comma 16, dalla legge n. 168 del 1982 - Acquirente della nuda proprietà - Applicabilità - Condizioni Cassazione civile, SEZIONE I, 6 aprile 1996, n. 3248 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente" Alfio FINOCCHIARO Consigliere" Giulio GRAZIADEI Rel. "" Giuseppe MARZIALE "" Renato RORDORF "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SERGIO NENCINI e MARIA CASINI, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 11, presso l'Avv. Prof. Francesco D'Ayala Valva, che, con l'Avv. Prof. Pasquale Russo, li difende per procura in calce al ricorso; Ricorrenti contro AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro incarica, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso uffici domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;Resistenteper la cassazione della decisione della Commissione tributaria centrale n. 1426 del 30 marzo 1993;sentito il Cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa, ed il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Francesco Paolo Nicita, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto pubblico del 29 dicembre 1982, Giuseppina Galli vendeva a Sergio Nencini e Maria Casini un alloggio in Firenze, riservandosi a vita il diritto di abitazione. In sede di registrazione del contratto erano negate le agevolazioni di cui all'art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168, cioè la riduzione al 2% dell'aliquota dell'imposta di registro e la misura fissa per le imposte ipotecarie e catastali, e veniva applicata la tassazione ordinaria. Il Nencini e la Casini reclamavano in via amministrativa il rimborso di quanto pagato, e poi, formatosi il silenzio-rifiuto sulla relativa istanza, adivano il Giudice tributario, insistendo nella spettanza delle agevolazioni stesse. La loro pretesa era accolta dalle Commissioni di primo e di secondo grado, ma respinta dalla Commissione centrale, la quale riteneva che la citata norma, rivolta a favorire l'acquisto della "prima casa", esigeva l'immediata possibilità del compratore di destinare il bene a propria abitazione, e, quindi, non era invocabile in presenza del menzionato diritto altrui. I contribuenti, con ricorso notificato il 12 novembre 1993, hanno chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione centrale, formulando un unico motivo. L'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso. Il ricorso è stato illustrato con successiva memoria. Diritto I ricorrenti rinnovano l'assunto secondo cui i benefici accordati dall'art. 1 sesto comma della legge n. 168 del 1982, in favore dell'acquirente di appartamento non di lusso che dichiari nell'atto di non averne in precedenza fruito, di non possedere analoghi immobili e di adibire quello comprato a propria abitazione, competono anche quando tale scopo sia realizzabile in un momento posteriore, dopo l'estinzione del diritto di usufrutto o di abitazione gravante sul bene; a sostegno di questa tesi richiamano la inerenza della norma ai trasferimenti in genere, senza eccezioni per quelli riguardanti la nuda proprietà, l'insussistenza di un termine per l'effettiva occupazione dell'immobile comprato, ed inoltre la "ratio legis", da individuarsi nello stimolare il risparmio verso la proprietà dell'abitazione, a prescindere dalla possibilità d'immediato godimento. Il ricorso è fondato, sulla scorta dello "ius superveniens" di cui all'art. 3, comma n. 131, della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Tale disposizione, nel "sostituire" la nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (introdotta dall'art. 16 primo comma del d.l. 22 maggio 1993 n. 155, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993 n. 243), ridisegna le condizioni occorrenti per il trattamento agevolato di registro con riguardo all'acquisto della "prima casa", e, quindi, sul punto, assume certamente consistenza innovativa rispetto alle disposizioni previgenti (a loro volta parzialmente innovative rispetto alla citata legge del 1982). La revisione di quelle condizioni, peraltro, segue una definizione dell'area negoziale all'uopo rilevante per il tramite dell'elencazione degli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case non di lusso, nonché degli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione". La collocazione in via premessa dell'indicata elencazione, la mancanza in essa di espressioni che autorizzino a cogliere la volontà di incidere a titolo modificato anche sui confini oggettivi dei benefici in questione, la sua formulazione come se fosse "scontata" la coincidenza dei suddetti contratti con quelli previsti dalla normativa pregressa, e, soprattutto, il raffronto con la parola "trasferimento", che era usata da tale normativa anteriore senza alcuna precisazione o specificazione, evidenziano l'intento del legislatore non di ampliare l'indicata area, ma di chiarirne i contorni, esplicitando la generica nozione di "trasferimento", e così opportunamente superando gli inevitabili dubbi che la nozione medesima lasciava aperti (esigendo l'impiego di criteri ermeneutici di tipo sussidiario). La legge sopraggiunta, pertanto, in ordine all'inclusione dell'acquisto della nuda proprietà fra i negozi ammessi ai benefici (nel concorso dei prescritti requisiti), in quanto anch'esso idoneo a delineare un progetto abitativo meritevole di favore (pure se caratterizzato da attuabilità differita nel tempo), ha natura d'interpretazione autentica, e come tale prova immediata applicazione nei giudizi non ancora definiti. Ne discende, con l'accoglimento del ricorso ed il conseguenziale annullamento della decisione impugnata, la necessità di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso fatto valere in giudizio, in applicazione dell'art. 384 primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto. Le ragioni della decisione rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di questa fase processuale. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata, e, pronunciando nel merito, accoglie la domanda di rimborso proposta da Sergio Nencini e Maria Casini, compensando le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di Cassazione, riconvocata il giorno 15 febbraio 1996.