Cassazione civile, SEZIONE II, 1 settembre 1997, n. 8327 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Mauro SAMMARTINO Presidente " Giuseppe BOSELLI Consigliere " Giovanni PAOLINI " " Antonino ELEFANTE " " Sergio CARDILLO Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AULICINO FELICE, SASSANO ROSINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA 59, presso lo studio dell'avvocato G. NOSCHESE, difesi dall'avvocato RAFFAELE FRASCA, giusta delega in atti; Ricorrenti contro FORTUNATO GIANUARIO, VIGNOLA FILOMENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato G. PETRONE, difesi dall'avvocato LUIGI DE NICOLELLIS, giusta delega in atti; Controricorrenti avverso la sentenza n. 113-96 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 19-02-96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22-01-97 dal Relatore Consigliere Dott. Sergio CARDILLO; udito l'Avvocato Raffaele FRASCA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato Luigi DE NICOLELLIS difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Gianuario Fortunato e Filomena Vignola convennero dinanzi al Tribunale di Salerno Felice Aulicino e Rosina Sassano chiedendo il regolamento dei confini dei rispettivi fondi, acquistati con atti successivi dagli stessi venditori, la restituzione dell'area indebitamente occupata e dei frutti percetti e il ripristino del tracciato di una strada convenzionalmente determinato. I convenuti eccepirono che entrambi i fondi erano stati acquistati a corpo e non a misura, nello stato di fatto esistente all'epoca, e dedussero che la strada privata menzionata nei rogiti si trovava effettivamente a cavallo del confine tra i due terreni. Espletata una consulenza tecnica l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda, determinò il confine tra i fondi e condannò i convenuti al rilascio di mq. 695 di terreno e al risarcimento dei danni in favore degli attori. La Corte d'Appello di Salerno con sentenza del 19 febbraio 1996 confermò la decisione del primo giudice, impugnata dai coniugi Aulicino - Sassano. La Corte osservò che il fondo degli appellanti e quello degli appellati facevano parte in origine di un più vasto appezzamento di terreno di proprietà di certi Santomauro e Fortino che con atto pubblico del 27 agosto 1979 ne avevano venduto una porzione ai coniugi Fortunato - Vignola, confinante con la loro restante proprietà e "individuata catastalmente giusta tipo di frazionamento allegato ed approvato con i seguenti dati foglio 31 n. 29-b are 42.46, n. 549 are 5.99, n. 551 are 1.28, n. 550 are 00.19 n. 547-b are 00.08", e con atto pubblico del 28 agosto 1979 ne avevano alienato un'altra porzione ai coniugi Aulicino - Sassano "individuata catastalmente giusta tipo di frazionamento n. 101-79 con i seguenti dati catastali foglio 31 n. 29-a are 48.68, n. 547-a are 01.32." In entrambi i contratti le parti avevano precisato che gli immobili erano venduti nello stato in cui si trovavano "a corpo". Il consulente tecnico di ufficio aveva accertato che l' Aulicino e la Sassano avevano occupato parte del fondo del Fortunato e della Vignola. La Corte escluse che per la soluzione della controversia rilevasse che le vendite erano state stipulate a corpo. Ritenne che la disciplina dettata dagli artt. 1537 e 1538 cod. civ. non si applicava ai rapporti tra acquirenti dal medesimo venditore, per i quali, al fine di individuare l'estensione della rispettive proprietà, occorreva esaminare esclusivamente i titoli di acquisto ed i confini indicati. Poiché in entrambi gli atti pubblici le estensioni dei terreni erano state indicate con estrema precisione mediante i dati catastali, a questi si doveva fare riferimento per individuare l'oggetto delle vendite. Ritenne la Corte che la clausola negoziale con la quale era stato precisato che al terreno delle parti si accedeva dalla esistente strada privata, insistente per metà della sua lunghezza sul terreno venduto e per metà sul terreno frontista, e che la strada era posta a servizio dell'intero fondo dei venditori, non valeva ad individuare l'estensione o il confine del fondo compravenduto, trattandosi di pattuizione diretta "a disciplinare il passaggio in termini reali e non a fissare un punto di misurazione per l'estensione dei beni venduti." Contro questa decisione ricorrono l' Aulicino e la Sassano sulla base di quattro motivi di cassazione. Il Fortunato e la Vignola resistono. Diritto Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, i ricorrenti, denunziando violazione degli artt. 848, 1453, 1470, 1476, 1537, 1538 cod. civ. e vizio di motivazione, assumono: a) Le disposizioni sulla vendita a corpo si applicano anche nei rapporti tra acquirenti dal medesimo venditore. La Corte d'Appello doveva tenere conto che la vendita all' Aulicino e alla Sassano del terreno a confine della strada era posteriore alla vendita del fondo ai coniugi Fortunato - Vignola, che erano stati immessi nel possesso secondo la situazione di fatto esistente, e cioè fino alla strada, sicché essi erano a conoscenza che il confine delle loro proprietà era costituito proprio alla strada. b) La Corte non ha osservato le regole legali di ermeneutica nell'interpretazione dei due contratti. Se questi fossero stati esaminati scrupolosamente, sarebbe emerso che le parti avevano esattamente delimitato i fondi con il tracciato ben visibile della strada, su cui avevano costituito distinte servitù di passaggio in favore di tutti gli acquirenti. c) Poiché nel contratto di vendita la strada era stata indicata come il confine tra i due fondi, doveva essere attribuita prevalenza alla confinazione concordata dalle parti rispetto all'indicazione dei dati catastali, avente funzione meramente sussidiaria. I motivi non possono essere accolti. La censura sub b) è generica, essendo priva dell'indicazione degli specifici criteri di ermeneutica contrattuale, fissati dagli artt,. 1362 e segg. cod. civ., di cui il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto nel ritenere, sulla base delle espressioni letterali dei due atti pubblici, che i contraenti avevano individuato gli immobili oggetto delle vendite mediante il riferimento ai dati catastali indicati nel tipo di frazionamento allegato agli atti ed avevano preso in considerazione la strada esistente nei fondi venduti al solo fine di costituire su di essa una servitù di passaggio a favore della residua proprietà degli alienanti. Le altre censure sono infondate. Le disposizioni sulla vendita a corpo (e quelle sulla vendita a misura) regolano i rapporti tra alienante ed acquirente quando sorgano contestazioni sul prezzo del fondo in relazione alla sua superficie. Esse non trovano applicazione quando occorre accertare, nei confronti dei terzi che vantino diritti reali sull'immobile compravenduto, l'effettiva superficie del fondo. In tal caso, infatti, per stabilire quale sia l'estensione del fondo, e per conseguenza quali siano i suoi confini, si deve avere riguardo esclusivamente alla individuazione del bene fatta dalle parti con il contratto di vendita, che costituisce il titolo di proprietà dell'acquirente posto in discussione dai terzi. Se la controversia, come nel caso in esame, concerne la determinazione del confine tra fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, rivestono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali, per espressa volontà dei contraenti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere a elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti. A questi principi, più volte enunciati da questa Corte (confr. sentt. 5045-78, 10615-90, 7081-95), il giudice dell'appello si è attenuto, avendo attribuito rilevanza, ai fini dell'accertamento della linea di confine, non già alla situazione di fatto o possessoria che è ininfluente nel regolamento di confini, bensì ai dati catastali che nei contratti erano stati espressamente considerati elementi identificativi dei fondi e della loro della estensione. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1171 cod. civ., 704, 669 quater, 669 sexies cod. proc. civ. e vizio di motivazione dolendosi che la Corte del merito non abbia provveduto sulla domanda possessoria proposta in corso di causa concernente le opera eseguite dagli appellati in violazione delle distanze legali dal confine. Anche questo motivo è privo di fondamento, avendo l' Aulicino e la Sassano chiesto in appello il rigetto della domanda dei coniugi Fortunato - Vignola senza proporre alcun'altra istanza. Il ricorso deve essere rigettato. I ricorrenti sono tenuti al rimborso in favore dei resistenti delle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna Felice Aulicino e Rosina Sassano, in solido, al rimborso in favore di Gianuario Fortunato e Filomena Vignola delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 133.955 oltre L. 1.500.000 per onorari di difesa. Così deciso in camera di consiglio il 22 gennaio 1997.