Cass_22_4_95_4587 Cassazione civile, SEZIONE III, 22 aprile 1995, n. 4587 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Alberto SCIOLLA LAGRANGE P. Presidente" Francesco SOMMELLA Consigliere" Ugo FAVARA Rel. "" Claudio FANCELLI "" Michele LO PIANO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto Da CUOMO LUIGI, residente a Sorrento (NA) Via degli Aranci 35,elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone 28 c-o lo studio dell'avv. Roberto Aloisio, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Scarpati per mandato a margine del ricorso; Ricorrente Contro CICCOPIERI MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in Roma - Via Monte Cicoriano - Colle dei Duchi - Castel di Decima c-o Federica Mancusi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Cuomo e Pasquale Lambiase per mandato a margine del controricorso; Controricorrente visto il ricorso avverso la sentenza n. 1155-92 della Corte d'Appello di Napoli dell'1.4.92-14.5.92 (R.G. 3585-90);udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.11.94 dal Consigliere Relatore Dott. Ugo Favara; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto notificato il 12.12.87 Ciccopieri Maria Luisa, proprietaria dell'immobile ad uso abitazione sito in Sorrento alla via degli Aranci 35, intimava al conduttore Cuomo Luigi licenza per finita locazione convenendolo dinanzi al Pretore di Sorrento per la convalida alla quale si opponeva lo stesso Cuomo. Denegata la ordinanza di rilascio, il Pretore rimetteva le parti dinanzi il Tribunale di Napoli competente per valore. Con sentenza del 14.3.90 il Tribunale dichiarava cessata la locazione alla data del 31.12.87 condannando il conduttore al rilascio e fissando per la esecuzione il 4.3.91. A seguito di impugnazione del Cuomo, la Corte di Appello di Napoli con decisione del 14.5.92 confermava la sentenza del Tribunale condannando il Cuomo alle spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che vigente il regime di separazione dei beni tra i coniugi Ciccopieri ed Arcieri quest'ultimo nel 1976 sottoscrisse il contratto di locazione agendo nella qualità di gestore di fatto dei beni della moglie. Venuta a cessare nell'aprile 86 la predetta gestione di fatto per la intervenuta separazione tra i coniugi, la Ciccopieri proprietaria subentrò anche quale locatrice inviando disdetta nel giugno 87 e provvedendo all'incasso dei canoni. Trattandosi infine, di locazione soggetta a proroga, questa ebbe a cessare dopo rinnovo quadriennale al 31.12.87, data per la quale vi fu disdetta manifestata con la intimazione di licenza per finita locazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Cuomo affidandolo a tre motivi. Ha resistito con controricorso la Ciccopieri. Diritto Con il primo mezzo di annullamento il Cuomo, denunziata la violazione degli artt. 100 e 657 cpc, 1571, 1597, 2697 cc, I e 3 della l. 392-78, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto la Ciccopieri legittimata ad inviare la disdetta per finita locazione essendo il contratto stato sottoscritto dall'Arcieri, marito della Ciccopieri medesima. Con il secondo motivo di impugnazione il Cuomo, denunziata la violazione degli artt. 711 cpc, 151 e 158 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello di Napoli abbia erroneamente affermato che, a seguito della separazione tra i coniugi, era venuta a cessare la gestione di fatto da parte dell'Arcieri con conseguente assunzione della gestione stessa da parte della Ciccopieri trattandosi di un bene di sua proprietà. Le predette doglianze, che per connessione possono essere congiuntamente esaminate, sono infondate. Risulta in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata come il giudice di appello abbia considerato, all'esito di una accurata disanima dei vari profili della fattispecie, che l'Arcieri avesse stipulato la locazione quale gestore di fatto dei beni della moglie, cioè quale mandatario senza rappresentanza. In tale situazione, dopo la separazione dal marito la Ciccopieri mandante-proprietaria dell'immobile, era legittimata, in forza del secondo comma dell'art. 1705 CC, ad esercitare, in sostituzione del marito, ogni diritto di credito scaturente dal rapporto obbligatorio e di conseguenza anche il diritto di ricevere i canoni dal conduttore e nei termini di legge chiedere il rilascio dell'immobile intimando licenza per finita locazione. In tale modo argomentando, il giudice di appello, che ha sorretto il convincimento espresso con motivazione logica, ed ampia, ha operato corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (2029-93) in forza della quale il proprietario di un immobile locato ad un terzo da un mandatario senza rappresentanza può; nel revocare il mandato e sostituendosi al mandatario, esercitare ex art. 1705 cc secondo comma, ogni diritto di credito derivante dal rapporto obbligatorio posto in essere e, quindi, anche il diritto di ricevere il pagamento dei canoni dal conduttore e legittimamente può, altresì, agire in giudizio a tutela dei diritti stessi. Con il terzo motivo di impugnazione il Cuomo, denunziata la violazione degli artt. 58 e 65 della l. 392-78, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto il contratto in scadenza al 31.12.83 e per effetto di mancata disdetta al 31.12.87. La censura non ha fondamento. Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di appello ha rilevato che il contratto, in quanto soggetto a proroga secondo le disposizioni di cui alla l. 392-78, essendo vigente il contratto stesso alla data di entrata in vigore della predetta legge, in forza dell'art. 58 lettera c) legge citata si era prorogato al 31.12.83 e successivamente fino al 31.12.87, data per la quale vi fu disdetta manifestata con la intimazione di licenza per finita locazione. Vertesi in tema di apprezzamento di merito che, in quanto esaustivamente e correttamente motivato, si sottrae al sindacato di questa Corte. Va, quindi, disatteso anche il terzo mezzo e con esso l'intero ricorso. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 100.400 e degli onorari che liquida in lire 1.500.000. Così deciso in Roma l'8.11.94.