Cassazione civile, SEZIONE III, 24 aprile 1998, n. 4219 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Dott. Antinio IANNOTTA Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMED SRL GIÀ COMED SPA, con sede in Roma, in persona dell'Amm. Re Unico Ing. Franco BRUNNER, elettivamente domiciliata in ROMA VIAVIRGILIO 8, presso lo studio dell'avv. ENRICO CICCOTTI, che la difende, giusta delega in atti; Ricorrente contro INNOFIT SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante e liquidatore Avv. Marcello TAJANI, elettivamente domiciliata in ROMAC. SO FRANCIA 197 presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO LEMME, chela difende anche disgiuntamente all'avvocato ENZO PIAZZA, giusta delega in atti; Controricorrente nonché contro CONCESSIONARIA L SPREAFICO SRL, MECHELLI RENZO NQ CUR FALL PIANA SRL; Intimati avverso la sentenza n. 1633-96 della Corte d'Appello di MILANO,emessa il 23-04-96 e depositata il 07-06-96 (R. G. 1693-92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09-01-98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE; udito l'avvocato Dott. Enrico CICCOTTI; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con citazione notificata il 5-8-1-87 la CONCESSIONARIA L. SPREAFICO s. r. l. conveniva davanti al Tribunale di Milano la COMED s. p. a. e la INNOFIT LEASING s. p. a. chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione dei due contratti, rispettivamente di vendita tra le convenute e di locazione finanziaria con la INNOFIT, aventi per oggetto un computer IBM-AT fornito appunto dalla COMED ma affetto da vizi che lo rendevano inidoneo all'uso; nei confronti della COMED veniva altresì chiesto il risarcimento dei danni. Le convenute si costituivano contestando in toto le avverse domande. La INNOFIT eccepiva di avere ceduto le azioni di garanzia all'attrice mentre la COMED eccepiva la carenza di legittimazione dell'attrice, la decadenza della garanzia per i pretesi vizi e, comunque, chiedeva, la condanna in manleva della s. r. l. PIANA, responsabile del danneggiamento del computer affidatole per il trasporto da Roma a Milano. Anche la PIANA si costituiva, chiedendo di essere assolta da qualsiasi domanda nei suoi confronti. Con sentenza 19 marzo 1992 l'adito Tribunale dichiarava risolto per fatto e colpa della COMED il contratto di leasing intercorso tra le parti e la condannava a restituire alla INNOFIT il prezzo del computer (L. 20. 650. 000) ed a risarcire il danno corrispondente all'utile del leasing; condannava, altresì, la INNOFIT a restituire alla SPREAFICO la somma di L. 6. 224. 028, oltre rivalutazione ed interessi; rigettava la domanda della COMED nei confronti della PIANA e condannava la COMED al pagamento delle spese processuali a favore di tutte le altre parti. Proponevano gravame la COMED al quale resisteva la SPREAFICO ed in via incidentale in punto di interessi la INNOFIT, mentre la PIANA restava contumace e la Corte di Appello di Milano, con sentenza 7 giugno 1996, rigettava il primo ed accoglieva il secondo, condannando la COMED a corrispondere alla INNOFIT gli interessi legali su L. 20. 650. 000 dal 17-2-86 al saldo, nonché al pagamento delle ulteriori spese del grado. Riteneva la Corte territoriale, per quanto ancora interessa: - che il mancato funzionamento del computer era dipeso da un vizio originario ed intrinseco, come tale imputabile alla costruttrice, a nulla rilevando l'ammaccatura riportata dalla macchina nel tragitto Roma-Milano; - che, pertanto, la PIANA andava assolta da ogni pretesa svolta nei suoi confronti; - che il vizio lamentato, rendendo inidoneo il computer all'uso pattuito, era tale da comportare la risoluzione del contratto di compravendita, risoluzione richiesta sia dalla SPREAFICO per conto della INNOFIT (ex art. 6 contratto inter partes), sia dalla stessa INNOFIT, acquirente del bene; che l'eccezione di decadenza dalla garanzia risultava superata dal comportamento concludente della COMED; - che alla INNOFIT spettavano gli interessi legali sul prezzo del computer. Ha proposto ricorso per cassazione la COMED s. r. l. (già s. p. a. ), affidandolo a tre motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito la INNOFIT con controricorso e memoria. Le altre parti intimate non si sono costituite. Diritto Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1494 c. c. ed il vizio della motivazione sui punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c. , nella sostanza ribadisce quanto già eccepito più incisivamente in primo grado (carenza di legittimazione della SPREAFICO a chiedere la risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra essa COMED e la INNOFIT) e, cioè, lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato la contraddittorietà della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di leasing "nella sua unitarietà ", senza accorgersi che esistevano, invece, due contratti autonomi ed indipendenti (di compravendita fra COMED ed INNOFIT e di leasing fra SPREAFICO ed INNOFIT) e pur avendo ammesso l'inesistenza, a favore della SPREAFICO, della garanzia del compratore. La complessa censura non può essere accolta. Essa sembra presupporre la soluzione del delicato problema della ricostruzione dommatica del leasing, in ordine alla quale sono state affacciate, in giurisprudenza e dottrina, tesi diverse (contratto trilaterale, mandato, contratto a favore di terzo). Finora, nella giurisprudenza di questa Corte, si è comunque sostenuto che la "locazione finanziaria si svolge come un rapporto trilaterale" nel quale, ove sia lo stesso utilizzatore a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto ed a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, quest'ultimo "rimane esonerato da ogni responsabilità per i vizi della cosa... " con la conseguenza che restano attribuite all'utilizzatore le azioni di garanzia derivanti dalla compravendita delle macchine, nell'esercizio delle quali detto utilizzatore agisce nei confronti del fornitore facendo valere, in nome proprio, non già un diritto altrui, bensì l'indicata garanzia, direttamente spettantegli in base ad una precisa previsione contrattuale dipendente dallo schema tipico della locazione finanziaria" (Cass. 11 luglio 1995 n. 7595). ora questo indirizzo, pur condivisibile nello scopo di soddisfare l'esigenza di tutela dell'utilizzatore a fronte delle inadempienze delle parti, va probabilmente approfondito con riguardo alle argomentazioni idonee a giustificare la legittimazione dell'utilizzatore a far valere direttamente, nei confronti del fornitore - venditore, i vizi della cosa ai fini della risoluzione anche dal contratto di compravendita. Ma, ciò detto, è agevole aggiungere subito che, nella specie, siffatta problematica può essere evitata, dal momento che la Corte milanese ha chiarito, dichiarando la risoluzione del contratto di compravendita ex artt. 1490 1 1492c. c. , che la "risoluzione (era stata) richiesta sia dalla soc. SPREAFICO... sia pure direttamente dalla stessa soc. INNOFIT, acquirente del bene" nelle conclusioni svolte in primo grado. E sulla legittimazione della INNOFIT a chiedere la risoluzione non è stata (nè poteva essere) sollevata alcuna contestazione. Il primo mezzo va, pertanto, rigettato. Con il secondo motivo la COMED, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1476 e 1495 c. c. nonché il vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c. , prospetta una duplice censura lamentando: che il computer sia stato ritenuto all'uso idoneo all'uso convenuto, per vizio originario ed intrinseco, malgrado nel verbale di consegna fosse stato accettato senza riserve ed avesse funzionato - per ammissione della stessa SPREAFICO - almeno tre giorni; che fosse stata disattesa l'eccezione di decadenza dal diritto di garanzia per tardiva denuncia (effettuata con lettera dell'11-7-86, diversi mesi dopo la scoperta del preteso vizio). Nessuna delle esposte censure coglie nel segno. Non la prima, che si infrange contro il motivato accertamento del giudice di appello il quale, sulla base delle disposizioni dei testi assunti in primo grado e degli accertamenti tecnici d'ufficio, analiticamente e comparativamente esaminati, è giunto alla conclusione che "il difetto attualmente presentato dal computer è il medesimo che si manifestò sin dall'inizio, la totale, cioè, assenza di immagini sul video". Non la seconda, perché - sempre secondo il suddetto giudice - "ogni questione inerente alla pretesa decadenza dalla garanzia risulta... superata dal comportamento concludente dell'appellante", atteso che quest'ultima, attivata dalla lettura di denuncia dell'11-7-86, mandò un uso tecnico ad esaminare l'apparecchio e ne richiese l'invio in sede per tentare di riparare il guasto riscontrato. È vero che la, al riguardo, la COMED ha obiettato che "accettare di riparare un guasto è cosa ben diversa dal riconoscere l'esistenza di un vizio intrinseco all'apparecchio"; ed inoltre, che - secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (richiamato dalla ricorrente) - ove il riconoscimento da parte del venditore dei vizi della cosa venduta avvenga, come nella specie, dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge per la denuncia stessa, la decadenza resta impedita in base alla presunzione semplice che il venditore sia venuto a conoscenza del vizio prima della scadenza di detto termine (eventualità esclusa per tabulas nella fattispecie). Ma neppure quest'ultima argomentazione, per quanto suggestiva, può essere accolta, poiché trascura il decisivo rilievo che la Corte milanese non si è limitata a rilevare, da parte della COMED, il riconoscimento dell'esistenza di un vizio, ma in tale comportamento ha ravvisato la rinuncia a far valere la decadenza eventualmente verificatasi, rinuncia sempre ammissibile, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti ex art. 2968 c. c. (Cass. 29 marzo 1982 n. 1937), e che può, per l'appunto, avvenire anche per facta concludentia, quale la disponibilità del venditore di riparare il guasto (cfr. Cass. 24 aprile 1982 n. 2543). Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Resta da esaminare l'ultimo mezzo con il quale la COMED, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1693 c. c. nonché la contraddittorietà della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c. , si duole che sia stata respinta la sua domanda di garanzia nei confronti della s. r. l. PIANA, spedizioniere al quale era stato affidato il trasporto del computer da Roma a Milano, durante il quale il computer stesso aveva subito un'ammaccatura. Neppure l'esposta doglianza coglie nel segno. Essa è già stata neutralizzata dal giudice di appello il quale, sulla scorta delle testimonianze e, soprattutto degli accertamenti tecnici esperiti, è giunto alla motivata convinzione che, pur dovendosi ammettere che la denunciata "ammaccatura" fu riportata dalla macchina durante il trasporto affidato alla soc. PIANA", "il grave vizio del computer... non è ad essa ricollegabile" in quanto "si manifestò dopo solo un quarto d'ora dalla prima installazione" e, quindi, "preesisteva all'invio a Roma", cosicché "la successiva ammaccatura è... del tutto irrilevante". Trattasi di motivazione priva di errori giuridici - avendo ravvisato nelle risultante processuali il superamento della presunzione di responsabilità ex art. 1693 c. c. - e che per il resto si risolve in un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede in quanto congruo e logico. Anche il terzo motivo va rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo grado. P. Q. M la Corte rigetta e condanna la COMED s. r. l. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 173. 000, oltre a L. 2. 500. 000 per onorari. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 1998, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Nota Redazionale - In senso conforme, Cass. 30 gennaio 1990 n. 587, Giur. agr. it. , 1991, II, 90, con nota di R. Triglia.