Cassazione civile, SEZIONE II, 21 gennaio 2000, n. 639 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA – Presidente Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO – Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO – Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO – Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIONELLO LUIGINA, elettivamente domiciliato in ROMA P. ZZA DI TREVI36, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI M. T. , difeso dall'avvocato GIANNANTONIO ALTIERI, giusta delega in atti; - ricorrente –contro ILCEA SPA IND. LATERIZI CERAMICHE & AFFINI, in persona del legale rappresentante; - intimata -e sul 2 ricorso n 10356-97 proposto da: FORNACI MONFENERA S. P. A. , in persona del legale rappresentante pro -tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO ZAMBELLI, giusta delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro LIONELLO LUIGINA, elettivamente domiciliata in ROMA P. ZZA DI TREVI36, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, difeso dall'avvocato GIANNANTONIO ALTIERI, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale -nonché controILCEA SPA IND. LATERIZI CERAMICHE & AFFINI, in persona del legale rappresentante pro - tempore; - intimato -avverso la sentenza n. 298-97 della Corte d'Appello di VENEZIA,emessa il 27-11-96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del02-07-99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA; udito l'Avvocato ALTIERI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; udito l'Avvocato COGLITORE Emanuele per delega dell'Avv. MANZI depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale; udito il P. M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso principale e del 4 motivo del ricorso incidentale,rigetto nel resto. Fatto Con citazione notificata il 28 febbraio 1987 Luigina Lionello convenne, davanti al Tribunale di Rovigo, la società Ilcea (Industria Laterizi Ceramiche e Affini) chiedendo che si pronunciasse la risoluzione del contratto con il quale aveva da questa comprato, per la costruzione del tetto di una stalla, delle tegole le quali, messe in opera, erano risultate affette da vizi perché dopo le piogge dell'autunno 1986, erano affiorate vistose macchie d'umidità sui "tavelloni" sottostanti il manto di copertura. Domandò anche la condanna della convenuta a restituirle il prezzo e a corrisponderle la somma di nove milioni di lire come risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la venditrice contestò il fondamento delle pretese fatte valere nei suoi confronti e, con l'autorizzazione del Giudice istruttore, chiamò in causa la produttrice delle tegole, società Fornaci - Monfenera, per la condanna al rimborso in proprio favore delle somme di denaro da essa dovute in caso d'accoglimento delle istanze dell'attrice. La società Fornaci-Monfenera rimase contumace. Con sentenza del 7 febbraio 1991 il Tribunale, accolse sia le pretese della Lionelli, pronunciando la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, sia la domanda di rivalsa proposta da questa ultima contro la chiamata in causa. Tale pronuncia fu appellata dalla società Ilcea per i seguenti motivi: 1. - la domanda di risoluzione proposta nei suoi confronti si sarebbe dovuta respingere perché essa convenuta ignorava senza sua colpa il difetto denunziato essendo state le tegole consegnate dalla società produttrice direttamente all'acquirente: 2. - in ogni caso la ravvisata porosità della merce non costituiva un vizio, ma era una caratteristica naturale di tutti i laterizi, destinata a diminuire fino a scomparire col trascorrere del tempo, e la sua presenza non giustificava, perciò, una condanna al risarcimento del danno corrispondente al totale rifacimento della copertura della stalla. Resistette al gravame l'attrice. La società Fornaci - Monfenera propose impugnazione incidentale affermando che: a) la società Ilcea era decaduta dal diritto alla garanzia non avendo denunziato il vizio tempestivamente; b) dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio non era risultato che le macchie d'umidità erano state causate da una porosità eccessiva delle tegole; c) il danno non era costituito dalla spesa occorrente per il rifacimento del tetto, giacché la porosità si riduce notevolmente in breve tempo a seguito di un procedimento naturale. Con sentenza del 10 marzo 1997 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione proposta dalla Lionello a cui favore ha, però, condannato la chiamata in causa a pagare, come risarcimento del danno, la somma di duemilioni seicentomila lire con gli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria che, dal dicembre 1990 fino al saldo, ha determinato nel dieci per cento annuo capitalizzato di anno in anno. La Corte di appello ha ritenuto che la Lionello aveva promosso una azione contrattuale di garanzia per i vizi della cosa venduta e una azione estracontrattuale per danni risarcibili ai sensi dell'art. 1492, 2 comma del codice civile. Con riferimento all'azione contrattuale ha escluso la colpa della Ilcea (rivenditrice) osservando che le tegole da essa ordinate, erano state consegnate dalla produttrice direttamente alla acquirente e che il vizio (eccessiva porosità ) denunziato era occulto essendo possibile rilevarlo solo dopo la posa in opera e l'esposizione a piogge o nevicate eccezionali, o anche prima ma soltanto con l'uso di analisi complesse o con misurazioni chimiche e fisiche. Per quel che riguarda l'azione estracontrattuale, la Corte, sul presupposto che la convenuta aveva chiamato in giudizio la società Fornaci - Monfenera non solo per la garanzia derivante dalla compravendita, ma anche per la responsabilità da illecito, ha ritenuto l'azione promossa dall'attore estesa al terzo pure in difetto di una sua espressa richiesta per la sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in giudizio", unitarietà in presenza della quale non si verifica la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Secondo la Corte, quindi, soltanto la chiamata in causa doveva rispondere dei vizi la cui sussistenza era stata accertata dal consulente tecnico d'ufficio con considerazioni ineccepibili. Nessun ristoro doveva tuttavia riconoscersi alla Lionello per il rifacimento della stalla in quanto con il decorso del tempo il difetto costituito dalla porosità eccessiva dei laterizi era scomparso o, comunque, si era ridotto in limiti ragionevoli. La Lionello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La società Fornaci - Monfenera resiste con controricorso e propone ricorso incidentale (con quattro motivi) al quale con altro controricorso resiste l'attrice. Quest'ultima e la società Fornaci - Monfenera hanno depositato memorie. La società Ilcea non si e costituita. Diritto Pregiudizialmente si dispone, ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile, la riunione dei ricorsi essendo stati proposti contro la stessa sentenza. Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli artt. 1176, 1218, 1490, 1492 e 1494 del codice civile e la contraddittorietà ed insufficienza di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello respinto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta contro la rivenditrice, società Ilcea, con l'erroneo argomento che questa non era in colpa essendo occulto il vizio da cui erano affette le tegole. In contrario si sostiene che si sarebbe dovuto ravvisare il requisito psicologico dell'inadempimento perché la rivenditrice non aveva "posto in essere un comportamento positivo idoneo, volto a verificare lo stato e la qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi". Entrambi i motivi sono fondati. Questa Corte ha più volte affermato che per l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita per i vizi delle cose che di esso formano oggetto, non è richiesta dall'art. 1492 cod. civ. la colpa dell'alienante, la cui sussistenza è, invece, necessaria per promuovere l'azione risolutoria, per difetto delle qualità promesse, in quanto l'art. 1497, che disciplina quest'ultima, richiama, a differenza dell'altra norma, "le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per inadempimento" il quale è fondato sulla colpa. In base a questo principio, dal quale non vi sono motivi validi per discostarsi, deve ritenersi che la Corte d'appello, avendo accertato con suo incensurabile apprezzamento di merito sufficientemente motivato, la sussistenza del vizio da cui erano affette le tegole vendute, avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione del contratto concluso dalla Lionello con la società rivenditrice Ilcea e, solo successivamente, avrebbe dovuto esaminare la pretesa risarcitoria per l'accoglimento della quale costituisce, invece, presupposto necessario la colpa dell'alienante. Per tali considerazioni, mentre i primi due motivi devono essere accolti resta assorbito il terzo motivo perché con esso si è criticata la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento che rispetto a quella risolutoria è conseguenziale. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziandosi la violazione degli artt. 106 e 122 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 4 dello stesso codice, si eccepisce il vizio di estrapetizione della sentenza impugnata avendo la Corte d'appello condannato la chiamata in causa, società Fornaci - Monfenera, a risarcire il danno alla Lionello, sebbene quest'ultima non abbia proposto domanda nei suoi confronti, sull'erroneo presupposto che il diritto dell'attrice al ristoro del pregiudizio economico subito derivava dall'esperimento contro la società Ilcea della concorrente azione per responsabilità contrattuale, prevista dal 2 comma dell'art. 1494 cod. civ. , estensibile nei confronti della produttrice della merce "per la sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in giudizio". Si afferma, in contrario, che il rapporto di compravendita costituito tra la Lionello e la società Ilcea era svincolato dall'altro anteriormente intercorso tra quest'ultima e la società Fornaci - Monfenera, la cui condanna a risarcire il danno all'attrice non si sarebbe potuta pertanto deliberare. Il motivo è fondato. La pronuncia di condanna della società Fornaci Monfenera a ristorare alla Lionello il pregiudizio economico subito deriva dall'errore della Corte d'appello di ritenere che l'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1494 del codice civile, sia di natura estracontrattuale. Infatti, pur essendo consentito all'acquirente di proporre per i vizi della cosa la domanda risarcitoria per responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ. ) fondata non sull'inadempimento di obbligazioni contrattuali, ma sul fatto colposo (imprudente o negligente) del venditore, deve ritenersi che anche nel secondo comma dello art. 1494, come nel primo, sia prevista un'ipotesi di responsabilità del venditore per inosservanza dell'obbligo contrattuale di rendersi conto dello stato della merce oggetto del trasferimento. E da questa qualificazione giuridica della responsabilità deriva che l'azione risarcitoria promossa dal compratore verso il proprio diretto venditore non può coinvolgere il produttore della merce, in quanto l'autonomia che presenta ciascuna delle due vendite non consente di indirizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo (in tal senso v. sent. n. 2577 del 1995). Le decisioni richiamate dalla Corte del merito a sostegno della tesi della "estensione" al terzo della pretesa fatta valere nei confronti del convenuto, non sono applicabili perché si riferiscono non al caso, come quello di specie, della chiamata in garanzia, ma alla diversa situazione del rapporto oggettivamente unico, in relazione al quale (sia pure in contrasto con altra giurisprudenza, anch'essa citata nella sentenza impugnata), si è affermato che "qualora il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto, come soggetto direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di un'istanza espressa, costituendo l'identificazione del soggetto effettivamente obbligato, oggetto necessario del processo nell'ambito di un rapporto sostanzialmente unico" (conf. Sent. n. 135 del 1998). Il primo motivo del ricorso incidentale deve essere, perciò, accolto e deve dichiararsi l'assorbimento degli altri motivi (2 , 3 , 4 ) perché riguardano questioni superate da tale statuizione (omesso esame dell'eccezione di decadenza dell'Ilcea dall'azione di garanzia, rigetto immotivato della censura con cui si è negata l'esistenza dei vizi; critica della statuizione sulla capitalizzazione degli interessi). Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello che tale pronuncia ha deliberato, la quale oltre a provvedere sulle spese di questo giudizio, si adeguerà , nel decidere, ai seguenti principi di diritto: 1) - L'azione di risoluzione prevista dall'art. 1492 del codice civile per i vizi della cosa è esercitabile indipendentemente dalla colpa del venditore; 2) - l'azione di risarcimento del danno per vizi della cosa, di cui al secondo comma dell'art. 1494 del codice civile, è di natura contrattuale e, se sia promossa dall'acquirente contro il proprio venditore, non si estende automaticamente nei confronti del produttore della cosa. P. Q. M La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, quale si uniformerà ai principi di diritto enunciati in motivazione e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità . Roma 2 luglio 1999. Nota Redazionale (1 - 2) Non si rinvengono precedenti in termini.