Cassazione civile, SEZIONE II, 15 maggio 2000, n. 6234 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere - Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA25, presso GARDIN, difeso dall'avvocato NAPOLITANO VINCENZO, giusta delega in atti; - ricorrente –contro SERGIO VITO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 25, presso GARDIN, difeso, per proc. spec. del Dott. Pasquale SANTOMAURO, Notaio in Oderzo, rep. n. 94999, del 2-3-98,dall'avvocato TOMMASI GABRIELI PANTALEO; - controricorrente -avverso la sentenza n. 699-97 della Corte d'Appello di LECCE,depositata il 28-11-97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21-12-99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO; udito l'Avvocato Vincenzo Napolitano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Carlo Calabro, con atto di citazione notificato il 31 maggio 1989, convenne Vito Luigi Sergio innanzi al Tribunale di Lecce, per sentirlo condannare a risarcirgli i danni che assumeva di avere sofferto perché il convenuto, in parziale permuta di altra autovettura di maggior valore gli aveva ceduto, in data 30 dicembre 1988, un'autovettura che, contrariamente alla assicurazione dal Sergio, il quale aveva indicato anno 1985 come anno di immatricolazione, era risultata immatricolata nel 1984 ed, inoltre, aveva manifestato numerosi e gravi vizi. Il convenuto si costituì in giudizio per resistere alla domanda, che fu rigettata dall'adito Tribunale, il quale ritenne l'attore decaduto dalla garanzia pretesa. Il Calabro impugnò la sentenza, ma la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza resa il 28 novembre 1997, ha rigettato l'impugnazione, osservando che alla comunicazione telegrafica del 4 gennaio 1989, con la quale il compratore invitava il venditore ad un incontro "per problemi inerenti" all'autovettura cedutagli non poteva riconoscersi valore di denuncia, perché non denunciava alcun vizio, e che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la semplice assicurazione del venditore che l'autovettura era esente da vizi non era sufficiente a far ritenere che lo stesso avesse occultato i vizi e, quindi, ad esonerare il compratore dalla denuncia, ai sensi dell'art. 1495, co. 2 , cod. civ. , essendo a tal fine, necessaria l'attuazione di artifici od espedienti atti a mascherare i vizi ed a renderne più difficile il riconoscimento. Nè, ad avviso della corte di merito, poteva attribuirsi valore di occultamento del vizio alla circostanza della non veritiera indicazione dell'anno di immatricolazione dell'autovettura. Quanto, poi, al dedotto riconoscimento dei vizi, che il venditore avrebbe operato, il giudice d'appello ha rilevato il difetto di prova, ritenendo inammissibile la prova per testi al riguardo richiesta, per l'estrema sua genericità in ordine ai vizi riconosciuti. Analoghe considerazioni si potevano fare in ordine ad un preteso impegno del venditore ad eliminare i vizi, senza trascurare il rilievo di inammissibilità della relativa domanda, siccome domanda nuova, non consentita in grado d'appello. Per la cassazione di tale sentenza il Calabro propone ricorso, affidandosi a tre motivi. Il Sergio resiste con controricorso. Diritto Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1490, 1492, 1494 cod. civ. , adducendo che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare sulla principale censura mossa con l'atto di appello alla sentenza del primo giudice, censura che evidenziava l'erronea qualificazione dell'azione esercitata. Questa, invero, ad avviso del ricorrente, doveva essere qualificata come azione generale di inadempimento del contratto e di risarcimento del danno, anziché come azione di garanzia, poiché la garanzia per vizi è un rimedio che non si sostituisce all'ordinaria azione contrattuale d'inadempimento, ma ne rafforza gli effetti, con specifico riferimento al contratto di vendita. Ne conseguirebbe che esso acquirente sarebbe esonerato dall'onere della prova della tempestiva denuncia dei vizi. Senonché, la corte di merito avrebbe omesso del tutto l'esame di tale questione, rilevando, peraltro in violazione dell'art. 1494 cod. civ. , applicabile anche in caso di esercizio dell'ordinaria azione contrattuale di inadempimento, che non era stata data la prova della conoscenza dei vizi da parte del venditore. La censura, per taluni aspetti confusa e di non agevole comprensione, è destituita di fondamento. Correttamente il giudice d'appello ha inquadrato l'azione esercitata dal Calabro nell'ambito delle azioni di garanzia per vizi concesse al compratore dagli artt. 1492 e sgg. cod. civ. , tra le quali v'è quella di risarcimento danni prevista dall'art. 1494 come azione concorrente od alternativa rispetto all'actio redhibitoria ed all'actio quanti minoris, che possono più propriamente definirsi come tipiche e tradizionali azioni di garanzia, previste dall'art. 1492 cod. civ.. Per vero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, in caso di compravendita, l'azione contrattuale d'inadempimento va regolata, non già secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e sgg. cod. civ. , bensì secondo la disciplina speciale prevista dagli artt. 1492 e sgg. cod. civ. , che per notevoli aspetti è caratterizzata da specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale, in particolare dall'onere, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 cod. civ. sia quella di risarcimento danni prevista dall'art. 1494 cod. civ. , di denunciare i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta (artt. 1495 cod. civ. ). Esattamente, dunque, l'impugnata sentenza ha ritenuto di dovere preliminarmente verificare se il compratore non fosse decaduto dalla garanzia per avere omesso di denunciare tempestivamente la mancanza di qualità ed i vizi lamentati. E tale verifica, una volta eseguita con esito negativo, impediva il ricorso alla presunzione di colpa del venditore con riferimento alla conoscenza dei vizi, prevista dall'art. 1494 cod. civ. , che il ricorrente invoca in evidente contrasto con la sua stessa tesi di fondo, secondo cui sarebbe stata esercitata un'ordinaria azione di inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e sgg. cod. civ.. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e sgg. cod. civ. nonché omessa e-o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che l'impugnata sentenza, per un verso esclude l'esistenza della prova che il Sergio abbia tenuto comportamenti idonei ad occultare i vizi dell'autovettura, per altro verso disattende la richiesta di prova testimoniale sulla ritardata consegna dei documenti, implicitamente escludendo che tale ritardo fosse finalizzato ad impedire all'acquirente di rendersi conto del mendacio del venditore in ordine all'anno di immatricolazione dell'autovettura. La censura è fondata. L'impugnata sentenza, indubbiamente corretta nell'escludere che fosse stato provato l'occultamento dei vizi veri e propri, non essendo sufficiente l'assicurazione, da parte del Sergio, che l'autovettura non presentava vizi ed essendo, invece, necessaria la prova della messa in opera di artifici ed espedienti idonei a mascherare i vizi e a renderne più difficoltoso l'accertamento, risulta, al contrario, carente nella motivazione quando affronta lo stesso problema con riferimento alla qualità promessa dell'anno di immatricolazione dell'autovettura. Al riguardo, la corte di merito si limita a sottolineare ancora una volta l'insufficienza del mendacio e trascura di accertare se il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione accessoria di consegnare i documenti relativi all'autovettura, prevista dall'art. 1477, ult. co. , cod. civ. , unitamente al mendacio, fosse oggettivamente e soggettivamente idoneo, ove accertato, ad impedire od a rendere più disagevole l'accertamento dell'anno effettivo di immatricolazione dell'autovettura. Col terzo motivo si lamenta, sotto diverso profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1494 e 1495, co. 1 e 2 , cod. civ. nonché omessa e-o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservandosi che erroneamente la Corte d'Appello ha negato valore di denuncia al telegramma del 4 gennaio 1989 ed alla lettera del 10 gennaio 1989 e valore di riconoscimento dei vizi alla dichiarata disponibilità del Sergio a "risolvere il problema" entro tre o quattro giorni. Quanto al problema della denuncia, ad avviso del ricorrente, in considerazione della funzione della denuncia, consistente nel rendere il venditore edotto delle intenzioni del compratore, ben può quest'ultimo limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, salvo a precisare in un secondo tempo natura ed entità dei vizi riscontrati. Ugualmente incongrua, se non contraddittoria, si rivelerebbe la motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova per testi relativa al riconoscimento dei vizi, non avendo, la corte di merito, considerato che la disponibilità a "risolvere il problema" dichiarata dal venditore non poteva che riguardare i vizi riscontrati sull'autovettura, dei quali l'acquirente lo aveva reso edotto. Risulterebbe, peraltro, contraddittorio riconoscere alla suddetta dichiarazione l'effetto di far sorgere una obbligazione contrattuale novativa di quella, legale, di garanzia e poi negare che essa si riferisce ai vizi riscontrati nell'autovettura. La censura è infondata con riferimento al primo profilo. Il negato riconoscimento del valore di denuncia al contenuto del telegramma ed, implicitamente, al contenuto della successiva lettera racc. non viola il consolidato e condiviso principio di diritto secondo cui non necessariamente la denuncia deve consistere in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res vendita, poiché, in considerazione della finalità della denuncia, consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, anche una denunzia generica può essere ritenuta idonea allo scopo. Ma è evidente che pur sempre di una inequivocabile denuncia di vizi deve trattarsi, poiché con essa il venditore dev'essere reso edotto che il compratore ha riscontrato, ancorché in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano, in modo apprezzabile, il valore. A tali principi si è correttamente attenuta la corte territoriale, quando ha escluso che gli atti indicati dal Calabro a sostegno della propria tesi potessero avere valore di denuncia, non potendovi riconoscere tale valore alla sollecitazione ad un incontro "per risolvere problemi inerenti vs. permuta Giulietta Tg. LE 11852". La relativa motivazione, corretta in diritto e priva di vizi logici, non può essere sottoposta a censure in sede di legittimità . Al contrario, fondata si rivela la censura sotto il secondo profilo, ancorché, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice d'appello non sia incorso nella denunciata contraddizione, poiché, come rivela la lettura della sentenza impugnata, non è la Corte d'Appello che attribuisce alla dichiarazione di disponibilità del Sergio a "risolvere il problema" entro tre o quattro giorni significato di obbligazione sostitutiva dell'obbligo di garanzia ex lege, ma è, viceversa, lo stesso appellante Calabro ad introdurre tale questione, che la Corte d'Appello interpreta come nuova, inammissibile domanda. La censura è fondata nella parte in cui evidenzia una superficiale lettura del secondo capitolo della prova testimoniale articolata dal Calabro, poiché, in effetti, il giudice d'appello si ferma al dato letterale della locuzione "definizione" della questione, senza porre tale locuzione in collegamento con la residua parte del capitolo stesso, nella quale vengono indicate circostanze che, se asseverate dai testi, sarebbero rilevanti al fine di accertare che il venditore dichiarò di essere a conoscenza dei vizi dell'autovettura, con la conseguenza che l'impegno a "risolvere il problema " entro tre o quattro giorni, ove accertato, poteva risultare più chiaro quanto all'oggetto. In definitiva, mentre il primo motivo del ricorso va rigettato, il secondo ed il terzo, quest'ultimo per quanto di ragione, vanno accolti e, pertanto, l'impugnata sentenza va cassata nei limiti dell'accoglimento, con rinvio della causa, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità , ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, che giudicherà tenendo conto dei rilievi formulati da questa Suprema Corte. P. Q. M La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso ed il terzo, per quanto di ragione; rigetta il primo motivo; cassa, nei limiti dell'accoglimento, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte l'Appello di Lecce. Così deciso in Roma, addì 21 dicembre 1999, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile. Nota Redazionale - In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 14 marzo 1975 n. 987, in Riv. dir. comm. 1977, II, 301; Cass. 14 giugno 1972 n. 1874. Nota Redazionale - In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 25 maggio 1993 n. 5878.