Cass_17_5_99_4800 Cassazione civile, SEZIONE III, 17 maggio 1999, n. 4800 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco BILE Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANDINI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA CLIVO DI CINNA 215, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO TRETTI, difeso dall'avvocato L'INNOCENTE GIULIO C, giusta delega in atti; Ricorrente contro BIESSE SRL; Intimata avverso la sentenza n. 1286-96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 27-09-96 e depositata il 14-11-96 (R.G. 1778-94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22-01-99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN; udito l'Avvocato Giorgio TRETTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto notificato il 15.9.1993, Ugo Bandini esponeva di aver svolto, su incarico della S.r.l. Biesse, attività di intermediazione per la conclusione di un contratto di factoring tra la S.r.l. Bimec, cliente della predetta società, ed il Monte dei Paschi di Siena; deduceva che il contratto era stato concluso, per un importo di L.400.000.000, ma che la S.r.l. Biesse non aveva provveduto al pagamento del compenso per l'attività di intermediazione, fatturato il 9.7.1993; conveniva pertanto la predetta società davanti al Tribunale di Parma, per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 8.42 1.053. La convenuta restava contumace. Il tribunale accoglieva la domanda. Pronunciando sull'appello della S.r.l. Biesse, al quale aveva resistito il Bandini, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 14.11.1996, lo accoglieva e rigettava la domanda, condannando l'appellato alle spese del grado. Considerava la Corte che non spettava al Bandini il compenso per l'attività di intermediazione, poiché il predetto non era iscritto nel ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della legge n. 39 del 1989, nè nell'albo degli intermediari finanziari previsto dalla legge n. 1 del 1991, e che la mancata iscrizione ai suddetti albi determinava la nullità del rapporto ed escludeva il diritto al compenso. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Bandini sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Non ha svolto difese in questa sede la S.r.l. Biesse. Diritto 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto nullo il contratto ed insussistente il diritto al compenso sul rilievo che il Bandini, come intermediatore finanziario, non aveva provato di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alle suindicate disposizioni. Sostiene che il citato ari. 2, comma 2, non prevede l'iscrizione nel ruolo per gli intermediatori in affari finanziari. Il ruolo è infatti distinto in tre sezioni (una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso), nessuna delle quali prende in considerazione gli intermediatori in affari finanziari. Soggiunge che solo con la legge 7 marzo 1996 n. 108 l'attività di mediazione e di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro e che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 1.1. Il motivo non è fondato. Dispone l'art. 2, comma 1, della legge n. 39 del 1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253, concernente la disciplina del la professione di mediatore) che presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. Stabilisce ancora il comma 2 che il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11. Ed ulteriori distinzioni sono state stabilite, in conformità a quanto previsto dalla legge, che siffatto potere riservava alle norme regolamentari, con il D.M. 21 dicembre 1990 n. 452, recante il regolamento di attuazione della legge. Stabilisce infatti l'art. 3 del detto regolamento che, oltre alle tre sezioni previste dall'art. 2, comma 2, della legge (relative agli agenti immobiliari, agli agenti merceologici ed agli agenti con mandato a titolo oneroso), il ruolo si articola in una quarta sezione, indicata con la lettera d), destinata agli agenti in servizi vari, nella quale vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle tre sezioni precedenti. Per effetto dell'integrazione compiuta, in attuazione di specifica previsione della legge, dal regolamento, l'obbligo di iscrizione al ruolo per mediatori risulta quindi generalizzato, stante il carattere residuale della quarta sezione, nella quale sono pertanto ricompresi anche gli intermediatori finanziari, intendendo per tali i soggetti che svolgono attività di intermediazione per la conclusione di contratti di finanziamento. Non vale argomentare in contrario dalla istituzione di un apposito albo per gli intermediatori finanziari ad opera della successiva legge n. 108 del 1996, potendosi porre, in relazione a tale sopravvenuta disciplina, soltanto un problema di abrogazione, per incompatibilità, della previgente normativa, mediante la previsione di uno specifico albo. Risulta quindi corretta, alla stregua della normativa vigente all'epoca di svolgimento del rapporto per cui è causa, la statuizione della corte d'appello, che ha ritenuto soggetto ad iscrizione anche l'intermediatore finanziario, ed ha quindi negato il diritto al compenso, in difetto di prova dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 39 del 1989. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, concernente l'attività di intermediazione mobiliare, deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto applicabile tale normativa agli intermediatori finanziari, poiché la legge riguarda esclusivamente i promotori di servizi finanziari, e cioè i soggetti che propongono attività di investimento di capitali in valori mobiliari, e non già i soggetti che si interpongono nella concessione di finanziamenti. 1.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza della corte d'appello è fondata su un duplice ordine di argomentazioni, rispettivamente incentrate sulla legge n. 39 del 1989 e sulla legge n. 1 del 1991. Ora, poiché la statuizione della corte d'appello risulta autonomamente sorretta dal richiamo alla disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, invano censurato con il primo motivo, il ricorrente non ha interesse a censurare l'ulteriore argomentazione posta dalla corte d'appello a sostegno della sua pronuncia, incentrata sulla legge n. 1 del 1991. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, poiché l'intimata non ha svolto difese in questa sede. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22.1.1999. Nota Redazionale - In generale, nel senso che al mediatore non iscritto nel ruolo non spetta il compenso, Cass. 15 aprile 1998 n. 3803, Foro it., 1998, I, 2133, con nota di Scoditti. Nota L'art.2, comma 1, della legge n.39 del 1989 relativo alla regolamentazione della professione di mediatore, stabilisce che presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o hanno intenzione di svolgere tale attività anche solo occasionalmente o in modo discontinuo. Articolandosi il ruolo in quattro sezioni, si prevede che nella quarta siano ricompresi anche gli intermediari finanziari, intendendosi per tali i soggetti che svolgono attività di intermediazione per la conclusione di contratti di finanziamento. Per tale la Corte Suprema ha confermato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva ritenuto soggetto ad iscrizione anche l'intermediatore finanziario, negando così il diritto al compenso in difetto di prova di iscrizione. Nello stesso senso cfr. Cass, 15 aprile 1998 n.3803, in Giust. civ. Mass., 1998, 503; Cass, 26 maggio 1999 n.5107, in Giust. civ. Mass., 1999, 1171, le quali sottolineano la natura professionale dell'attività di mediatore prevista dalla l. n. 39 del 1989. L'iscrizione in apposito ruolo richiede infatti determinati requisiti di cultura e competenza, ed è condizione necessaria per vantare il diritto al compenso.