Cass_30_3_93_3865 Cassazione: annullata autorizzazione per cavi telefonici infissi sull'immobile   L’assemblea di condominio non può deliberare a semplice maggioranza la servitù di passaggio di condutture di cavo telefonico (situazione idonea a fare maturare, col tempo, l'usucapione del diritto in questione). Per la costituzione di diritti reali sul fondo comune è necessario il consenso di tutti i condomini Cass. 2^ Sez. Civ. 30.03.93 n. 3865 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 17 settembre 1984, Maria Paola Solinas conveniva, davanti al Tribunale di Torino, il Condominio Primula di Bardonecchia, esponendo: - che, nel giugno 1984, insieme ad altri condomini, aveva citato in giudizio la S.I.P. e Giuseppe Grassi - allora amministratore del Condominio Primula - chiedendo che, previa declaratoria di nullità di una autorizzazione data dall'amministratore alla SIP per la posa di cavo telefonico sull'immobile condominiale e previa declaratoria di inefficacia della costituzione della relativa servitù, la S.I.P. ed il Grassi fossero condannati a togliere i cavi telefonici infissi sull'immobile ed al risarcimento dei danni; - che successivamente l'assemblea del condominio, convocata per il 4 agosto 1984, alla quale avevano partecipato 25 condomini su 43, rappresentanti 560,91 millesimi, aveva stabilito: "sentito l'oggetto della citazione, all'unanimità l'assemblea approva i lavori eseguiti dalla SIP e ritiene che il geom. Grassi abbia agito entro i limiti dei poteri rappresentativi dell'amministratore che comunque l'assemblea odierna conferisce anche per il futuro, specie per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti erogatori di servizi. La stessa assemblea, approvando in toto l'operato del Grassi, in allora amministratore del condominio, all'unanimità lo manleva anche economicamente dall'esito, eventualmente anche a lui sfavorevole, della causa promossa dai tre condomini". Ciò premesso, l'attrice sosteneva che tale delibera era nulla e chiedeva al Tribunale di statuire in tal senso, con vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva. Il Condominio Primula rimaneva contumace ed il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 18 gennaio 1988, accoglieva la domanda della Solinas. L'appello interposto dal Condominio Primula veniva rigettato dalla Corte di Appello di Torino. Per quanto qui interessa, la Corte di merito riteneva: - che l'oggetto del processo era unicamente quello di accertare se l'assemblea condominiale potesse legittimamente o meno adottare la delibera del 4 agosto 1984; - che i lavori autorizzati dall'amministratore del caseggiato, geometra Grassi, e eseguiti dalla S.I.P., avevano realizzato una situazione di fatto corrispondente ad una servitù di passaggio di conduttura di cavo telefonico (situazione di fatto, idonea a fare maturare col tempo l'usucapione del diritto di servitù); - che una tale delibera, per essere valida, richiedeva l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio (art. 1108 3 co. c.c.). Avverso tale decisione ha interposto ricorso per cassazione il Condominio Primula; resiste con controricorso la Solinas. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1058, 1350, 1108 in riferimento agli articoli 1059, 1137 c.c. in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che la delibera assembleare in causa non era contraria alla legge o al regolamento condominiale, che non era stata approvata la costituzione di una servitù, essendosi limitato il geometra Grassi ad autorizzare alcuni lavori nell'interesse del condominio, e che parimenti sfornita di prova era l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i lavori della SIP consistevano nella posa di una linea telefonica. Adduce, inoltre, che la sentenza impugnata è viziata da contraddittorietà, perché prima vi si dichiara di prescindere dalla servitù e poi vi si afferma - per di più apoditticamente e in contrasto con la realtà -, che fu costituita quella servitù. È inutile introdurre qui contestazioni in ordine all'esistenza o alla costituzione della servitù. La Corte di merito ha esplicitamente detto che era irrilevante stabilire se la servitù esisteva già al momento della delibera, perchè questa aveva comunque un'efficacia pregiudizievole per il Condominio ed abbisognava del consenso unanime dei condomini, potendo valere o come atto di riconoscimento, o come atto costitutivo della servitù. Ciò dimostra anche che in realtà la denunciata contraddizione non sussiste e che la Corte ha valutato la delibera in rapporto alla sua possibile portata oggettiva, al di là, cioè, delle intenzioni dei partecipanti all'assemblea. 2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1108, 1136 e 1137 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente, quand'anche si dovesse applicare l'art. 1108 c.c. non sarebbe per ciò stesso nulla la delibera dell'assemblea. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1031, 1059, 1158, 1165, 1350 e 1130 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. L'impossibilità di costituzione di una servitù sarebbe provata, secondo il ricorrente, dalla mancanza di un atto scritto. I due motivi sono tra loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Vanno disattesi. Correttamente la Corte di Appello ha qualificato la situazione venutasi a creare con le opere eseguite dalla S.I.P. con l'autorizzazione data dall'amministratore del condominio, avvallata dalla delibera dell'assemblea condominiale adottata a maggioranza, come una situazione di fatto corrispondente ad una servitù di passaggio di condutture di cavo telefonico (situazione idonea a fare maturare, col tempo, l'usucapione del diritto in questione). Di qui la pertinenza del richiamo dall'art. 1108 terzo comma c.c. che, applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 c.c., richiede per la costituzione di diritti reali sul fondo comune il consenso di tutti i condomini. Nè vale appellarsi al diverso principio secondo cui il consenso di uno o più comproprietari di cosa comune alla costituzione di una servitù non vincola e quindi non pregiudica gli altri comproprietari. Tale consenso, fino a quando viene prestato isolatamente, non è equiparabile, infatti, alla volontà collettivamente espressa da un'assemblea condominiale, perché questa, per l'art. 1137, primo comma, cod. civ., è idonea, se valida, a vincolare tutti i condomini. 3. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (Omissis)