Cass_18_3_97_2387 Cassazione civile, SEZIONE II, 18 marzo 1997, n. 2387 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Girolamo GIRONE Presidente" Vincenzo CARNEVALE Rel. Consigliere" Mario SPADONE "" Franco PONTORIERI "" Giuseppe BOSELLI "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO EGILDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato S. MASTROBUONO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ALLEGRETTI, giusta delega in atti; Ricorrente Contro IND ZANUSSI SOC. P.A. in persona del suo procuratore speciale GIUSEPPE RANDI, IMP EDILE ANDIDERO DOMENICO SOC. R.L. in persona del suo legale rapp.te pro tempore DOMENICO ANDIDERO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell'avvocato SEGARELLI, difese dagli avvocati GIUSEPPE SERRA, GIOVANNI TARANTINI, giusta delega inatti; Controricorrenti nonché contro SAIM DI GRECO PIETRO SOC.; Intimatoe sul 2 ricorso n. 09305-94 proposto da:SAIM DI GRECO PIETRO SOC. in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te GRECO PIETRO, elettivamente domiciliata in ROMAVIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato L.GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATOREERARIO, giusta delega in atti; Controricorrente e ricorrente incidentale contro IND. ZANUSSI SOC. P.A. in persona del suo procuratore speciale GIUSEPPE RANDI, GRUPPO ANDIDERO FINANZ. IMM.RE S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore DOMENICO ANDIDERO, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell'avvocato U. SEGARELLI, difese dagli avvocati GIUSEPPE SERRA, GIOVANNI TARANTINI, giusta delega inatti; Controricorrenti al ricorso incidentale nonché contro GRECO EGILDO; Intimato avverso la sentenza n. 328-94 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 06-04-94;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19-04-96 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo CARNEVALE; udito l'Avvocato Sebastiano MASTROBUONO per delega dell'avv. Salvatore ERARIO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. Giovanni TARANTINI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE PALMIERI che ha concluso previa riunione dei ricorsi aisensi dell'art. 335 c.p.c.: rigetto di entrambi. Fatto La S.n.c. "S.A.Im. di Castoldi Elsa e C" con atto di citazione notificato il 19 ottobre 1978 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la S.p.a. Industrie Zanussi. Esponeva di aver stipulato il 30 gennaio 1978 un contratto preliminare con il quale la società convenuta aveva promesso di venderle un fabbricato sito in Bari alla via Oberdan 16-18, per il prezzo di L. 800 milioni da pagare alla firma del definitivo con dilazione da concordarsi; che la Zanussi si era impegnata a vendere l'immobile libero da ipoteche e da diritti di terzi a qualsiasi titolo, garantendo in particolare che la parte commerciale dell'immobile si sarebbe resa libera entro novanta giorni; che invece i 12 aprile 1978 i mandatario della Zanussi, l'ing. Egidio Greco, aveva comunicato che ciò non sarebbe stato possibile; che, dopo alcuni rinvii, la Zanussi aveva manifestato l'intenzione di risolvere il contratto. La Soc. S.A.Im. chiedeva l'esecuzione specifica del contratto preliminare ed il risarcimento dei danni. La S.p.a. Industrie Zanussi si costituiva in giudizio e deduceva di avere dato mandato a vendere l'immobile all'ing. Egidio Greco con lettera del 4.10.1977, in cui erano specificamente fissate le condizioni da offrirsi all'acquirente tra cui "il prezzo di L. 800 milioni da versarsi in unica soluzione" e la consegna dell'immobile all'acquirente "come sta e giace, comprese le servitù attive e passive ed ogni altro onere esistente conosciuto e sconosciuto"; che nel preliminare erano richiamate le lettere d'incarico della Zanussi al Greco; che, in ordine al prezzo, era stata però fissata nel preliminare la possibilità di dilazione del pagamento subordinata all'approvazione da parte del legale rappresentante della soc. Zanussi, autorizzazione mai rilasciata. La Soc. Zanussi chiedeva di poter chiamare in causa il Greco; nel merito chiedeva che fosse respinta la domanda della soc. S.A.Im. e, in via riconvenzionale, la risoluzione del preliminare, per fatto e colpa della S.A.Im. o del Greco con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni. Il Tribunale, con ordinanza collegiale del 10 luglio 1981, autorizzava la chiamata in causa del Greco. Il Greco si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilità ed irritualità della propria chiamata in causa; nel merito deduceva di avere correttamente adempiuto al mandato conferitogli. Con atto di citazione notificato il 4 novembre 1981 la soc. Zanussi conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la Soc. S.A.Im. e l'ing. Greco per l'annullamento del contratto preliminare. I due giudizi venivano ritenuti. Si costituiva in giudizio anche l'impresa edile Andidero Domenico S.r.l. - che nel frattempo aveva acquistato dalla Zanussi l'immobile - in adesione alle ragioni della Zanussi ed avendo interesse nella causa, in quanto la trascrizione giudiziale della domanda della S.A.Im. pregiudicava il suo diritto. In corso di causa la Soc. Andidero chiedeva ed otteneva il sequestro giudiziario di tutti i libri contabili e documenti della S.A.Im. al fine di dimostrare l'esistenza di uno stretto collegamento tra la stessa ed il Greco. La Società attrice mutava la denominazione sociale in "S.A.Im. di Pietro Greco e C." s.n.c.. Il Tribunale, con sentenza dep. il 19 novembre 1991: - rigettava la domanda della Soc. S.A.Im.; - accoglieva le domande delle Soc. Zanussi ed Andidero e, per l'effetto, dichiarava inefficace nei loro confronti il contratto preliminare del 30 gennaio 1978 intercorso tra la s.n.c. S.A.Im. e l'ing. Greco; - convalidava il sequestro giudiziario del 23 marzo 1982. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza dep. i 6 aprile 1994, pronunciando sugli appelli proposti dall'ing. Egidio Greco e dalla S.A.Im. di Greco Pietro e C. S.n.c. e sugli appelli incidentali proposti dalla Industrie Zanussi S.p.a. e dall'impresa edile Andidero Domenico S.r.l.; - ordinava la restituzione ai legittimi proprietari dei beni sequestrati in data 23 marzo 1982; - rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dalle società Zanussi e Andidero nei confronti della S.A.Im. e del Greco; - rigettava per il resto gli appelli principali proposti dalla Soc. S.A.Im. e dal Greco e l'appello incidentale proposto dalla soc. S.A.Im. e gli appelli incidentali proposti dalle Soc. Zanussi e Andidero; - provvedeva sulle spese come in dispositivo. La Corte: - rigettava le eccezioni dell'ing. Greco di illegittimità, inammissibilità ed infondatezza della sua chiamata in causa; - rigettava le eccezioni della S.A.Im. di inammissibilità ed improponibilità di tutte le avverse domande, in relazione alla clausola nel rogito Zanussi - Andidero del 3.4.1981, per cui la Zanussi si sarebbe disinteressata del giudizio e l' Andidero avrebbe tenuta indenne la controparte da qualsiasi responsabilità; - riteneva il contratto 4.10.1977 concluso tra la Zanussi e l'ing. Greco un "mandato rigido o specifico", che non riconosceva al mandatario alcuna attività discrezionale; che il Greco, stipulando il preliminare 30.1.1978, aveva esorbitato dai limiti del mandato; - escludeva l'approvazione implicita, da parte della Zanussi, del predetto contratto preliminare; escludeva la ratifica del contratto medesimo; - (riassumendo quanto esposto in sentenza, fog. 17-21) rilevava, a seguito di un fitto scambio di lettere tra le parti e di una nuova proposta della S.A.IM. con lettera 30.9.1978 del Greco alla Zanussi, una nuova proposta della Zanussi con lettera 24.1.1979, accettata sia dalla S.A.IM. che dall'ing. Greco, che instaurava un nuovo rapporto che comportava il superamento del precedente; che il successivo accordo non aveva avuto concreta attuazione ed in ogni caso non era stato oggetto di impugnativa nella specifica sede di appello, avendo la S.A.IM. ed il Greco accentrato tutte le loro censure sulle questioni riguardanti il preliminare 30.1.1978; che, pertanto, la sentenza impugnata andava confermata sul punto, restando assorbita ogni questione in ordine all'eccepito conflitto di interessi tra l'ing. Greco e la soc. Zanussi; - escludeva che, nella specie, potesse applicarsi la normativa in tema di nullità parziale del contratto e di conservazione della parte di contratto no colpita da nullità; - riteneva che - data la declaratoria di inefficacia del contratto 30.1.1978 nei confronti della Zanussi - nessuna censura poteva essere mossa in relazione al contratto di vendita dell'immobile in data 3.4.1981 dalla Zanussi alla Andidero; - riteneva corretta la convalida - censurata dalla S.A.IM. - del sequestro giudiziario dei documenti disposto con ordinanza del 3.3.1982; che - considerato in pratica raggiunto lo scopo per il quale il sequestro era stato disposto - andava disposta la restituzione dei documenti, - riteneva i capitoli, della non ammessa prova testimoniale e per interrogatorio, irrilevanti, ovvero in contrasto con gli scritti esibiti ed ininfluenti, mentre altri capitoli riproponevano fatti risultanti dai documenti prodotti; - rilevava che solo formalmente non era stata riportata in dispositivo la statuizione, enunciata in motivazione, di rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dalle società Zanussi e Andidero; - anche per le ragioni già esposte, in relazione ad analoghi motivi di impugnazione prospettati dalla S.A.IM., rigettava i motivi dedotti dall'ing. Greco : il primo, con il quale era eccepita la illegittimità ed inammissibilità della sua chiamata in causa; il secondo, relativo al suo operato come mandatario; il terzo, per mancata estromissione dai giudizi riuniti, ritenuto una ripetizione del primo motivo; il quarto, relativo alla clausola del rogito Zanussi - Andidero del 3.4.1981; il quinto, con il quale si sosteneva la fondatezza di tutte le domande e conclusioni formulate dalla S.A.IM.; il sesto, con il quale venivano eccepite la improponibilità, la inammissibilità e l'improcedibilità delle domande della Zanussi nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva; il settimo, relativo alla sua (rigettata) domanda risarcitoria nei confronti delle società Zanussi e Andidero; l'ottavo, per la mancata pronunzia in dispositivo della reiezione della domanda risarcitoria della Zanussi; - rigettava infine il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalle soc. Zanussi e Andidero (ritenuto ultroneo il secondo motivo, essendo stata la domanda delle società accolta per un motivo assorbente; rigettato il terzo motivo con il quale veniva riproposta dalla Zanussi la domanda di risarcimento danni, rigettata dal Tribunale); accoglieva il primo motivo per la parte concernente le spese processuali di primo grado. Ricorre per cassazione la società S.A.IM. di Greco Pietro e C. deducendo sei motivi. Ha depositato memoria. Ricorre per cassazione Egidio Greco deducendo due motivi. Resistono con controricorsi - nei confronti della S.A.IM. e di Egidio Greco - il Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l. e le Industrie Zanussi S.p.a.. Hanno depositato memorie. Diritto I ricorsi vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso della società S.A.IM. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. La ricorrente sostiene - come già ha sostenuto in grado di appello - che le domande e le eccezioni proposte dalla Zanussi S.p.a. e dell'impresa Andidero sono inammissibili e improponibili ai sensi degli artt. 100 e 111 c.p.c., avendo le parti dichiarato, col rogito Zanussi - Andidero del 3.4.1981 di compravendita dell'immobile in questione: "L' Industria Zanussi S.p.a. revocherà il mandato ai difensori nominati nei giudizi e provvederà a liquidarne i compensi. La società acquirente assume su di sè tutte le conseguenze del giudizio, obbligandosi a sollevare da ogni effetto la Industria Zanussi S.p.a. che da oggi si disinteresserà della causa"; - che la Soc. Zanussi non aveva più interesse ad agire in giudizio ed invece intraprese addirittura un nuovo giudizio per l'annullamento del preliminare, mentre l'impresa Andidero - che aveva diritto di intervenire in giudizio, nello stato in cui si trovava, subentrando nella medesima posizione in fatto e in diritto già assunta dalla Zanussi - propose domande nuove e mai proposte fino al momento del rogito da parte della Zanussi; - che la Corte di Appello - ritenendo che la clausola inserita nel rogito era valida ed efficace solo nei rapporti tra le due parti contraenti mentre la S.A.IM. non aveva titolo per farla valere - si è posto, peraltro d'ufficio, il problema, di diritto sostanziale, della opponibilità verso terzi (la S.A.IM. ) della clausola contrattuale - mentre avrebbe dovuto risolvere il diverso problema, di natura processuale, attinente all'eccepito difetto di interesse ad agire della Zanussi - e non ha motivato in ordine alla inammissibilità delle nuove questioni tendenti ad ampliare il tema di decisione, oltre i limiti segnati dalla posizione della Zanussi. Rilevano il Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare s.r.l. e la s.p.a. Industrie Zanussi, controricorrenti: - la clausola contrattuale non limitava la legittimazione processuale della Zanussi, che rimaneva "parte", in base all'art. 111 c.p.c.; - in relazione al contratto del 30.1.1978 stipulato dal Greco nella asserita qualità di mandatario della Zanussi, questa era e restava titolare di ogni azione ed eccezione e l'alienazione dell'immobile non le faceva perdere la legittimazione e l'interesse che le erano propri, mentre la soc. Andidero, intervenuta nel giudizio in quanto acquirente dell'immobile, aveva autonomo interesse e legittimazione (e, quanto al secondo giudizio, interesse a chiedere il risarcimento dei danni alla contraente ed al mandatario per titoli ulteriori rispetto a quelli già dedotti in riconvenzionale nella causa pendente, anche perché l' Andidero con il patto contrattuale non aveva assunto su di sè i danni lamentati dalla Zanussi per l'inadempienza della S.A.IM. e del Greco). Il motivo non è fondato. A norma dell'art. 111 c.p.c. primo comma, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie; a norma dell'art. 111 c.p.c. terzo comma, in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo. Se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso. Nella specie (v. in "svolgimento del processo") non vi su estromissione dell'alienante, subordinata alla sua richiesta ed al consenso del successore a titolo particolare e della controparte. Vi fu pertanto un "perpetuatio legitimationis" della parte originaria s.p.a. Zanussi ) mentre intervenne il successore a titolo particolare (impresa Andidero ) - che ha tutti i poteri e le facoltà proprie della parte (cfr. Cass. 8.6.1983 n. 3931; 18.10.1985 n. 5131) - rispettivamente pertanto legittimati nella qualità e con un proprio interesse ad agire. È di tutta evidenza che non avevano e non hanno fondamento le eccezioni della attuale ricorrente, collegate alla cennata situazione processuale. In relazione alla clausola del rogito Zanussi - Andidero del 3.4.1981, la Corte di Appello - ritenendola valida ed efficace solo nei rapporti tra le parti contraenti (e tale pertanto da non potere esplicare alcun effetto nel processo) - ha reso una pronuncia corretta in sede logica e giuridica e sorretta da sufficiente e non contraddittoria motivazione. Con il secondo motivo la Soc. S.A.IM. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1711, 1388 c.c. e 115 c.p.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Sostiene che la Corte di Appello, condividendo apoditticamente la tesi del Tribunale, ha ritenuto che il contratto 4.10.1977 Zanussi Greco configurasse un "mandato rigido o specifico" e che il Greco avrebbe esorbitato dai limiti dell'incarico, soprattutto con riferimento all'impegno di liberare la parte commerciale dell'immobile dal conduttore nel termine di novanta giorni e dalla possibilità di pagare l'importo di lire 800 milioni non in un'unica soluzione, ma in parte con effetti cambiari a scadenza al massimo di mesi 12; - che, nel caso di mandato specifico, non può configurarsi eccesso di mandato quando, nonostante l'apparente difformità dalle istruzioni, sia stato comunque raggiunto lo scopo del mandato oppure sussistono difformità di lieve tenore; che - in applicazione particolare del generale principio della conservazione del negozio - nel caso invece di mandatario, che abbia agito fuori dei poteri e delle facoltà conferitegli, la sua attività, per la parte eccedente i limiti del mandato, non produce effetti nei confronti del mandante; che la Corte ha disapplicato i cennati principi, incorrendo nel denunciato vizio di motivazione; - che, dal contesto del mandato medesimo e dal comportamento posteriore della Zanussi, si evince con assoluta certezza che col preliminare Greco - S.A.IM., peraltro ratificato, lo scopo dell'incarico a vendere era stato sostanzialmente raggiunto, sicché la Corte avrebbe dovuto al più considerare le dette clausole - lievemente difformi dal mandato e non essenziali ai fini dell'economia generale del contratto - nulle e-o inopponibili alla Zanussi e non già considerare l'attività svolta dal Greco priva di ogni effetto giuridico. Il motivo non è fondato. Per giurisprudenza di questa Corte le indagini dirette ad individuare la volontà del mandante ed i conseguenti limiti del potere conferito al mandatario, nonché a stabilire se vi sia stato in concreto eccesso nell'esecuzione del mandato, costituiscono accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua ed adeguata motivazione (cfr. Cass. 2.9.1982 n. 4793; 6.6.1977 n. 2329; 30.6.1969 n. 2379; 4.5.1964 n. 1063). Questa Corte ha altresì affermato che la verifica della conformità dell'atto - allo scopo ed agli interessi perseguiti dal mandante - non è neanche necessaria qualora, in caso di mandato "rigido o specifico", il mandatario si discosti dalle specifiche istruzioni ricevute, compiendo un atto non corrispondente all'espressa volontà del mandante (Cass. 28.11.1981 n. 6353). Nella specie la Corte di Appello ha ritenuto: - dall'esame della lettera 4.10.1977 che la Zanussi conferì all'ing. Greco un mandato a vendere con rappresentanza (in nome e per conto) alla specifica condizione che l'acquirente versasse alla mandante, in un'unica soluzione, la somma di lire 800 milioni; che l'acquirente doveva acquistare l'immobile "come sta e giace, comprese le servitù attive e passive eventuali, ed ogni altro onere esistente, conosciuto e sconosciuto"; - che dalla società mandate furono poste delle precise condizioni alla vendita dell'immobile e quindi all'attività del mandatario, non riconoscendo a questi in pratica, alcuna attività discrezionale; - che, pertanto, era corretta la valutazione del primo giudice, che aveva qualificato il contratto come "mandato rigido o specifico", sicché il mandatario non poteva assolutamente discostarsi dai limiti fissati nella lettera di incarico. È accertamento del giudice del merito che, sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. In ordine alle conseguenze, la Corte di Appello ha escluso che potesse applicarsi la normativa in tema di nullità parziale del contratto e di conservazione della parte di contratto non colpita dalla nullità, rilevando che la inconciliabilità tra le parti in causa aveva riguardato non singole e specifiche clausole ma tutto il contratto globalmente considerato e che comunque il contrasto in ordine alla sola clausola concernente le modalità di pagamento del prezzo (trattandosi di cifra di notevole entità) sarebbe stato già di per sè sufficiente per invalidare l'intero contratto. Il che significa che la Corte del merito ha accertato e ritenuto che la specifica condizione di pagamento in unica soluzione - fissata nella lettera di incarico 4.10.1977 al mandatario - costituiva un elemento essenziale del contratto da stipulare. Tale da invalidare - se violata - l'intero contratto. Trattasi, parimenti, di apprezzamento del giudice del merito, che, sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. Non sussistono conclusivamente i denunciati vizi di motivazione e violazione e-o falsa applicazione delle indicate norme di diritto. Con il terzo motivo la Soc. S.A.IM. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e segg. c.c., 1712 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che la Corte di Appello - respingendo le doglianze della S.A.IM., secondo cui la Zanussi aveva ratificato il preliminare, avendo risposto, alla comunicazione 4.2.1978 dell'avvenuta esecuzione del mandato, con lettera del 6.4.1978, con un ritardo eccessivo che aveva comportato l'approvazione implicita -: - ha violato l'art. 1712 c.c.; dacché la Corte, adducendo la "lontananza della Società venditrice", non ha motivato ed ha considerato una circostanza irrilevante, mentre avrebbe dovuto prendere unicamente in considerazione "la natura dell'affare" e sarebbe pervenuta all'opposta conclusione e, considerando che la S.A.IM. con lettera del 29.3.197 aveva chiesto condizioni ancora più favorevoli di pagamento, ha considerato una circostanza ancora più significante; - ha violato i principi giuridici in materia, escludendo la possibilità di una ratifica tacita del preliminare, per i quale è prevista la forma scritta a pena di nullità (Cass. 1989-n. 2406; 1988-n. 3714; 1981-n. 3718), ed ha pure ignorato le acquisizioni processuali, da cui emergeva la ratifica in forma scritta del preliminare da parte della Zanussi (racc. 6.4.1978 inviata all'ing. Greco; comparsa di risposta 19.12.1978 con la quale la Zanussi chiedeva la risoluzione del contratto). Il motivo non è fondato. La Corte di Appello ha motivato, dacché ha escluso la sostenuta approvazione ex art. 1712 c.c. del concluso contratto preliminare, considerando la lontananza della Soc. venditrice e altresì la consistenza del contratto. Va comunque rilevato che, per giurisprudenza di questa Corte, la norma dell'art. 1712 c.c. - secondo cui il ritardo del mandante, nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, importa approvazione dell'atto compiuto dal mandatario, anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato - opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario, sicché la suddetta approvazione tacita non può essere invocata dai terzi interessati, quale equipollente della ratifica disciplinata dagli artt. 1398 e 1399 c.c. (cfr. sent. 18.3.1977 n. 1077; 18.6.1982 n. 3732; 18.12.1990 n. 11975). In relazione alla ratifica, esattamente la Corte di Appello ha rilevato che, trattandosi di un preliminare di vendita immobiliare, era necessario l'atto scritto (cfr. art. 1399 primo comma c.c. "... con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso"). rilevano le soc. controricorrenti che la tesi della controparte è stata solo quella della "ratifica tacita ai sensi dell'art. 1712 2 co. c.c. e che pertanto è questione nuova, sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale improponibile, quella della intervenuta ratifica espressa, che deriverebbe dalla domanda di risoluzione del contratto, proposta in via riconvenzionale dalla Zanussi con la comparsa di risposta, e dal tenore della racc. 6.4.1978 inviata all'ing. Greco. In relazione alla detta racc. 6.4.1978 la Corte di Appello con la motivazione che figura in sentenza ha escluso che la racc. medesima, inviata all'ing. Greco, esprimesse - come sostiene la ricorrente - la volontà "in via scritta e formale di far proprio il preliminare sia pure con alcune precisazioni". La Corte, di seguito alla ritenuta necessità per la ratifica dell'atto scritto, ha rilevato che, con detta racc. la Zanussi aveva puntualizzato che la vendita dell'immobile avrebbe dovuto effettuarsi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, indipendentemente dal fatto che fosse occupato in parte da inquilini e che l'importo di lire 800 milioni si sarebbe dovuto versare in unica soluzione. Pertanto inequivocabilmente la Zanussi non si limitava ad alcune precisazioni ma rifiutava il preliminare così come stipulato dall'ing. Greco. In relazione alla comparsa di risposta del 19.12.1978 - cui non fa riferimento la sentenza impugnata in relazione alla questione della ratifica in forma scritta del contratto preliminare da parte della Zanussi - deve ritenersi la questione - con assorbimento di ogni altra deduzione delle parti - affatto nuova in questa sede e pertanto inammissibile, non potendosi proporre in sede di legittimità nuovi temi d'indagine (che riguarderebbero nella specie, il tenore della comparsa e la sottoscrizione della parte) che postulino accertamenti non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 28.4.1990 n. 3594). con il quarto motivo la soc. S.A.Im. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1965 c.c., 112 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che la Corte di Appello, facendo un lungo "excursus" del "fitto scambio di lettere fra le parti" ha esaminato la "nuova proposta" 24.1.1979 della Zanussi ed ha aggiunto che anche tale successivo accordo non avrebbe trovato attuazione "per ostacoli frapposti dalla S.A.IM." ; che la sentenza impugnata, in parte qua, è affetta da vizio di extrapetizione nonché da vizi logici e giuridici; - che trattasi di inutile argomentazione su un tema estraneo alla causa; - che, per di più, la Corte ha illogicamente attribuito alla proposta transattiva 24.1.1979 natura di nuovo contratto preliminare, sostitutivo del precedente; che nessuna novazione si realizzò, sicché nel prosieguo del giudizio le parti continuarono a dibattere le opposte tesi in relazione al preliminare 30.1.1978, il quale rimaneva l'unica fonte contrattuale tra le parti. Il motivo non è fondato e per altra parte è inconferente. La Corte di Appello ha concluso l'indagine alla quale si riferisce il motivo in esame (sent. fog. 17 - 21) rilevando "... e, in ogni caso, questo nuovo accordo non è stato oggetto di impugnativa in questa specie sede di appello, avendo la S.A.IM. ed il Greco accentrato tutte le loro censure sulle questioni riguardanti il preliminare 30.1.1978. La impugnata sentenza, pertanto, va confermata sul punto...". Non sussiste la dedotta extrapetizione, che presuppone un provvedimento diverso da quello richiesto, per mutamento della "causa petendi" ovvero del "petitum" (cfr., tra le tante, Cass. 10.4.1986 n. 2504; 5.2.1987 n. 1138). Il giudice di appello non ha fondato la decisione sul nuovo accordo (che, per altro, non ebbe concreta attuazione; v. in "svolgimento del processo"), poiché la S.A.IM. e il Greco, come ha rilevato la Corte, accentrarono le loro censure sul preliminare 30.1.1978; poiché le parti, come ha rilevato la ricorrente medesima, continuarono a dibattere in relazione al preliminare 30.1.1978. Con conseguente inconferenza del motivo in esame, relativo ad argomentazioni che non confortano la deciosine impugnata. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1394 - 1395 c.c. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene: - che la Corte di Appello, pur ritenendo assorbita ogni questione in ordine all'eccepito conflitto di interessi, tra l'ing. Greco e la Zanussi, ha desunto tale conflitto di interessi "non solo dalla documentazione esibita... ma anche dai comportamenti effettivi posti in essere dal Greco nel tormentato rapporto con la Zanussi" ; che la decisione è illogica e non congruamente motivata; - che l'attuale ricorrente aveva rilevato in prime cure che legittimato ad eccepire il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. era soltanto il rappresentato e non altri; che pertanto nella specie tale contestazione è inammissibile, dacché, non proposta dalla Zanussi, non poteva essere sollevata successivamente dalla ditta Andidero; - che l'eccezione è altresì infondata, dacché, dato il tenore del mandato a vendere, deve escludersi, anche in via di ipotesi teorica, la configurabilità di qualsiasi conflitto di interessi tra mandante Zanussi ) e mandatario Greco). Rilevano le Soc. controricorrenti che le valutazioni della Corte di appello non sono state decisive, stante il dichiarato assorbimento di ogni questione in ordine al conflitto di interessi; che le notazioni della Corte, nel complessivo contesto argomentativo, assumono un rilievo marginale, "ad abundantiam". Il motivo è parimenti inconferente. La Corte - che, come rileva la ricorrente medesima, ha ritenuto complessivamente assorbita ogni questione in ordine all'eccepito conflitto di interessi tra l'ing. Greco e la soc. Zanussi, facendo riferimento a risultanze documentali (il che, per altro, costituisce valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità) - ha rilevato il conflitto in questione "ad abundantiam" rispetto all'eccesso di mandato (v. sub. secondo motivo). Orbene, com'è noto, ai fini dell'impugnazione con ricorso per cassazione, le argomentazioni "ad abundantiam" contenute in sentenza, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità - anche se erronee - ove (come nella specie) non abbiano avuto alcun riflesso determinante sul dispositivo. Le dette argomentazioni, non avendo avuto efficacia determinante sulla decisione, non possono portare, comunque svolte, alla cassazione della sentenza (cfr., tra le tante, Cass. 19.6.1981 n. 4018; 19.8.1982 n. 4679; 25.6.1985 n. 3846). Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 secondo comma c.p.c. e l'omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che con l'atto di appello lamentò che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere, perché ammissibili e rilevanti, le prove orali, per interrogatorio dei legali rappresentanti della Zanussi e della Andidero e dei testi, formulate con comparsa istruttoria 27.11.1979, con successiva comparsa di "controdeduzioni istruttorie" e verbale di causa 27.5.1985; che nuova prova fu formulata nell'atto di appello; - che la Corte di Appello di respinto l'istanza con motivazione insufficiente, ritenendo alcuni capitoli "irrilevanti" (quelli articolati all'udienza del 27.5.1985), altri in contrasto con gli scritti esibiti, oltre che ininfluenti (quelli articolati nell'atto di appello), altri che riproponevano fatti risultanti dai documenti prodotti (quelli articolati nella comparsa del 27.11.1979); - che è stato violato il "diritto alla prova", che la legge garantisce alle parti ed è riconducibile all'art. 24 - secondo comma Cost. e, per recente giurisprudenza, non possono non considerarsi le deduzioni istruttorie che potrebbero indurre ad una diversa decisione. Il motivo non è fondato. La prova è ammessa previa risoluzione delle questioni sulla "ammissibilità" e sulla "rilevanza" della prova stessa 8v. gli artt. 178 secondo comma c.p.c. e 187 quarto comma c.p.c.). Ritenere la prova dedotta irrilevante - in relazione alle risultanze istruttorie ed alla sufficienza delle medesime (in relazione nelle specie alla sufficienza delle risultanze documentali dell'eccesso nella esecuzione del mandato, come risulta dal contesto della sentenza impugnata - è certamente valutazione di merito. Orbene, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio può tradursi in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame o della contraddittorietà della motivazione, se i fatti dedotti erano tali da poter costituire i punti decisivi della controversia, fatti dalla cui diversa considerazione o dalla cui considerazione omessa dal giudice del merito poteva discendere "con certezza" una diversa decisione. È necessario cioè che la risultanza processuale non esaminata sia tale da invalidare - con giudizio di certezza e non di mera probabilità - l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, sicché la "ratio decidenti" venga a trovarsi priva di base (cfr., tra le altre, Cass. 16.3.1981 n. 1459; 26.7.1983 n. 5141; 4.12.1987 n. 9023). D'altra parte la denunzia del vizio di motivazione richiede la specificazione, sia pure in maniera sintetica, degli elementi di causa il cui esame sarebbe stato omesso oppure insufficientemente o contraddittoriamente compiuto, in modo da rendere possibile l'accertamento della loro decisività. Poiché questa Corte, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, deve essere in grado di compiere il controllo demandatole solo sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, non essendole consentite indagini integrative (cfr. Cass. 25.3.1987 n. 1898; 9.2.1989 n. 796; 22.3.1993 n. 3356). È evidente pertanto che non costituisce utile censura l'affermazione della violazione del "diritto alla prova". nella specie non sussiste la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto indicate. In base ai rilievi che precedono, deve ritenersi sufficiente e non contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata. Con il primo motivo il ricorrente Egildo Greco deduce la violazione e-o falsa applicazione degli artt. 100 - 106 c.p.c., 1388 - 1704 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene che merita censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di Appello - sulla base delle emergenze processuali - pronunciato la estromissione del ricorrente dal processo per difetto dei presupposti della sua presenza in causa; - che, sotto il profilo logico e giuridico, non può ritenersi adeguata e corretta la motivazione del giudice del merito, in ordine alla eccepita carenza di "legitimatio ad causam" e "ad processum" ovvero del difetto di condizione dell'azione, essendo stata ritenuta necessaria la presenza in causa dell'attuale ricorrente per chiarire i rapporti tra le parti, e perciò inammissibile perché riconducibile ad esigenze istruttorie, e non potendosi attribuire al ricorrente la soggettività passiva del rapporto giuridico controverso e dovendosi altresì escludere nella fattispecie ogni e qualsiasi ipotesi di responsabilità solidale o di litisconsorzio sostanziale o processuale. Il motivo non è fondato in base ai rilievi che seguono. Certamente non è ammissibile - come rileva il ricorrente - una presenza in causa riconducibile solo ad esigenze istruttorie. Epperò (essendo stato denunciato un errore "in procedendo" è consentito a questa Corte l'esame diretto ed in piena autonomia degli atti del processo) risulta dalle sentenze di primo e secondo grado: a) - La Soc. Zanussi, costituitasi in giudizio, propose domanda riconvenzionale per sentir dichiarare risolto il preliminare "per fatto e colpa della S.A.IM. 0 dell'ing. Greco non condanna al risarcimento del danno". Il Tribunale (in motivazione) ritenne che non potesse essere accolta la domanda di risarcimento proposta dalla Zanussi "sia perché non aveva provato in alcun modo il "quantum", sia perché obiettivamente non vi era neanche prova dell'"an", atteso che la Zanussi aveva venduto l'immobile un paio di anni più tardi per un prezzo maggiore di quello originariamente pattuito che aveva coperto anche la svalutazione nel frattempo intervenuta". b) La Corte di Appello ritenne la ritualità della chiamata in causa dell'ing. Greco con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (sent. 30.10.1981 n. 5736; 9.5.1978 n. 2254) e - dolendosi sia la S.A.IM. che il Greco, co l'ottavo motivo delle rispettive impugnazioni, del rigetto solo in motivazione della domanda Zanussi di risarcimento dei danni - ne fece menzione nel disposto della sentenza: "b rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalle società Zanussi e Andidero nei confronti della S.A.IM. e del Greco". È certo che una domanda di risarcimento - che postulava i relativi accertamenti in ordine alla pretesa responsabilità - fu proposta anche nei confronti del Greco il quale assunse pertanto la qualità di parte con la relativa legittimazione ed interesse a contraddire e ad impugnare. Il che esclude la estromissione dal processo, della cui mancanza il ricorrente si duole con il motivo in esame. Ogni altra deduzione rimane assorbita. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e-o falsa applicazione degli artt. 112 - 115 - 132 - 277 c.p.c.; 1388 - 1711 - 1712 - 1359 - 1394 - 1395 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene che va censurata l'impugnata sentenza per la ritenuta inefficacia del controverso contratto preliminare - ritenuta per l'asserita esorbitanza dai limiti di un mandato apoditticamente definito rigido e specifico e per un accordo transattivo asseritamente intervenuto tra le parti - in base ad un convincimento erroneo come risulta dalla inadeguata ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia e dai molteplici errori logico giuridici della sentenza (vizi di ultrapetizione; omesso esame di eccezioni in senso proprio, in relazione a fatti costitutivi della pretesa fatta valere dalla S.A.IM.), "vale a dire"; 1) - la condizione cui era sottoposta la dilazione di pagamento del prezzo di compravendita (approvazione da parte di Giovanni Del Pra proc. della Soc. Zanussi, venditrice) e la condizione cui veniva subordinata l'efficacia dell'accordo transattivo del 24.1.1979 non venuto ad esistenza per il mancato avveramento della condizione; 2) - la rinuncia della Soc. S.A.IM. a far valere le asserite clausole esorbitanti circa la difformità e la libertà dell'immobile e circa la dilazione del pagamento del prezzo; 3) - la ratifica del preliminare, intervenuta tra l'altro ex art. 1712 c.c.; 4) - la riconosciuta rispondenza del preliminare al mandato; 5) - la denegata ammissione del mezzo istruttorio richiesto dalla Soc. S.A.IM. diretto a provare la consapevolezza della soc. Zanussi dell'impegno assunto dalla ditta Preverin, di liberare i locali commerciali dell'immobile posto in vendita, e trasfuso dal mandatario nel preliminare; 6) - esclusione "ex actis" di ogni e qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; 7) - la colposa carenza di indicazione espressa nel mandato di specifiche istruzioni, per il rappresentante, di precisi e dettagliati limiti invalicabili dell'attività gestoria; 8) - la inopponibilità ex art. 1711 c.c. alla soc. mandante delle ritenute clausole esorbitanti da parte della provvisoria acquirente, vincolando le medesime, a tutto concedere, solo in mandatario, fermo restante l'obbligo della rappresentante di fornire la prestazione principale in cambio del corrispettivo pattuito; 9) - la inidoneità di siffatte clausole esorbitanti ad invalidare il negozio nella sua incertezza; 10) - la carenza probatoria avversa, circa il condizionamento (per effetto delle asserite clausole esorbitanti) della volontà delle parti contraenti in sede di stipula del negozio controverso; 11) - l'inadempimento colpevole della Soc. Zanussi che solo in data 21.9.1980, in forza di sentenza del Tribunale di Bari del 7.6.1980 passata in cosa giudicata, era in grado di cancellare la trascrizione Greco - Zanussi del 1974. Il motivo non è fondato, in base ai rilievi che seguono. Va rilevato che gran parte delle questioni proposte nei punti elencati risultano già esaminate in relazione al ricorso proposta dalla S.A.IM.; ricorso proposta parimenti per vizi della motivazione per violazione e falsa applicazione dei medesimi artt. indicati, insieme, nella intitolazione del motivo in esame. Sarà richiamato quanto già rilevato in relazione al ricorso della Soc. S.A.IM.. Figurano ancora nella prima parte del motivo in esame la dedotta violazione e-o falsa applicazione degli artt. 132 e 277 c.p.c. (e dell'art. 1359 c.c.: v. sub punto 1) ed il riferimento a non precisati vizi di ultrapetizione ed all'omesso esame di non precisate eccezioni in senso proprio (questioni evidentemente riproposte nei singoli punti). Pertanto i cennati riferimenti e deduzioni, di per sè generici, non consentono una disamina distinta, rispetto ai singoli punti elencati. Punto 1 - Fa riferimento alla "condizione" e deve pertanto ritenersi riferita al punto anche la dedotta violazione e-o falsa applicazione dell'art. 1359 c.c. Alla "approvazione" da parte di Giovanni Del Pra procuratore della Zanussi fa riferimento la sentenza impugnata (fog. 15) in relazione all'esame del contratto preliminare 30.1.1978 per poi dedurne, "trattandosi di mandato rigido e specifico, che il mandatario non poteva assolutamente discostarsi dai limiti fissati nella lettera di incarico". È evidente che dalla Corte del merito risulta esclusa - con corretta motivazione - la diversa interpretazione del contratto preliminare prospettata dal ricorrente. Va qui richiamato quanto già rilevato in relazione al secondo motivo del ricorso S.A.IM.. All'"accordo transattivo" del 24.1.1979 fa riferimento la sentenza impugnata (fog. 20 - 21), rilevando che detto successivo accordo non aveva avuto concreta attuazione; non era stato oggetto di impugnativa e la S.A.IM. e il Greco avevano accentrato tutte le loro censure sulle questioni riguardanti il preliminare 30.1.1978. Va qui richiamato quanto già rilevato in relazione al quarto motivo del ricorso S.A.IM.. Va qui richiamato quanto già rilevato in relazione al quarto motivo del ricorso S.A.IM.. Punto 2 - Sostengono le Soc. controricorrenti che non esiste la prospettata "rinunzia". Il ricorrente fa riferimento ad "atto di invito" del 23-27 dic. 1979 ed al verbale in sede di precisazione delle conclusioni del 23.3.1985: ad atti pertanto anteriori alla sentenza di primo grado, depos. il 19.11.1991. nei nove motivi di appello del Greco esaminati dalla Corte (sent. fog. 28 - 30) non figura la dedotta rinunzia e tutto il contesto di detta sentenza esclude la dedotta rinunzia. Sarebbe rilievo assorbente ritenere nuova la questione in questa sede di legittimità e pertanto inammissibile. Comunque la dedotta questione risulta in base alla sentenza priva di fondamento. Punto 3 - Fa riferimento alla "ratifica" del preliminare ex art. 1712 c.c. e con riferimento alla comparsa di costituzione della Soc. Zanussi del 28.12.1978 (con la quale fu proposta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto). Va qui richiamato quanto già rilevato in relazione al terzo motivo del ricorso S.A.IM.. La Corte di Appello ha escluso "l'approvazione" ex art. secondo comma dell'art. 1712 c.c., con sufficiente e non contraddittoria motivazione, avendo considerato non solo la lontananza della soc. venditrice ma anche la consistenza del contratto. In relazione alla comparsa di costituzione (che dovrebbe rappresentare la ratifica in forma scritta del contratto preliminare di vendita immobiliare) - alla quale non fa riferimento la sentenza impugnata in relazione alla questione della detta ratifica ed alla quale non fanno riferimenti i motivi di appello del Greco (sent. fog. 28 - 30) - va parimenti ritenuta inammissibile la censura proposta dal Greco, per novità della questione, con assorbimento di ogni altra deduzione. Punto 4 - Per la "riconosciuta rispondenza" del contenuto del preliminare al mandato si fa riferimento alla comparsa Zanussi 28.12.1978 (e viene qui richiamato quanto rilevato in relazione al punto 3) ed alla - certamente irrilevante per la questione qui dedotta - ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Brindisi. Per altro la motivazione della sentenza impugnata (v. sub secondo motivo del ricorso S.A.IM. ) esclude la dedotta "rispondenza". Punto 5 - In ordine alla denegata ammissione del mezzo istruttorio - come precisa il ricorrente medesimo - richiesto dalla Soc. S.A.IM., e ritenendo che la questione sia stata già sottoposta al giudice di appello con il quinto motivo), va qui richiamato quanto rilevato in relazione al sesto motivo del ricorso S.A.IM., in particolare in relazione al punto decisivo della controversia. Orbene il ricorrente espone che il mezzo istruttorio era diretto a provare la "consapevolezza" della Soc. Zanussi dell'"impegno assunto" dalla ditta Preverin di liberare i locali commerciali. È di tutta evidenza che il capo di prova non concerne punto decisivo (valutazione che questa Corte deve compiere in relazione al denunciato vizio di motivazione), posto che l'impegno assunto poteva non essere mantenuto con tutte le conseguenze e non aveva certo la stessa valenza della consegna dell'immobile all'acquirente "come sta e giace", come specificato con la lettera di incarico all'ing. Greco. Pertanto non sussistono i denunciati vizi della motivazione e violazione e-o falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. Punto 6 - In relazione alle ipotesi di conflitto di interessi va qui richiamato quanto rilevato in relazione al quinto motivo del ricorso S.A.IM. e ribadita la inconferenza ovvero inammissibilità della censura, essendo le relative argomentazioni in sentenza "ad abundantiam". Punto 7 Ammettendo che la censura rientri tra quelle proposte con il quinto motivo di appello ne è evidente la inconsistenza, posto che, proprio per la specifica indicazione nella lettera di incarico del 4.10.1977 all'ing. Greco delle condizioni da offrirsi all'acquirente, il giudice del merito - con accertamento di fatto, sorretto da corretta e congrua motivazione, incensurabile in questa sede di legittimità - ha ritenuto il mandato, conferito all'ing. greco, "rigido o specifico", tale da non riconoscere al mandatario alcuna attività discrezionale. Va qui richiamato quanto rilevato in relazione al secondo motivo del ricorso S.A.IM.. Punto 8 - È stato testualmente riportato nella elencazione che precede. È sufficiente rilevare - come rilevando le soc. controricorrenti - che il richiamo all'art. 1711 c.c. è improprio. A norma del primo comma dell'art. 1711 c.c. il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. E nella specie la Corte del merito ha escluso la ratifica. Va qui richiamato quanto rilevato in relazione al secondo motivo del ricorso S.A.IM., con il quale fu denunciata la violazione e falsa applicazione anche dell'art. 1711 c.c., ed in relazione al terzo motivo del ricorso S.A.IM., circa la pretesa ratifica del preliminare. Punto 9 - In ordine alla idoneità, delle clausole esorbitanti, ad invalidare il negozio nella sua interezza, va qui richiamato quanto rilevato in relazione al secondo motivo del ricorso S.A.IM.. La Corte di Appello - è bene ripeterlo - ha escluso che potesse applicarsi la normativa in tema di nullità parziale. Nè l'attuale ricorrente, nè la S.A.IM. con il proprio ricorso hanno dedotto la violazione e-o falsa applicazione dell'art. 1419 c.c.. La Corte di Appello ha ritenuto che, specie la clausola relativa al pagamento del prezzo anche in considerazione della sua entità, riguardava il contratto nella sua globalità - ossia riguardava la funzione economica propria del contratto e pertanto ne costituiva elemento essenziale - ed ha ritenuto che "sarebbe (stata) già di per sè sufficiente per invalidare l'intero contratto". È apprezzamento di fatto del giudice del merito che, sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. Punto 10 - È questione - ammesso che sia stata proposta al giudice del merito - che, così come proposta, non è fondata. Nella specie non si tratta di un contratto in relazione al quale si ponga la questione, tra le parti contraenti, se il contratto sia nullo totalmente ovvero investito da nullità parziale (artt. 1418 - 1419 c.c.). nella specie la volontà contrattuale di una parte (venditrice) si tradusse in un mandato che il giudice del merito ha ritenuto "rigido o specifico", dal quale il mandatario non poteva assolutamente discostarsi; il giudice del merito ha altresì ritenuto che il mandatario, stipulando il preliminare 30.1.1978, esorbitò dai limiti fissati nella lettera di incarico (sent. fog. 15). Orbene nel caso di mandato con rappresentanza e superamento dei limiti fissati, gli effetti nei confronti del terzo sono quelli degli artt. 1398 - 1399 c.c. nella specie è stata esclusa la ratifica del mandante ed il Tribunale con la propria sentenza non ha pronunciato la nullità del preliminare ma ne ha dichiarato la inefficacia nei confronti delle soc. convenute. la Corte di Appello ha confermato la sentenza rilevando appunto che l'eccesso di mandato "comportava la mancata produzione di effetti nella sfera giuridica della suddetta mandante dell'atto compiuto da esso mandatario e cioè del preliminare 30.1978 (Cass. 28.11.1981 n. 6353)" (sent. fog. 20). Pertanto il punto in esame non costituisce utile censura. Punto 11 - Si riferisce a quanto risulta in sentenza (sent. fog. 18 - 19) a circa la trascrizione di una domanda giudiziale del 1974 del Greco nei confronti della Zanussi. Va qui richiamato quanto rilevato in relazione al quinto motivo del ricorso S.A.IM.. Avendo la Corte ritenuto assorbita ogni questione in ordine all'eccepito conflitto di interessi tra l'ing. Greco e la Soc. Zanussi e dovendosi ritenere le argomentazioni in sentenza "ad abundantiam", è inconferente il motivo in esame (così come il quinto motivo del ricorso S.A.IM.). Vanno, conclusivamente, rigettati entrambi i ricorsi. Ricorrono giusti motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese di questo giudizio. P.Q.M La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa totalmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 aprile 1996.