Cass_15_7_02_10233 Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza del 15 luglio 2002 n. 10233 sulla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio in caso di giudizio risarcitorio per infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di un edificio in condominio La massima L'azione di uno dei condomini che, proprietario dell'appartamento sottostante al lastrico e danneggiato dalle infiltrazioni dallo stesso provenienti per difetto di manutenzione, intenda ottenere l'ordine d'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause del danno, va proposta nei confronti del condominio in persona dell'amministratore, poiché tutti i condomini rispondono di tale danno secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. Il proprietario o titolare del diritto d'uso esclusivo del lastrico solare può essere chiamato in giudizio a titolo personale solo ove ponga impedimenti non altrimenti superabili all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino deliberata dagli altri obbligati, ma solo per vietargli i comportamenti ostruzionistici od ordinare l'indispensabile cooperazione, non al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei detti lavori che costituisce un'obbligazione comune e non sua personale La sentenza REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere - Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 
Brunella Carlo, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Adriana 11, presso lo studio dell'avvocato Ugo Giurato, che lo difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro Centra Rita; - intimata - avverso la sentenza n. 989/98 del Tribunale di Velletri, depositata il 29/08/98; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Settimj; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 700 c.p.c. al pretore di Velletri, Rita Centra, proprietaria d'un appartamento nell'edificio condominiale di via Cimabue n. 9 in Colleferro, premesso che dal terrazzo sovrastante il proprio appartamento provenivano infiltrazioni d'acqua e che detto terrazzo era di pertinenza del condomino Carlo Brunella, chiedeva ordinarsi a quest'ultimo ed all'amministratore del Condominio di far eseguire i lavori necessari ad evitare le dette infiltrazioni. 
In corso di causa i lavori venivano eseguiti, onde il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese di causa. 
Avverso tale decisione il Brunella proponeva appello contestando che fosse cessata la materia del contendere e ribadendo l'eccepito difetto di legittimazione passiva, onde chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. 
Resisteva la Centra chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale onde, riconosciuta fondata la propria domanda, l'appellante fosse condannato al pagamento delle spese del giudizio. 
Con sentenza 29.8.98, il tribunale di Velletri rilevato che all'udienza del 21.5.91, avanti al pretore, il Brunella aveva preso atto di quanto deliberato dal Condominio in ordine ai lavori di totale rifacimento del terrazzo ed aveva consèguentemente rinunciato all'eccezione processuale relativa alla mancata notifica della citazione al Condominio; ritenuto che, alla luce di tali circostanze, dovesse reputarsi corretta la decisione adottata dal pretore con ordinanza 28.5.91 di qualificare l'azione proposta come denunzia di danno temuto; ritenuto che il diverso pretore, al quale era stata successivamente affidata la causa, avesse erroneamente risolto la questione qualificando il ricorso ex art. 700 e compensando le spese per cessata materia del contendere; ritenuto che l'eccezione sollevata dall'appellante circa il proprio difetto di legittimazione passiva fosse priva di fondamento, essendo il Brunella proprietario della cosa da cui proveniva il pericolo - rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava il Brunella a rimborsare alla Centra la somma di lire 600,000 da costei anticipate per l'esecuzione dei lavori, nonchè a rifonderle le spese relative al secondo grado di giudizio, dichiarando compensate quelle del primo. 
Avverso tale sentenza Carlo Brunella, con un unico articolato motivo, proponeva ricorso per cassazione cui faceva anche seguire memoria. 
L'intimata non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di giudicato e di onere probatorio; violazione delle norme processuali in tema d'interesse ad agire, di legittimatio ad causam e d'integrità del contraddittorio; segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., 2697 c.c., nonchè degli att. 100, 101 e 102 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 nn., 3, 4 e 5 c.p.c. Violazione dell' art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 350 n. 4 c.p.c. - si duole che il tribunale abbia irrazionalmente affermato la propria legittimazione passiva, elidendo l'eccezione di giudicato esterno sollevata con riferimento alla decisione del giudice conciliatore di Colleferro n. 24 del 24.3.92 emessa inter partes proprio sul profilo della non appartenenza ad esso ricorrente, ma al Condominio di via Cimabue 9, del terrazzo in questione; che abbia completamente omesso di vagliare tale eccezione legittimamente formulata anche nell'atto di appello principale; che abbia omesso di rilevare come la rinuncia all'eccezione processuale di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio risultasse esclusivamente collegata all'impegno di quest'ultimo d'eseguire le necessarie ed urgenti opere di manutenzione del terrazzo alle quali, evidentemente, non sarebbe stato obbligato qualora detto bene non fosse stato comune; che abbia omesso d'esaminare le risultanze della richiamata decisione del giudice conciliatore di Colleferro le quali, ove correttamente valutate, avrebbero indotto a provvedere d'ufficio all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio indipendentemente da qualsivoglia comportamento processuale tenuto da esso ricorrente innanzi al pretore; che non abbia motivato il disatteso valore probatorio e vincolante inter partes della detta decisione 24/92. 
Il motivo è fondato per quanto di ragione. 
Sin dal giudizio svoltosi innanzi al giudice conciliatore di Colleferro - il quale risulta aver correttamente deciso sul punto con la sentenza 31.12.91, il cui giudicato interno giustamente è stato invocato in causa - il Brunella ebbe ad eccepire, a fronte della pretesa della Centra d'ottenerne la condanna all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni, il proprio difetto di titolarità passiva (se pure erroneamente qualificato difetto di legittimazione passiva) in ordine al diritto ex adverso azionata, eccezione ancora sollevata innanzi al pretore e, da questi non delibata, dedotta a principale motivo dell'appello proposto innanzi al tribunale di Velletri. 
Tale eccezione era ed è del tutto fondata, giusta le ripetute pronunzie di questa Corte, anche a Sezioni Unite, sul punto (recentemente. Cass. 11.9.98 n. 9009, 29.4.97 n. 3672, 7.12.95 n. 12606, 17.5.94 n. 4816). 
Poichè, infatti, il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto d'uso esclusivo, ex art. 1226 c.c. 
Pertanto, non solo i detti condomini sono i soggetti nei confronti dei quali va necessariamente proposta l'azione dell'un d'essi che, proprietario dell'appartamento sottostante al lastrico e danneggiato dalle infiltrazioni dallo stesso provenienti per difetto di manutenzione, intenda ottenere l'ordine d'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle cause del danno, ma anche di tale danno rispondono tutti, in quanto obbligati inadempienti all'onere di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. id est i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo - onde la domanda di risarcimento dei danni va proposta nei confronti del Condominio in persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini obbligati, compreso il proprietario o titolare del diritto d'uso esclusivo del lastrico. 
Quest'ultimo può essere chiamato in giudizio a titolo personale solo ove frapponga impedimenti non altrimenti superabili all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino deliberata dagli altri obbligati, ma al fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti d'indispensabile cooperazione, non al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei detti lavori che, come evidenziato, costituisce un'obbligazione comune e non sua personale. 
Tale difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio nessuno dei vari giudici che si sono occupati della vicenda ha tenuto presente o correttamente valutato: non il primo pretore, che, con il provvedimento immediato, ha ordinato al Brunella, in una al pur non citato Condominio, l'esecuzione dei lavori; non il secondo pretore che, con la sentenza di primo grado, pur avendo correttamente rilevato il difetto di legittimazione passiva (rectius, come già evidenziato, di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio), non ne ha tratto le dovute conseguenze e, nel frattempo essendo stati i lavori già eseguiti dal Condominio, ha erroneamente ritenuto cessata la materia del contendere tra le parti Centra e Brunella e compensato le spese del giudizio; non il tribunale, che, con la sentenza di secondo grado, ha erroneamente affermato e ribadito la legittimazione passiva (rectius come sopra) del Brunella in quanto "titolare del terrazzo da cui proviene il pericolo" ed ancora in quanto "egli è il proprietario della cosa da cui proviene il pericolo". 
È ben vero che il tribunale sembra essersi posto in qualche modo il problema d'un'opposizione del Brunella all'esecuzione dei lavori, tuttavia alla soluzione di tale problema non ha collegato la decisione sulla titolarità del rapporto dal lato passivo in capo al Brunella e, comunque, a tale soluzione è pervenuto con motivazione del tutto erronea; in vero, ha desunto la sussistenza dell'opposizione non da concrete prove acquisite, bensì da illazioni prive di logica, come il fatto che nei confronti del Brunella fosse stato proposto l'originario ricorso, quasi la domanda dell'attore costituisse di per se stessa prova della dedottavi responsabilità del convenuto, e dalla forzatura d'una dichiarazione a verbale con la quale il legale del Brunella rinunziava alla chiamata in causa del Condominio, coerente invece all'averne l'amministratore dichiarato in udienza la concreta intenzione di provvedere ai lavori di sua esclusiva competenza. 
Ha errato, dunque, il tribunale, dopo aver correttamente censurato la sentenza pretorile nella parte in cui v'era stata dichiarata cessata la materia del contendere, nel ritenere, decidendo su questione preliminare ed assorbente, la sussistenza in capo al Brunella della titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e, pertanto, rigettato l'appello dallo stesso proposto ed accolto l'appello incidentale proposto dalla Centra, laddove avrebbe dovuto, viceversa, accogliendo il primo e rigettando il secondo, respingere le originarie domande della Centra nei confronti del Brunella e regolare conseguenzialmente le spese. 
Le altre censure prospettate con l'esaminato motivo restano assorbite. 
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata per le ragioni sopra svolte e la causa, di conseguenza, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica in diversa sezione del medesimo tribunale di Velletri, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE 
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del tribunale di Velletri. 
Così deciso in Camera di Consiglio il 30.1.2002. 
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 LUGLIO 2002