Cassazione civile, SEZIONE II, 23 maggio 2000, n. 6735 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere - Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASTORELLI CERAMICHE SPA, in persona del leg. rappr. Sig. Giorgio BETTELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 148, presso lo studio dell'avvocato AMICI PATRIZIA, che lo difende unitamente all'avvocato AMATO PIETRO, giusta delega in atti; - ricorrente –contro EDILPOLI DITTA, in persona del leg. rappr. Paolo POLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato MAZZONI C. , che lo difende unitamente all'avvocato ALCARO FRANCESCO,giusta delega in atti; - ricorrente -nonché contro FABBRINI LUCIANO, F. LLI LEONESSI & C SNC; - intimati -avverso la sentenza n. 1868-97 della Corte d'Appello di FIRENZE,depositata il 22-12-97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16-11-99 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ; udito l'Avvocato Mario RAGAZZONI, per delega depositata in udienza a nome dell'Avv. Pietro AMATO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato ALCARO Francesco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: appalto, vizi dell'opera, risarcimento. Fatto Con citazione 11. 4. 86, la s. n. c. F. lli Leonessi - premesso che nel 1984 aveva fatto ristrutturare i locali del proprio negozio sito in Firenze all'impresa edile di Luciano Fabbrini; che, trascorsi due mesi dal termine dei lavori era risultato deteriorato al punto di dover essere sostituito dallo stesso Fabbrini, il quale ne aveva riconosciuto i vizi; che questi non aveva, tuttavia, anche risarcito il danno determinato dalla sospensione dell'attività commerciale per i 20 giorni necessari al ripristino - conveniva il Fabbrini innanzi al tribunale di Firenze onde sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L 12. 833. 000 quale risarcimento del danno occorsole. Con separata citazione innanzi allo stesso giudice, il Fabbrini, a sua volta, conveniva la ditta Edilpoli di Paolo Poli, che gli aveva venduto le mattonelle difettose, onde sentirla condannare al risarcimento del danno, per complessive L 13. 561. 270, derivatogli dalle spese sostenute per la sostituzione nonché per la difesa nel giudizio promosso nei suoi confronti dalla Soc. Leonessi. Nella prima causa si costituiva il Fabbrini, chiedendo di chiamare in causa la Edilpoli affinché fosse condannata o a provvedere direttamente al risarcimento nei confronti della F. lli Leonessi s. n. c. oppure a tenerlo indenne da ogni domanda da quest'ultima rivolta nei suoi confronti. Si costituiva anche la Edilpoli chiedendo, a sua volta, la chiamata in causa della PAN s. p. a, produttrice e venditrice delle mattonelle, per essere dalla stessa tenuta indenne. La PAN, ritualmente evocata, rimaneva contumace. Riunite le due cause, con sentenza 13. 10. 94 il tribunale di Firenze, accertate l'inidoneità delle piastrelle utilizzate per la pavimentazione dei locali e la perdita subita nel periodo d'inattività , accoglieva la domanda della s. n. c. F. lli Leonessi e condannava il Fabbrini al pagamento favore della stessa della somma di L 20. 523. 709, oltre interessi; condannava la Edilpoli al pagamento in favore del Fabbrini della somma di L 35. 803. 281, oltre interessi; rigettava la domanda della Edilpoli nei confronti della PAN; condannava il Fabbrini al rimborso delle spese sostenute dalla F. lli Leonessi e la Edilpoli al rimborso di quelle sostenute dal Fabbrini. Avverso tale sentenza proponeva gravame innanzi alla corte d'appello di Firenze la Edilpoli, chiedendo che la domanda proposta dal Fabbrini nei suoi confronti fosse, anzi tutto, dichiarata prescritta, per decorso dei termini alla data di notifica della citazione, e, comunque, respinta, posto ch'essa deducente aveva ignorato la reale destinazione del materiale venduto e che, per altro verso, aveva dimostrato d'essere stata a sua volta acquirente dalla PAM, poi Pastorelli Ceramiche S. p. a.; che, in subordine, quest'ultima fosse condannata al risarcimento diretto dei danni nei confronti del Fabbrini o, comunque, a tenerla indenne da quanto da lei eventualmente dovuto al Fabbrini; che, in fine, il Fabbrini fosse condannato al risarcimento del danno cagionatole dall'ingiustificata iscrizione d'un'ipoteca giudiziale in suo danno della quale chiedeva, altresì, la cancellazione o la riduzione. Il Fabbrini proponeva a sua volta gravame dolendosi che il tribunale avesse disatteso la sua domanda di condanna diretta della Edilpoli nei confronti della Leonessi; che non l'avesse condannata a tenerlo indenne delle spese da lui dovute a quest'ultima; che il danno liquidato alla stessa Leonessi fosse eccessivo, posto che la chiusura obbligata dell'esercizio era coincisa con il periodo feriale; che la liquidazione delle spese di lite in suo favore fosse insufficiente. Resisteva, inoltre, al gravame proposto da lla Edilpoli, la cui eccezione di prescrizione contestava ribadendo la tempestività della propria domanda. Nel costituirsi, la Leonessi chiedeva il rigetto d'entrambi gli appelli, contestandola richiesta del Fabbrini di condanna diretta della Edilpoli, attesi il rapporto contrattuale intercorso soltanto con lo stesso e la provata responsabilità di questi per l'uso improprio del materiale ed assumendo che la gestione familiare dell'esercizio consentiva una rotazione dei turni feriali tale da permettere l'apertura anche in agosto. Proponeva, a sua volta, appello incidentale per la condanna all'ulteriore rivalutazione monetaria alla data della pronuncia di secondo grado. La Pastorelli Ceramiche s. p. a. , costituendosi, assumeva che la Edilpoli era decaduta dalla garanzia per vizi non avendo provveduto alla denunzia entro gli otto giorni dalla scoperta, e che l'evento dannoso a lei stessa era stato tardivamente comunicato, onde chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Al riguardo la Edilpoli replicava che la contestazione alla Pastorelli aveva avuto luogo entro i termini di legge a decorrere dall'effettuato accertamento tecnico preventivo dei vizi riscontrati. Riuniti i procedimenti, con sentenza 22. 12. 97, della quale si riferisce nei limiti di quanto ancora interessa ai fini del presente giudizio di legittimità , la corte d'appello di Firenze - ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Edilpoli, stante la documentata interruzione da parte del Fabbrini; parimenti infondata la pretesa della stessa Edilpolid'esonero da responsabilità per colpa contrattuale; in ragione del rapporto contrattuale intercorso tra l'Edilpoli e la Pastorelli, altrettanto infondata la richiesta di condanna diretta di quest'ultima nei confronti del Fabbrini ma fondata quella di manleva della Edilpoli nei confronti della Pastorelli, produttrice e venditrice del materiale difettoso; infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla Pastorelli, dovendosi considerare tempestiva la denunzia dei vizi in applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale per il quale l'effettiva scoperta se ne ha solo quando il compratore abbia al riguardo conseguita certezza obiettiva e completa, in particolare, ove abbia avuto luogo un accertamento tecnico preventivo, dalla data della comunicazione di cancelleria dell'esito di esso - in parziale riforma dell'impugnata sentenza e sempre per quanto in questa sede ancora interessa, condannava la Pastorelli Ceramiche SpA a tenere indenne la Edilpoli di quanto la stessa avesse dovuto corrispondere al Fabbrini per i titoli dedotti in giudizio e per le spese processuali, tanto dirette quanto conseguenti alla condanna del Fabbrini in favore della Leonessi, nonché a rimborsare alla stessa le spese d'entrambi i gradi. Avverso tale sentenza la Pastorelli Ceramiche SpA ricorreva per cassazione con un unico articolato motivo illustrato da successiva memoria. Resisteva la Edilpoli con controricorso. Diritto La ricorrente - denunziando violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 CPC - si duole che La corte territoriale, erroneamente applicando il principio giurisprudenziale richiamato in sentenza, non abbia considerato come l'Edilpoli, essendo stata posta al corrente dal Fabbrini della contestazione da parte della Leonessi sin dal 16. 7. 84, l'avesse a sua volta resa edotta della vertenza solo il 9. 1. 85 con l'informarla, a termine di decadenza ex art. 1945 CC già scaduto da mesi e precisamente dalla comunicazione ricevuta nel luglio del 1984 dal Fabbrini. che quest'ultimo aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo il precedente 20. 12. 84. Il motivo non merita accoglimento. L'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità alla disposizione dell'art. 1495 CC in tema di termine decadenziale dalla garanzia per i vizi della cosa venduta - per la quale detto termine inizia a decorrere non già in concomitanza con l'insorgere d'un sospetto o dubbio della sussistenza di vizi bensì solo dal momento dell'acquisita oggettiva certezza di essa (Cass. 8. 5. 98 n. 4657, 30. 1. 95 n. 1082, 3. 8. 94 n. 7202) ed, in caso a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo, dal momento della comunicazione di cancelleria del relativo esito (Cass. 8. 7. 95 n. 7541) - è stata, infatti, correttamente applicata dalla corte territoriale al caso di specie. Il fatto stesso che l'acquirente ritenga necessario sperimentare la via dell'accertamento tecnico preventivo anzi l'intraprendere quella giudiziale contenziosa i indice palese del difetto di convinzione circa l'effettiva sussistenza del vizio e dell'esigenza d'acquisire elementi obiettivi di valutazione al riguardo, particolarmente ove una netta contestazione da parte del venditore, seguita ad una prima doglianza specifica ed informale, siasi aggiunta a rafforzare la situazione l'incertezza. Nel caso di specie, il Fabbrini, pur avendo segnalato sin dal 16. 7. 84 alla Edilpoli, a seguito d'analoga comunicazione a sua volta ricevuta dalla Leoni destinataria finale della fornitura, l'assunta presenza di vizi nel materiale acquistato, in effetti denunziava solo la presenza in esso di macchie e ne ipotizzava la causa nella supposta precoce usura d'un componente ritenuta incompatibile con la destinazione del materiale stesso, in tal guisa mostrando una palese condizione d'incertezza al riguardo, tale che, infatti, attese sino successivo mese di dicembre onde superarla promovendo un accertamento tecnico preventivo. In tale situazione, nella quale l'inconveniente lamentato dall'utilizzatore finale poteva anche essere dipeso dall'inidonea posa in opera del materiale piuttosto che da un difetto d'origine dello stesso, non può fondatamente sostenersi che la Edilpoli, la quale non aveva ragione di dubitare della validità del materiale acquistato dalla Pastorelli e fornito al Fabbrini, specie avendole questi comunicato solo doglianze de relato e formulato contestazioni basate su ipotesi, a quel momento prive d'oggettivo riscontro, potesse avere la certezza della sussistenza del vizio e fosse tenuta, quindi, a denunziarlo alla produttrice-venditrice Pastorelli. In effetti, tale certezza non può dirsi fosse stata raggiunta neppure alla data del 9. 1. 85, quando la Edilpoli ebbe a comunicare alla Pastorelli l'iniziativa pregiudiziale presa dal Fabbrini, in quanto il procedimento d'accertamento tecnico preventivo era stato a quel momento solo avviato, e, tuttavia correttamente la Edilpoli ritenne di da darne notizia alla Pastorelli onde questa potesse esperire già in quella sede le attività ritenute opportune a tutela dei propri interessi, attività che la Pastorelli pose poi di fatto in essere facendo partecipare al procedimento un proprio tecnico. È, dunque, da escludere che la Edilpoli sia incorsa nella decadenza comminata dal primo comma dell'art. 1495 CC, in quanto ancora alla data del 9. 1. 95 nè il Fabbrini acquirente dalla Edilpoli nè, tanto meno, quest'ultima, tenuta alla denunzia alla Pastorelli entro otto giorni dalla scoperta, potevano considerarsi certi dell'effettiva sussistenza del vizio. L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L 2. 173. 000. = delle quali L 2. 000. 000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 16. 11. 1999 Nota Redazionale - In senso conforme cfr. Cass. 8 luglio 1995 n. 7541.