Cass_2_3_98_2259 Cassazione civile, SEZIONE II, 2 marzo 1998, n. 2259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Omissis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINI MARGHERITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO, che la difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ALTIERI, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
ROSAMILIA MARIO, e per lui gli eredi: VITALE LUCIA, ROSAMILIA AMATO, e ROSAMILIA CARLA; ed il COND. FABBRICATO VIA FIUME 4, in persona dell'Amministratore SMERALDO ALDO; elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 104, presso lo studio dell'avvocato D. RESCIGNO, difesi dall'avvocato MICHELE CATAPANO, giusta delega in atti;
Controricorrenti
avverso la sentenza n. 158-94 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 26-04-94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01-07-97 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 Fatto Con atto di citazione notificato il 26 febbraio ed il 26 marzo 1986 Margherita Guarini, proprietaria di un appartamento nell'edificio in condominio sito in Salerno, via Fiume n. 4, dichiarò di avere recentemente appreso che il Tribunale, con sentenza notificata all'amministratore il 20 dicembre 1985, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta contro il condominio il 4 novembre 1981 dal condomino Biagio Aievoli, aveva accolto la domanda stessa ed aveva condannato il predetto condominio ad eseguire opere di riparazione del tetto comune e a pagargli la somma di L. 4.211.215, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni; aggiunse che in precedenza nessuna informazione le era stata mai fornita in proposito, tanto che il condominio era rimasto contumace, per cui, col predetto atto di citazione, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Salerno Mario Rosamilia, amministratore all'epoca della proposizione della domanda, e Rosa Egidio Masullo, in qualità di amministratrice attuale del condominio, e chiese che fosse accertata la propria estraneità agli effetti pregiudizievoli della condanna e che fosse affermata la responsabilità del primo amministratore per non avere informato l'assemblea condominiale della domanda proposta dall'Aievoli e per non essersi costituito in giudizio per difendere adeguatamente il condominio, quella della seconda per non avere proposto l'appello dopo aver ricevuto la notifica della sentenza di condanna emessa dal Tribunale e per non aver tempestivamente convocato l'assemblea per metterla in condizione di decidere entro il termine di legge se proporre l'impugnazione.
Il Rosamilia si costituì in giudizio, contestò la domanda e ne chiese il rigetto affermando che l'assemblea era stata a suo tempo debitamente informata ed aveva deciso di non resistere all'azione di danni per evitare maggiori spese.
Il condominio si costituì in giudizio ed eccepì che nessuna responsabilità poteva essere ravvisata nei suoi confronti.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale, a conclusione del giudizio di primo grado, con sentenza in data 4 giugno 1991, rigettò la domanda e condannò la Guarini alle spese.
A seguito dell'appello proposto dalla soccombente il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Salerno, la quale, con sentenza in data 26 aprile 1994, rigettò il gravame, e, corretto un errore materiale in cui era incorso il Tribunale, confermò nel resto la decisione di primo grado.
Contro la sentenza Margherita Guarini ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione.
Lucia Vitale, Amato Rosamilia e Carla Rosamilia, eredi di Mario Rosamilia, deceduto nelle more del giudizio, ed il condominio di Salerno, via Fiume n. 4, hanno depositato un unico controricorso. Diritto 1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1132 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che, secondo la Corte d'appello, non avendo ella notificato all'amministratore entro 30 giorni dalla notizia il proprio dissenso in ordine alle conseguenze della lite, le era rimasta preclusa ogni doglianza; ma così decidendo la Corte non ha considerato che ella nessuna comunicazione aveva mai ricevuto in ordine alla notifica della domanda proposta dall'Aievoli, alla mancata costituzione, alla dichiarazione di contumacia, all'assemblea del 18 gennaio 1986, essendo venuta a conoscenza della vicenda solo con la notifica del verbale di quest'ultima assemblea, quando la sentenza era ormai passata in giudicato, per cui qualunque opposizione era ormai inutile e non le restava che esercitare l'azione di responsabilità.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1132 c.c. in relazione all'art. 2 e 3 c.p.c. Sostiene che la Corte d'appello ha attribuito all'amministratore poteri e competenze che certamente non gli spettavano e non ha considerato che ella non aveva detto che l'amministratore non poteva costituirsi in giudizio ma s'era solo doluta che l'assemblea non era stata informata della vicenda nonostante la delicatezza della causa e la gravità dei danni di cui era stato chiesto il risarcimento, e non aveva potuto prendere tempestivamente le sue decisioni in proposito.
3. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione.
Le censure vanno disattese.
Alla luce dei documenti prodotti in giudizio la Corte d'appello ha osservato che con la domanda proposta dal condominio Aievoli contro il condominio era stata proposta un'azione di danni per infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell'edificio, con conseguente pregiudizio della proprietà esclusiva sottostante e del relativo mobilio.
La Corte ha osservato che riguardando l'azione una parte comune dell'edificio ed una materia che rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore, compresa nei limiti delle sue competenze, il Rosamalia non era tenuto a darne notizia senza indugio all'assemblea dei condomini, e non sussistevano pertanto le condizioni che conferiscono al condominio dissenziente di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
Non era possibile, pertanto, ravvisare alcuna forma di responsabilità a carico del Rosamilia, amministratore del condominio all'epoca del giudizio in questione.
Per quanto riguarda l'azione di responsabilità promossa contro la successiva amministratrice, la Corte ha osservato che la Guarini avrebbe dovuto evocare in giudizio Rosa Egidio Masullo in proprio, dato il carattere personale della responsabilità fatta valere con la domanda: ella aveva invece convenuto davanti al Tribunale il condominio di via Fiume n. 4 (contro il quale peraltro nessuna domanda aveva proposto) in persona della predetta sua amministratrice.
Anche la seconda domanda andava pertanto rigettata.
Come appare evidente, la sentenza impugnata, le cui ragioni sono state finora riassunte, non è affetta dai vizi denunziati dalla ricorrente (dei quali quello individuato col richiamo all'art. 360 n. 2 c.p.c. è del tutto inconferente, attenendo la norma citata alla competenza del giudice e non a quella dell'amministratore) avendo la Corte d'appello fatto corretta applicazione delle norma di legge che disciplinano la materia.
Infatti, l'amministratore che viene convenuto in giudizio da un terzo o da un condominio è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini solo quando la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni così come delineate dall'art. 1130 c.c.
Ora non v'è dubbio (e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 384, 2 co. c.p.c.) che secondo l'art. 1130 c.c. all'amministratore spetti - in mancanza di particolari disposizioni del regolamento condominiale o di delibere assembleari - il compito di provvedere alla conservazione delle cose comuni sia agendo in giudizio contro pretese o attentati provenienti da terzi sia preservandone l'integrità fisica; a lui spetta, in particolare, il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, per cui non esorbita certamente dalle sue attribuzioni la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta contro il condominio si faccia valere la lesione di un diritto soggettivo derivante dal difetto di manutenzione ordinaria del tetto di copertura dell'edificio.
Quando invece la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini ponendola in condizioni di decidere se resistere o meno alla domanda o se conciliare la controversia: la violazione di questo obbligo costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore e comporta il suo obbligo di risarcire il danno che i singoli proprietari abbiano subito a causa della sua negligenza.
Inoltre, in presenza d'una delibera dell'assemblea che abbia deciso di resistere ad una domanda giudiziale, il condominio dissenziente può scindere la sua responsabilità in ordine alle conseguenze della controversia per il caso di soccombenza, estraniandosi dalla lite con una dichiarazione da notificare all'amministratore entro 30 giorni dalla notizia della deliberazione: è questo un potere finalizzato a porre un freno ad iniziative della maggioranza che per la loro avventatezza o per la serietà delle conseguenze, possono esporre anche la minoranza a gravi responsabilità patrimoniali.
Orbene, presupposto essenziale per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l'esistenza d'una delibera dell'assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa.
Quando invece, come nel caso di specie, non esiste una delibera assembleare intorno alla lite promossa contro il condominio perché la domanda, per il suo contenuto, non esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, non esiste una condizione essenziale all'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere (che nasce, contro il condominio, solo dopo che l'assemblea ha deliberato) di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza.
In tale ipotesi i condomini sono tenuti a sopportare gli effetti degli atti e, in generale, del comportamento dell'amministratore; ivi compresa la sua condotta in ordine alla lite, per il solo fatto del mandato ad amministrare che gli è stato a suo tempo attribuito e della fiducia sottesa al suo conferimento, salvo il potere del singolo condomino - che nel caso di specie non risulta esercitato - di far ricorso all'assemblea a norma dell'art. 1133 c.c.
Non è incorsa in violazione nè falsa applicazione dell'art. 1132 c.c., pertanto, la Corte d'appello nel ritenere infondata la pretesa della Guarini ad essere informata della domanda giudiziale proposta contro il condominio al fine di estraniarsi dalla lite nel termine di 30 giorni, considerata la mancanza d'una delibera dell'assemblea, dovuta a sua volta alla competenza in proposito attribuita all'amministratore.
La censura in ordine alla mancata tempestiva convocazione dell'assemblea al fine di decidere se proporre o meno l'appello contro la sentenza del Tribunale è preclusa dalla decisione di rigettare la domanda proposta contro la seconda amministratrice Rosa Egidio Masullo per essere stata quest'ultima convenuta in giudizio nella predetta qualità anziché in proprio, decisione contro la quale la ricorrente non ha formulato nessuna censura.
Il ricorso va in conclusione rigettato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in complessive L. 100.400 oltre a L. 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 1 luglio 1997