Cass_1_8_02_11391 Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza del 1. agosto 2002 n.11391 sul criterio d'individuazione di una parte dell'edificio come bene di proprietà comune La massima Una parte dell'edificio si definisce “comune” quando per le sue caratteristiche strutturali, risulta destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, anche se un determinato titolo stabilisce diversamente. Al fine di accertarne la titolarità comune non ha rilievo il riconoscimento di proprietà comune in una delibera condominiale, nè la disposizione relativa alla ripartizione delle spese relative alle parti comuni (riferimento agli artt.1117 c.c., 1123 e 1131 c.c. e a Cass S.U. 7449/93) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Oktoberfest Di Severino Domenico & C Snc, in persona del legale rappresentante Severino Domenico, elettivamente domiciliato in Roma Via M Mercati 38, presso lo studio dell'avvocato Nicola Mandara, difeso dall'avvocato Massimo Cesaroni, giusta delega in atti; - ricorrente - contro Cond. Via Nazionale 20 Firenze, in persona dell'Amm.re p.t. Geom Palmini Paolo, elettivamente domiciliato in Roma Via N Ricciotti 9, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Colacino, che lo difende unitamente all'avvocato Iosefina Froio, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 937/99 della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 20/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal consigliere Dott. Francesco Paolo Fiore; udito l'Avvocato Vincenzo Colacino, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituta Procuratore Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza dell'11 aprile 1997, ai sensi dell'art.186 quater c.p.c., il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dalla società Oktoberfest di Severino Domenico e C., disponeva che il Condominio convenuto dell'edificio di via Nazionale n. 20, in Firenze, pagasse la somma di lire 42.930.000, oltre accessori, per i danni prodotti al locale della società attrice dalla rottura di una tubazione di scarico, ritenuta parte comune di quell'edificio. Rinunciata la pronuncia della sentenza, il condominio di via Nazionale n. 20 interponeva gravame, riproponendo l'eccezione già svolta in primo grado sulla natura non condominiale della tubazione di scarico, destinata al servizio esclusivo di quattro dei ventidue condomini dell'edificio nonchè di altri condomini di edificio attiguo, la cui rottura aveva causato l'allagamento del locale della controparte. La società Oktoberfest di Severino Domenico e C. resisteva al gravame, riaffermando - in conformità della pronuncia impugnata - che la tubazione di scarico in questione era parte comune dell'edificio di via Nazionale n. 20, a nulla rilevando che servisse anche altri condomini dell'edificio attiguo di via Nazionale n. 22. Con sentenza del 25 giugno/20 luglio 1999, la Corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda della società Oktoberfest di Severino Domenico e C.. A motivo della decisione, previo richiamo del principio enunciato in materia da questa Corte a sezioni unite, sentenza n.7449/93, rilevava che la tubazione di scarico, la cui rottura aveva originato i danni richiesti, non era da considerarsi parte comune dell'edificio di via Nazionale n.20 e, quindi, ferma la legittimazione passiva del Condominio di quell'edificio, la domanda contro di esso proposta doveva essere rigettata. Per la cassazione di tale sentenza, la società Oktoberfest di Severino Domenico e C. ha proposto ricorso in forza di quattro motivi. Il Condominio di via Nazionale n. 20 ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 1331 c.c., in relazione agli artt. 1123 e 1117 c.c., la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia escluso la responsabilità del Condominio per i danni prodotti da una conduttura di scarico, che, seppure utilizzata da alcuni condomini, costituiva parte comune dell'edificio, con conseguente legittimazione dell'amministratore al riguardo. Con il secondo motivo, denunciando contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia dapprima affermato la legittimazione passiva del Condominio con riguardo alla domanda da essa ricorrente proposta ed abbia poi rigettato quella stessa domanda. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c. c., in relazione al terzo comma dell'art. 1123 e all'art. 1131 c.c., la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia deciso la controversia in oggetto, facendo improprio richiamo della sentenza n. 7449/93 di questa Corte a sezioni unite, relativa a fattispecie diversa da quella in oggetto, laddove il bene contestato non era di proprietà individuale ma comune. Con il quarto motivo, infine, denunciando omessa motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia trascurato di considerare che il danno in questione fosse stato riconosciuto di natura condominiale, nella assemblea del 13 ottobre 1988, cui aveva partecipato anche il proprio legale. In tale circostanza, precisa la ricorrente, l'assemblea del Condominio aveva deliberato di incaricare un tecnico per formare la tabella di imputazione dei danni subiti da essa ricorrente ai soli condomini, che utilizzavano la tubazione in questione, ed aveva altresì incaricato l'amministratore di chiedere alla compagnia di assicurazione la manleva anche per i danni subiti da un terzo. I motivi esposti sono tutti privi di pregio. Ed invero, riallacciandosi al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cent. n. 7449 del 1993), secondo cui l'individuazione delle parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda della ricorrente, in forza del rilievo che a produrre allagamento e danni al locale di quest'ultima era stata una tubazione di scarico, che non era parte comune dell'edificio di via Nazionale n. 20 perchè oggettivamente servente soltanto quattro condomini su ventidue, rectius quattro delle ventidue unità immobiliari dell'edificio. Il diverso assunto sulla proprietà comune di quella tubazione, che caratterizza l'intero complesso delle censure espresse dalla ricorrente, si presenta privo di apprezzabile spiegazione, per quanto nulla di specifico è dedotto sulla destinazione oggettiva del bene ovvero sulle sue caratteristiche strutturali (che, anzi, ne viene cennata la destinazione "a servizio soltanto di alcuni condomini"), e per quanto, poi, a tal fine, inconferente si presenta il preteso riconoscimento di proprietà comune in ambito di delibera condominiale, che, peraltro, secondo prospettazione, avrebbe avuto ad oggetto altri specifici temi di discussione. Analogamente, priva di apprezzabile spiegazione è l'assunta contraddittorietà di motivazione, di cui alla seconda censura, che, verosimilmente, al pari dei richiami svolti nelle altre censure con riguardo agli artt. 1123 e 1131 c.c., origina da una incomprensione della sentenza impugnata, laddove alcun rilievo assume la disposizione sulla ripartizione delle spese relative alle parti comuni (art. 1123 c.c.), chè parte comune non è stata appunto ritenuta la cosa produttiva dei danni richiesti dalla ricorrente, e laddove ben è stata affermata la legittimazione passiva del Condominio, convenuto in giudizio, in persona dell'amministratore (art. 1131 c.c.), legittimazione - appunto - a contraddire alla domanda contro esso Condominio proposta dalla ricorrente, che si raffigurava come condizione per la trattazione del merito della causa e si differenziava dalla effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, ossia della identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ragioni di equità giustificano la totale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 6 febbraio 2002, in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1. AGOSTO 2002