Cass_1_7_97_5845 Cassazione civile, SEZIONE II, 1 luglio 1997, n. 5845 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Girolamo GIRONE Presidente" Franco PONTORIERI Rel. Consigliere" Ugo RIGGIO "" Giovanni PAOLINI "" Alfredo MENSITIERI "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ricorrente GALLO MARITILDE VEDE ORCALI, ORCALI MICHELA, ORCALI LIONELLO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ANGELICO 3, presso lo studio dell'avvocato PIZZORNO A L, difesi dall'avvocato TRIVELLATOFERDINANDO T, giusta delega in atti; contro PAV. EDILIZIA, SOC. A.S. di SANSONETTI STEFANO E C., SANSONETTI STEFANO; intimatie sul 2 ricorso n. 00283-95 proposto da: PAV. EDILIZIA SANSONETTI STEFANO SOC A.S., in persona del suo legale rappresentante, SANSONETTI STEFANO, nonché Ing. SANSONETTISTEFANO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EPIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO MUNARI, giusta delega inatti; controricorrenti e ricorrenti incidentali contro GALLO MARITILDE VEDORCALI, ORCALI MICHELA, ORCALI LIONELLO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato PIZZORNO A L., difesi dall'avvocato FERDINANDOTRIVELLATO, giusta delega in atti; controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 411-94 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20-04-94;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del12-02-97 dal Relatore Consigliere Dott. Franco PONTORIERI; udito l'Avvocato Costa, difensore della Soc. Sansonetti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto delricorso principale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del 1 e 2 motivo del ricorso principale; rigetto del 3 e del ricorso incidentale. Fatto Con atto notificato in data 22 febbraio 1985 Gervasio ORCALI conveniva in giudizio davanti al tribunale di TREVISO la s.a.s. P.A.V. Edilizia di Simonetti Stefano e l'ing. SIMONETTI in proprio, e premesso: - che in data 13 marzo 1982 aveva concordato con il SIMONETTI l'acquisto di un appartamento con soffitta in un fabbricato da costruire; - che, succeduta al SIMONETTI la s.a.s. PAV, in data 1.6.1982, gli veniva promesso in vendita un appartamento con soffitta adiacente al secondo piano di uno stabile da costruirsi in TREVISO, vicolo Monte Piana C n. 6, con consegna prevista entro il termine essenziale del 31 luglio 1983; - che con la stessa scrittura veniva dato atto dell'avvenuto versamento da parte di esso ORCALI, a titolo di caparra e quale principio di pagamento, della somma di lire 40.000.000, pari al valore concordato per l'appartamento, mentre la soffitta veniva valutata L. 8.000.000; tutto ciò premesso, chiedeva che il tribunale adito, dichiarato legittimo il suo recesso dal contratto, comunicato alla controparte con lettera del 7 gennaio 1985, cui si era determinato sia per la mancata consegna dell'immobile nel termine essenziale pattuito, sia per le difformità dell'appartamento rispetto al pattuito, che per l'assoluta inutilizzabilità della soffitta eccedente la curbatura massima consentita dal piano regolatore, condannasse i convenuti alla restituzione del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c., o, in subordine, al risarcimento del danno derivatogli dagli inadempimenti avversari ed inoltre al pagamento di una fornitura di piastrelle, ammontante a L. 10.145.130 che, secondo gli accordi, avrebbe dovuto essere pagata in natura con il trasferimento in proprietà di esso ORCALI di un garage, nonché al compenso, originariamente spettante al figlio Lionello ed a lui ceduto, per la mediazione dovutagli, apri a L. 2.400.000, come concordato con il SIMONETTI. Costituitisi in giudizio la S.A.S. P.A.V. ed il SANSONETTI facevano presente che il contratto del 1 giugno 1982 era stato preceduto da altro contratto in data 13 marzo 1982 stipulato tra il SANSONETTI e l' ORCALI con il quale quest'ultimo aveva dato in permuta la propria quota di un terreno verso il trasferimento in suo favore di un appartamento e della soffitta dell'edificio da realizzare sul detto terreno. Precisavano, quindi, che era stato previsto, per il caso di consegna non tempestiva di quanto dovuto, che il SIMONETTI avrebbe dovuto rimettere all' ORCALI la somma di L. 40.000.000, reintegrata del perduto potere di acquisto calcolato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 13 marzo 1982, che essi si dichiaravano pronti a versare immediatamente mentre, di fatto, corrispondevano, solo in data 27 febbraio 1986, L. 40.000.000 e successivamente, in data 16 aprile 1986, ulteriori L. 14.000.000, così ritenendo di avere assoluto interamente la propria obbligazione. Ammessa ed espletata una consulenza tecnica nonché il giuramento decisorio deferito al SANSONETETI in ordine al compenso per la mediazione, il tribunale adito escludeva, anzitutto, che la somma di 40.000.000 accreditata all' ORCALI, nonostante quanto previsto nel contratto 1.6.1982, potesse considerarsi "caparra" dacché comprendeva l'intero prezzo concordato per l'appartamento e non si era in presenza di un versamento in danaro, effettivamente avvenuto, trattandosi in realtà della monetizzazione convenzionale della permuta; affermava che no ricorrevano gli estremi per la risoluzione del contratto atteso che le difformità constatate dal consulente nell'appartamento erano di lieve momento con riferimento all'economia generale del rapporto e che l'inutilizzabilità della soffitta era irrilevante a questi fini in quanto era stata realizzata in conformità al progetto; dichiarava, tuttavia, legittimo il recesso stante la mancata consegna dell'appartamento nel termine previsto come essenziale dal contratto 1.6.1982 ed in applicazione di quanto contenuto nell'accordo 13 marzo 1982, riconosceva la rivalutabilità secondo indici ISTAT della somma di L. 40.000.000 e condannava i convenuti al pagamento, in favore degli eredi dell' ORCALI, costituitisi in giudizio a seguito della morte di lui, della somma di lire 6.000.000 ancora dovuta per rivalutazione monetaria rispetto a quanto già versato. Rigettava la richiesta di pagamento delle piastrelle per carenza di prova sul punto e di corresponsione del prezzo della mediazione per difetto di legittimazione del richiedente. Avverso tale sentenza proponevano appello, ORCALI Michela, ORCALI Lionello e GALLO Maritilde ved. ORCALI, eredi di ORCALI Gervasio, deducendo, in via principale, che essi, contrariamente a quanto affermato con la sentenza impugnata, avevano diritto ad ottenere il doppio della "caparra" con rivalutazione, così come concordato con il contratto 1.6.1982 e che, in ogni caso, ed in via subordinata, era loro dovuto il risarcimento del danno essendo tutt'altro che di lieve momento ed irrilevanti gli inadempimenti della controparte. Si dolevano, inoltre: - che i primi giudici, nel quantificare il danno da ritardata consegna, non avessero tenuto conto delle regole legali dell'imputazione dei pagamenti e degli effetti della mora anche con riguado all'art. 1283 ed avessero anche errato nel fissare l'ammontare della svalutazione monetaria nonostante i diversi e precisi calcoli da loro svolti; - che erroneamente era stato escluso il loro credito per la fornitura delle mattonelle dacché lo stesso era stato ampiamente provato; - che il compenso per la mediazione era stato negato nonostante che risultasse, per fatti concludenti, la cessazione del credito da ORCALI Lionello al padre mentre del tutto ininfluente era da ritenere l'avvenuta prestazione, in senso contrario, del giuramento decisorio da parte del SANSONETTI, essendo la circostanza irrilevante; - e che ingiustamente era stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio in tale grado del giudizio, il SANSONETTI e la PAV contestavano l'assunto avversario deducendo che tutti i motivi di appello erano da disattendere. Con sentenza del 24 gennaio1 994, depositata in cancelleria il 20 aprile successivo, la Corte d'Appello di VENEZIA accoglieva in parte l'appello degli ORCALI ed accertata la risoluzione del contratto 1.6.1982 (integrato da quello precedente del 13 marzo 1982) anche per consegna di soffitta inagibile e priva di valore e per posa in opera di piastrelle difformi dal pattuito, oltre che per ultimazione della costruzione oltre il termine essenziale, condannava i convenuti a pagare gli interessi di legge su L. 40.000.000 dal 13.2.1982 al 27.2.1986, pari a L. 8.000.000 ed, imputato il versamento in quest'ultima data prima agli interessi e poi al capitale, accertata la rivalutazione monetaria del capitale originario sempre al 27.2.1986 di L. 20.500.000, con conseguente capitale ancora insoluto a tale data di 28.500.000, condannava altresì i predetti convenuti a pagare gli ulteriori interessi e rivalutazione sull'importo di L. 28.500.000 a partire dal 28.2.86 e fino al successivo versamento di lire 14.000.000 in data 16.4.1982 pari a L. 500.000 ed il residuo capitale di L. 14.500.000 con gli interessi su detto importo dal 17 aprile 1986 al saldo, condannava, inoltre, i convenuti a pagare agli appellanti la somma di lire 10-145.000 con gli interessi dal 22.2.1985 al saldo per la fornitura delle piastrelle e compensava per terzo fra le parti le spese dei due grandi del giudizio. Avverso tale sentenza gli ORCALI, dolendosi che il loro appello non sia stato interamente accolto, propongono ora ricorso per Cassazione per tre motivi, illustrati da memoria. Resiston con controricorso la P.A.V. s.a.s. ed il SIMONETTI proponendo, a loro volta, ricorso incidentale per due motivi. Diritto Con il primo motivo del ricorso principale gli ORCALI, denunciando la violazione dell'art. 1754 c.c. in relazione anche al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deducono che la Corte ha sbagliato nel ritenere che il rapporto di parentela costituisca motivo di parzialità tale da escludere la compensabilità dell'attività mediatoria. Il motivo è fondato. Elemento caratterizzante la figura del mediatore è l'imparzialità, intesa questa quale assenza non soltanto di vincoli di mandato, dipendenza o rappresentanza - indicati all'art. 1754 c.c. ma non tassativamente -, ma anche di qualsiasi altro rapporto che possa rendere riferibile al dominus l'attività dell'intermediario. Perché si abbia la figura del mediatore nel suo significato tecnico-giuridico è requisito necessario quello dell'imparzialità in quanto elemento caratteristico ed indefettibile della mediazione è l'indipendenza rispetto alle parti intermediate dell'opera del mediatore. Il mediatore deve cioè interporsi i maniera neutrale osservando un obbligo di imparzialità verso le parti dell'affare (Cass. 8 giugno 1993 n. 6384) ma la posizione di terzietà viene meno solo allorché, in concreto, il mediatore sia portatore degli interessi di una delle parti nella relazione con l'altra. Non basta, invero, così come affermato nella sentenza impugnata, che il mediatore sia figlio di una delle parti messe in relazione per la conclusione dell'affare; quel che conta è che il mediatore, anche se figlio di uno dei futuri contraenti, caratterizzi la sua azione in termini di neutralità rispetto alle parti di modo che la sua attività non possa ritenersi riferibile al padre, dominus dell'affare. Erroneamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto escluso il requisito della imparzialità del mediatore per il solo fatto della esistenza del rapporto di parentela esistente tra Lionello ORCALI, che ha prestato la sua attività di mediazione, e Gervasio ORCALI, sul padre e comproprietario dell'immobile venduto all'ing. SANSONETTI; andavano, invece, indicate in concreto le ragioni per le quali il detto rapporto di parentela portava ad escludere un comportamento di imparzialità. Con il secondo motivo denunciano, inoltre, la violazione degli artt. 1453, 1223, 1218 e 2697 cod. civ., in relazione anche al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., per avere omesso di quantificare il danno in base alla differenza tra il valore dell'immobile al momento della pronuncia della sentenza ed il valore contrattualmente stabilito per l'immobile stesso, nonostante la loro espressa domanda in tali sensi. La censura è infondata. La sentenza riconosce un diverso criterio di liquidazione del danno, in astratto anch'esso prospettabile, e fa riferimento alle somme già corrisposte che rivaluta con gli interessi. Tanto, peraltro, era stato stabilito nel contratto di vendita (rectius di permuta) essendo stato in esso espressamente previsto che il caso di inadempimento del SANSONETTI alle pattuite prestazioni (trasferimento di un appartamento nel costruendo edificio) era dovuta soltanto la restituzione della somma di L. 40.000.000 corrispondente al valore del suolo permutato con interessi e rivalutazione monetaria. Con il terzo motivo denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. anche in relazione al n. 5 dell'art 360 c.p.c., lamentano che la Corte ha fissato la rivalutazione monetaria del loro credito al 16 aprile 1986 mentre avrebbe dovuto essere corrisposta anche per il periodo successivo. Tale motivo, stante la connessine, va esaminato congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai controricorrenti con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1193, 1194 e 1224 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e si deduce che erroneamente sono stati riconosciuti gli interessi sulle somme rivalutate versandosi in tema di obbligazioni pecuniarie, mentre è stato omesso di considerare che il pagamento del capitale è avvenuto alla data del 27.2.1986 senza che tale imputazione sia stata contestata dal debitore, e che successivamente, in data 16.4.1986, è stata altresì versata la somma di lire 14.000.000 per rivalutazione. Invero, il cumulo delle due voci, peraltro espressamente voluto dalle parti in sede di conclusione del contratto, mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art. 1224, comma 2, C.c., va invece riconosciuto per i debiti di valore tra i quali è compreso anche quello per risarcimento da inadempimento contrattuale, In quest'ultimo caso, infatti, la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima, da compiersi sino al momento della decisione, come esattamente reclama con il motivo di ricorso in esame il ricorrente, mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato qual'era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondo hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cfr. Cass., sez. III, 07-12-1994 n. 10493). Va condivisa, però, la censura che i controricorrenti muovono alla sentenza in ordine alla imputazione del pagamento da loro effettuato. Essi sostengono, infatti, che la somma versata il 27.2.1986 debba imputarsi al capitale e non agli interessi, in quanto la ricezione di essa da parte dell' ORCALI Lionello, accompagnata dalla imputazione fatta dal debitore al capitale anziché agli interessi, e ' comportamento sufficiente per ritenere che vi sia stato il consenso del creditore, richiesto dall'art. 1194 cod. civ., che non deve necessariamente estrinsecarsi in un manifestazione espressa di volontà. Invero, allorché il creditore non rifiuta la prestazione ma la riceve, poiché il potere di imputazione spetta al debitore ex art. 1193 c.c., tanto basta perché la stessa ricezione costituisca consenso alla imputazione fatta dal debitore. Ora, avendo il debitore versato la somma di 40.000.000 chiaramente a tacitazione della somma capitale dovuta, era a tale voce da imputarsi, a nulla rilevando che il creditore che se l'è ricevuta senza obiettare alcunché, successivamente, abbia manifestato i suo dissenso. La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento di tali motivi, cassata ed il giudice di rinvio dovrà rifare i calcolo e, sul presupposto della cumulabilità di rivalutazione ed interessi, riconoscere, per il periodo precedente il versamento dei 40 milioni, il diritto alla rivalutazione monetaria determinando quale avrebbe dovuto essere a quella data la somma da corrispondere, rivalutare, quindi, al differenza alla data della sua decisione, tenuto conto del versamento di 14.000.000, intervenuto successivamente, e precisare che gli interessi legali spettano dalla data del contratto sull'intera somma come rivalutata sino al pagamento dei 40 milioni e successivamente sull'ammontare del residuo dovuto sino al soddisfo. Da disattendere è, infine, il primo motivo del ricorso incidentale con il quale la PAV ed il SANSONETTI denunciano la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1457 in relazione all'art. 1289, 1 comma, cod. civ. e comunque insufficienza e contraddittorietà della decisione per avere la Corte ritenuto che la mancata consegna nei termini pattuiti dell'appartamento e la inagibilità giuridica della soffitta oggetto di separata, anche se contestuale pattuizione, potessero costituire motivi di inadempimento tali da giustificare la risoluzione del contratto. L'essenzialità dell'inosservato termine di consegna dell'appartamento è stata riconosciuta dai primi giudici e non essendovi stata impugnazione, non può più essere oggetto di contestazione. Allo stesso modo deve dirsi della unitarietà del contratto -, appartamento e soffitta -, affermata anche con la prima sentenza, e non oggetto di censura alcuna in sede di appello, atteso che, pur essendo vittoriosi in primo grado sul punto dell'inadempimento in ordine a tale obbligazione, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto riproporre la questione della non unitarietà del contratto per poterla adesso eccepire senza incorrere nell'impedimento del giudicato. Quanto, poi, alla gravità dell'inadempimento che i giudici di secondo grado hanno riconosciuto, oltre che nel termine, anche nell'aliud pro alio per quanto attiene alla soffitta e non posa in opera di mattonelle diverse da quelle appositamente consegnate dall'ORCALI, versandosi in tema di accertamento di fatto, lo stesso non è censurabile in questa sede essendo frutto di valutazioni ineccepibili sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. P.Q.M La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso incidentale. Rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il primo di quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase del giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di VENEZIA. ROMA, 12 febbraio 1997.