Cassazione civile, SEZIONE II, 30 ottobre 1998, n. 10854 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill. mi Sig. ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia vertente tra: = ENDRIZZI Rosa Fiammetta, difesa dall'avv. Sebastiano Pozzoli, e domiciliata presso l'avv. Sebastiano Ribaudo, Roma, piazzale Clodio 1Ricorrente= DAL CANTON Renato, difeso dall'avv. Sebastiano Triscari di Milano e dal dott. proc. Alessandro Agamennone di Roma, domiciliato presso quest'ultimo, in via Crescenzio 74; Controricorrente ricorrente incidentale = Il PUBBLICO MINISTERO, in persona dei Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele Intimato CONCLUSIONI Il ricorrente chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 164 del 19 gennaio 1996, e che sia dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di controparte, con le c onsequenziali pronunzie di legge. Il resistente chiede il rigetto del ricorso principale el'accoglimento del suo ricorso incidentale, con il favore delle speseIl Pubblico Ministero chiede il rigetto del primo motivo di ricorsoprincipale, l'accoglimento del 2 motivo, e che sia dichiarato inammissibile il ricorso, incidentale. Fatto Il Presidente dei Tribunale di Monza condannò, con decreto ingiuntivo del 21 gennaio 1984, Rosa Endrizzi a pagare a Renato Dal Canton la somma di lire 5. 502. 871, residuo non pagato del prezzo dell'impianto di riscaldamento a lei venduto e consegnato. Rosa Endrizzi propose opposizione, e chiese l'annullamento del contratto per dolo, in via subordinata la sua risoluzione per mancanza delle qualità essenziali e comunque promesse del bene venduto, ed in via ulteriormente subordinata il suo annullamento per errore essenziale; nonché la condanna dell'opposto alla restituzione della parte dei prezzo pagata (3. 000. 000 di lire), ed al risarcimento dei danni. Renato Dal Canton si costituì e chiese il rigetto dei l'opposizione. Istruita la lite, ed espletata una consulenza tecnica, il Tribunale di Monza, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarò risolto il contratto a sensi dell'art. 1497 cod. civ. , e condannò Renato Dal Canton a restituire i tre milioni di lire che Rosa Endrizzi gli aveva versato. Renato Dal Canton propose appello, ed eccepì che Rosa Endrizzi non aveva tempestivamente denunziato la mancanza di qualità del bene venduto, ed era quindi decaduta dal diritto di ottenere la risoluzione del contratto; ripropose comunque le sue richieste formulate nel precedente grado, tra cui quella di ristoro delle spese di lite, in esse comprese la somma anticipata come compenso al consulente tecnico di ufficio. Rosa Endrizzi si costituì e chiese il rigetto dell'appello, riproponendo le stesse richieste formulate con l'atto di opposizione. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza n. 164 del 19 gennaio 1996, ha accolto l'eccezione di decadenza proposta dall'appellante, avendo accertato, sulla scorta delle prove testimoniali raccolte, in particolare della deposizione del teste Rossi, che Rosa Endrizzi aveva denunziato la mancanza delle qualità essenziali della cosa venduta oltre il termine previsto dall'art. 1495 cod. civ.; ed ha quindi confermato il decreto ingiuntivo opposto, e condannato la soccombente a rifondere a Renato Dal Canton le spese dei due gradi di giudizio. Rosa Endrizzi ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. Renato Dal Canton ha resistito con controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale per un solo motivo. Rosa Endrizzi ha replicato con memoria scritta, eccependo il difetto di specialità della procura dei difensore dei controricorrente, e l'inammissibilità dei suo ricorso incidentale per l'asserita sua genericità . Renato del Canton ha contro replicato con memoria scritta. Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie scritte. Diritto Il ricorso principale ed incidentale devono essere riuniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 cod. proc. civ. L'eccezione pregiudiziale di rito proposta da Rosa Endrizzi infondata. La procura a margine del ricorso per cassazione, per essere "speciale", e dunque valida, non deve contenere specifici riferimenti al giudizio di legittimità , perché, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, deve presumersi che sia ad esso relativa; tale presunzione non è operante soltanto quando essa sia formulata in modo tale da escludere inequivocabilmente la sua riferibilità al ricorso (vedi le sentenze 1 aprile 1997 n. 2842, 18 settembre 1997 n. 9287, 3 aprile 1998 n. 3425, 29 aprile 1998 n. 4357). Nel caso di specie la procura rilasciata al difensore del controricorrente non contiene alcunché che consenta di escludere la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, e deve dunque ritenersi speciale, e valida, in applicazione del principio interpretativo di conservazione del fatto giuridico (art. 1367 cod. civ. ). di cui è espressione l'art. 159 cod. proc. civ. per gli atti processuali. Con il primo motivo del suo ricorso Rosa Endrizzi lamenta che la Corte territoriale ha affermato la sua decadenza dal diritto alla garanzia per aver denunziato la mancanza delle qualità essenziali e promesse dell'impianto, consegnato a fine luglio dei 1981, come riferito dal teste Rossi, soltanto con lettera del 21 settembre 1981, e dunque ben oltre il termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 cod. civ.; senza avvedersi che proprio il teste Rossi ha affermato che egli stesso contestò al venditore tale mancanza di qualità , "nel momento in cui si stava per procedere al collegamento elettrico dell'impianto", e dunque non appena tale mancanza di qualità si manifestò e fu scoperta. La censura è infondata. La (parte della) testimonianza di cui la ricorrente lamenta il mancato esame non è decisiva. La denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta deve essere effettuata dal compratore (art. 1495 cod. civ. ), o da un suo rappresentante; in questo secondo caso il rappresentante deve manifestare tale sua qualità al venditore, e il compratore deve provare di avergli conferito il relativo incarico (vedi sentenza 29 ottobre 1983 n. 6445 di questa Corte). Non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che il teste Rossi abbia denunziato la mancanza di qualità dell'impianto acquistato da Rosa Endrizzi in qualità di suo rappresentante, e che quest'ultima gli abbia conferito tale incarico. In difetto dell'allegazione e della prova di tale rapporto di rappresentanza, la denunzia della mancanza di qualità dell'impianto da parte del teste che ha reso la deposizione di cui si lamenta la omessa considerazione da parte del giudice del merito non appare decisiva nei sensi prospettati dalla ricorrente. Con il secondo motivo del suo ricorso Rosa Endrizzi denunzia omessa ed insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia; lamenta che la Corte territoriale, dopo aver qualificato quella da lui esperita come azione di risoluzione per mancanza di qualità della cosa venduta, e rigettata tale domanda, non ha poi preso in considerazione, ritenendole a torto assorbite, le altre domande subordinate da lui proposte, quella di risoluzione dei contratto per inadempimento, essendo stata consegna cosa affatto diversa da quella pattuita: aliud pro alio), e quella di annullamento dei contratto per errore, consistito nell'aver ella ritenuto di acquistare un impianto di riscaldamento domestico, che tale non era. Anche questa censura è infondata. Le tre domande proposte dalla ricorrente possono essere proposte insieme, ma in modo alternativo e condizionato: se la fattispecie concreta è riferibile ad uno dei paradigmi che le caratterizzano, per ciò solo non sarà riferibile agli altri. Affermare che la cosa consegnata è priva delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso cui è destinata, significa escludere che essa è radicalmente diversa da quella pattuita (aliud pro alio), e viceversa; affermare che la cosa consegnata è diversa da quella promessa o manca delle qualità promesse, significa escludere che all'atto della stipulazione siano stati commessi errori di individuazione dei reale oggetto del contratto. Il giudice del merito, considerate le emergenze processuali, ha ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 1497 cod. civ. , ed ha qualificato la domanda proposta dalla ricorrente come azione di risoluzione per la mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa consegnata; ha dunque escluso l'esperibilità dell'azione di risoluzione per consegna di aliud pro alio e quella di annullamento dei contratto per errore sul suo oggetto. Tale qualificazione non è stata oggetto di censura, e resta ferma, anche se poi la Corte territoriale ha rigettato la domanda per la rilevata decadenza; con essa resta ferma la (implicitamente, ma inequivocabilmente) dichiarata infondatezza delle due domande subordinate delle quali la ricorrente lamenta il mancato esame. Con il suo ricorso incidentale Renato Del Canton lamenta che la Corte territoriale, pur condannando Rosa Endrizzi a rifondergli per intero le spese giudiziali, non ha conteggiato in queste il compenso liquidato al consulente tecnico di ufficio. La censura è inammissibile In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il conteggio delle spese vive costituisce indagine di mero fatto riservata al giudice del merito, e gli errori da questo commessi non sono censurabili in cassazione, neppure sotto il profilo dei difetto di motivazione, quando siano il risultato non di un procedimento logico viziato, ma di semplici omissioni o di errori di calcolo. Pertanto, in casi come quello di specie, può configurarsi un errore materiale, emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. , oppure un travisamento di fatti, deducibile eventualmente come motivo di revocazione, non anche un errore di giudizio, cioè un errore commesso nella decisione di una questione di fatto discussa tra le parti ed astrattamente suscettibile di differenti soluzioni (vedi sentenza 5 aprile 1984 n. 2222 di questa Corte). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P. Q. M La Corte riunisce i ricorsi, li regetta, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 23 giugno 1998 Nota Redazionale - In argomento, Cass. 20 settembre 1983 n. 6445.