Cass_24_2_00_2089 Cassazione civile, SEZIONE III, 24 febbraio 2000, n. 2089 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINELLA ZOILO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37,presso lo studio dell'avvocato ELIO FAZZALARI, che lo difende, giusta delega in atti;- ricorrente -contro PIERI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B. BUOZZI 51,presso lo studio dell'avvocato ENRICO SORDI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO G CIACCI, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1281-97 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 17-06-97 e depositata il 26-07-97 (R.G. 1663-93);udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25-10-99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE; udito l'Avvocato Elio FAZZALARI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo di ricorso e l'assorbimento degli altri. Fatto Pieri Maurizio convenne Spinella Zoilo innanzi al Tribunale di Siena per ottenere il pagamento della provvigione relativa alla vendita di un immobile conclusa per effetto del suo intervento (lire 8.363.000), oltre accessori. Lo Spinella si difese, assumendo che il comportamento omissivo del mediatore e, particolarmente, l'avere egli taciuto le caratteristiche dell'immobile aveva originato una lite transatta con la risoluzione convenzionale del contratto, ed in relazione a tale assunto svolse domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Il tribunale respinse le domande. Proposero gravame entrambe le parti; la corte di appello di Firenze, con sentenza resa il 17.6.1997, accolse la domanda principale e confermò il rigetto di quella riconvenzionale. Premessa la considerazione "metagiuridica- che sarebbe assurdo ritenere che il mediatore, il quale esercita legittimamente la propria attività al momento dell'entrata in vigore della legge 39-1989, non possa esercitarla nel tempo occorrente per la sua iscrizione nel ruolo da essa previsto, la Corte ha individuato la norma transitoria che consente l'esercizio "medio tempore" dell'attività nell'art. 9 della legge; ha presunto che nell'iscrivere il Pieri in data 20.7.1989 nel ruolo degli agenti di affari in mediazione la camera di commercio abbia agito nella legalità e da questa presunzione ha desunto l'altra che il Pieri fosse iscritto nei ruoli previsti dalla normativa previgente (legge 253-1958); ha ritenuto incredibile che lo Spinella abbia ispezionato solo dall'esterno l'immobile senza compiere quella ispezione interna che lo avrebbe posto in condizione di accertarne le effettive caratteristiche e ha aggiunto che l'avere trascurato tale ispezione concreta, comunque, comportamento idoneo a rendere applicabile l'art. 1227, 2 comma, c.c.. Lo Spinella ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi; il Pieri ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Diritto Con il primo motivo il ricorrente lamenta "violazione della legge n. 39 del 3.2.1989, nonché degli artt. 2727 ss. c.c.; difetto di motivazione"; sostiene che la Corte di appello, dopo avere affermato che è necessaria l'iscrizione nel ruolo per potere esercitare legittimamente l'attività di mediazione ed avere diritto alla provvigione, ha ritenuto che il Pieri fosse iscritto nel ruolo previsto dalla legge 253-1958 (vecchio ruolo), desumendolo per via di presunzione - agganciata al disposto dell'art. 9 L. 39-1989 - dall'essere egli stato iscritto nel nuovo ruolo e dall'avere la camera di commercio agito, iscrivendolo, nella legalità; deduce che la corte avrebbe dovuto considerare che il ricorso alla prova presuntiva era nella specie precluso (dall'ammissione dell'interessato di avere svolto attività di mediazione occasionale anteriormente all'iscrizione nel nuovo ruolo), inammissibile (ai sensi dell'art. 2729, 2 comma, c.c., potendo la prova dell'iscrizione essere fornita unicamente mediante certificazione dell'ente incaricato della tenuta del ruolo) e che non è possibile desumere presunzione da presunzione; aggiunge che il ragionamento presuntivo è minato alla radice dall'essere stato richiamato l'art. 9, 2 comma, L. 39-1989, ancorché fosse pacifico in atti che il Pieri è stato iscritto nel nuovo ruolo a domanda anziché di ufficio. Il motivo è fondato. A seguito dell'entrata in vigore della legge 39-1989, che nella logica della valorizzazione della professionalità del mediatore ha ristretto l'esercizio della relativa attività, ha diritto alla provvigione solo chi è iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze 20.9.1996, n. 8372; 15.4.1998, n. 3803), che va confermata, la legge è entrata in vigore a norma dell'art. 10 disp. sulla legge in generale nel decimo - quinto giorno successivo a quello della pubblicazione (avvenuta nella G.U. del 9.2.1989, n. 33), perché mancano dati normativi contrastanti e perché l'entrata in vigore della legge entro tale termine è confermata dal disposto dell'art. 9 della legge stessa sulla "prorogatio" delle commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 26-1960 fino alla nomina della commissione di cui all'art. 7. L'iscrizione nel ruolo può essere di ufficio o a domanda: la prima forma di iscrizione, prevista dall'art. 9, 2 comma, L. 39-1989 per i soli iscritti nei ruoli costituiti in base alla L. 253-1958, prescinde dalla domanda dell'interessato e realizza l'assorbimento degli iscritti medesimi nei nuovi ruoli nell'evidente intento di assicurare continuità tra vecchio e nuovo regime; la seconda forma riguarda i nuovi iscritti e decorre dalla data della deliberazione della commissione istituita presso la camera di commercio per espressa disposizione dell'art. 5, 5 comma, del regolamento recante norme di attuazione della legge 39-1989. Nel sistema della detta legge l'art. 9 costituisce, quindi, la cerniera tra vecchio e nuovo ruolo. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte l'iscrizione negli albi professionali, quale è il ruolo di mediatore, ha natura costitutiva del particolare status professionale (cfr. ex plurimis Cass. 21.1.1992, n. 682; Cass. 5.9.1989, n. 3644) e rappresenta un vero e proprio diritto soggettivo, atteso che l'organo o ente incaricato (nella specie la commissione istituita presso la camera di commercio) si deve limitare ad accertare l'esistenza dei requisiti prescritti dalle fonti normative con valutazioni ed apprezzamenti di natura tecnica, che non rappresentano esercizio di vera e propria discrezionalità amministrativa, e le norme regolanti l'iscrizione prendono direttamente in considerazione l'interesse del privato allo svolgimento di attività lavorativa quale diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 4 Cost. (cfr. ex plurimis Cass. 15.3.1993, n. 7839). La certificazione dell'organo incaricato della tenuta del ruolo costituisce il mezzo di prova elettivo dell'iscrizione; la mancanza di limitazioni consente, tuttavia, l'uso di qualsiasi altro mezzo, comprese le presunzioni. Nella specie, la corte territoriale ha confuso l'iscrizione di ufficio nel nuovo ruolo con quella a domanda e proprio a causa della confusione ha ritenuto raggiunta la prova presuntiva dell'iscrizione del Pieri nel vecchio ruolo, incorrendo, inoltre, nel vizio del ragionamento presuntivo costituito dalla valorizzazione, in mancanza di fatto noto, di presunzione (nella specie la legalità dell'attività della camera di commercio) per derivarne altra (l'iscrizione del Pieri nel vecchio ruolo). Ond'è che la sentenza inpugnata (*) va cassata in parte qua con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per nuovo esame e pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità. Gli altri due motivi concernono la responsabilità e rimangono assorbiti. In particolare, con il secondo motivo il ricorrente, denunciando "violazione degli artt. 1218, 1227, 2 comma, 1759, 2727 e seguenti c.c.. Motivazione contraddittoria", lamenta che la corte territoriale, invece di ritenere l'inadempimento del Pieri ed il conseguente diritto di esso ricorrente di rifiutare il pagamento della provvigione, si è avventurata in un ragionamento contraddittorio, che l'ha portata ad addossare ogni colpa a quest'ultimo per non avere usato l'ordinaria diligenza. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando "violazione degli artt. 1227, 2 comma, 1460, 2727 e seguenti c.c. - omesso esame di un fatto decisivo. Motivazione insufficiente.-, censura la corte territoriale per avere escluso ex art. 1227 c.c. che gli fosse dovuto il risarcimento del danno provocatogli dal mediatore con la propria inadempienza. P.Q.M la corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 25 ottobre 1999. (*) ndr: così nel testo. Nota Redazionale - In senso conforme cfr. Cass. 15 aprile 1998 n. 3803.