Cass_15_2_95_1600 Cassazione civile, SEZIONE II, 15 febbraio 1995, n. 1600 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE II CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Mauro SAMMARTINO Presidente" Antonio PATIERNO Consigliere" Italico Libero TROJA Rel. "" Vincenzo CALFAPIETRA "" Antonino ELEFANTE "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MICHETTI SESTO, nella qualità di procuratore della sig.ra Gloria Mc.Kai, tutrice di Michetti Diminco Desdemona, per procura NotarJosephine White, Notaio in San Francisco, elett.te dom.to in Roma,Via Baiamonti n. 4 presso lo studio dell'Avv. Oreste BisazzaTerracini; difeso dall'Avv. Giuliano Milia per delega a margine delricorsoRicorrentecontroRUSCITTI CONCETTA in D'AndreaIntimataper la cassazione della sentenza n. 441 della Corte d'Appello diL'Aquila del 3.7.90 - 26.9.90.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17.3.1994 dal Cons. Troja.Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Amirante cheha concluso per il rigetto. Fatto Sesto Michetti, quale procuratore di Gloria Mc Kai, a sua volta tutrice di Desdemona Diminco, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, Concetta Ruscitti. Secondo quanto ha premesso, il 9 luglio 1985, decedette a Pescara Margherita Michetti ved. Dowdall, lasciando sua unica erede Desdemona Diminco nata Michetti, residente in S. Francisco (U.S.A.). Da informazioni assunte presso il locale Banco di Roma, all'erede risultò che la defunta era intestataria del libretto di deposito a risparmio n. 43805, sul quale dal 31 marzo 1985 aveva la facoltà di operare Concetta Ruscitti, in virtù di delega conferitale dall'intestataria il 31 gennaio 1985. Il libretto bancario, con un saldo di L. 6.725, venne consegnato a Sesto Michetti, nella sua qualità, da Italo D'Andrea, marito della Ruscitti, il 7 ottobre 1985. Dalla copia fotostatica delle operazioni annotate sul libretto, risultò che la Ruscitti, successivamente al 31 gennaio 1985, aveva effettuato operazioni di prelievo e di versamento e che una notevole somma, ammontante a L. 17.435.225, "era rimasta come ultimo prelievo nelle mani della Ruscitti. La stessa, invitata da Sesto Michetti al rendiconto, dopo avere contestato il suo obbligo a renderlo come delegata, precisò che aveva effettuato tutte le operazioni con la preventiva approvazione della titolare del libretto, e che l'importo prelevato era stato consegnato alla interessata mentre era degente in clinica. Per tali premesse, l'istante ha chiesto che venga ordinato alla convenuta di rendere il conto e che la stessa venga condannata a restituirgli, nella sua qualità, la somma di L. 17.435.225" con gli interessi legali dal 30 aprile 1985. La Ruscitti ha resistito alla domanda assumendo che tutte le operazioni sono state eseguite dietro incarico della titolare del libretto, alla quale di volta in volta è stato consegnato il denaro prelevato per suo ordine e che l'ultimo prelievo, ammontante alla somma richiesta, è stato fatto il 10 aprile 1985, quando la Michetti era degente per gli esiti di un intervento al femore. Il Tribunale, con sentenza emessa il 14 luglio 1988 e confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila il 3 luglio 1990, ha rigettato la domanda. Il secondo giudice, nel respingere le doglianze mosse dall'appellante Michetti, ha precisato: che va confermata la qualificazione di mandato senza rappresentanza, data dal primo giudice al rapporto intercorso tra la defunta Michetti e la Ruscitti; che l'obbligo di rendere il conto deve essere adempiuto dalla seconda anche nei confronti degli eredi della mandante; che la circostanza riferita dalla Ruscitti, di avere consegnato la somma prelevata dal libretto bancario alla mandante, è plausibile non essendo tenuta la mandataria a nessuna prova rigorosa, tanto più se si tiene conto che non è stata avanzata nessuna ipotesi di appropriazione nei suoi confronti. Ha proposto ricorso per cassazione Sesto Michetti nella qualità, sulla base di un solo motivo. L'intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione. Diritto Il ricorso, proposto dal Michetti, merita accoglimento. Con l'unico motivo, lo stesso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1703 e segg. 1710, 1712, 1713 c.c.) ed omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Egli deduce che il secondo giudice si è limitato a confermare la sentenza di primo grado in ordine alla prova del rendiconto, perché ha ritenuto esauriente la dichiarazione della Ruscitti avente come oggetto l'ultima operazione di prelievo, senza considerare; che non si è dato conto di tutte le altre operazioni precedenti relative al mandato; che anche la consegna dell'importo dell'ultimo prelevamento e cronologicamente inaccettabile in base alle circostanze indicate dalla mandataria e smentite dai documenti acquisiti ma non presi in esame; che non sono state esaminate le altre questioni, perché ritenute assorbite. Il motivo è fondato. La Corte di merito, nel riesaminare la controversia sollecitata dall'appello proposto dal Michetti, per un verso ha ribadito correttamente sia la qualificazione del rapporto di mandato senza rappresentanza intercorso tra la defunta Michetti e la Ruscitti sia l'obbligo di quest'ultima di rendere il conto, nella qualità di mandataria, ex art. 1713 c.c., nei confronti dell'erede della mandante (Cass. 23 novembre 1979 n. 3672), per altro verso non ha dato sufficiente motivazione in ordine all'adempimento di tale onere da parte della Ruscitti. Giova premettere che, secondo quanto è stato chiarito in sede di elaborazione giurisprudenziale, l'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 713 c.c., di rendere il conto del suo operato, comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 c.c. Nel caso in esame, il secondo giudice ha ritenuto "obiettivamente plausibile", considerandola nel contempo prova esauriente, la circostanza riferita dalla Ruscitti, di avere consegnato la somma prelevata dal libretto bancario il 10 aprile 1985 alla mandante, in quel tempo degente in casa di cura. Con tale affermazione, non accompagnata da alcun chiarimento, il secondo giudice ha posto in essere due omissioni di non poco momento ai fini della decisione. Anzitutto non si è fatto carico di ricercare e stabilire se e come la mandataria abbia svolto la sua opera con riferimento al mandato ricevuto, nella sua interezza, e quindi con riferimento alle altre operazioni, diverse e precedenti a quella di prelievo del 10 aprile 1985. In secondo luogo, ha omesso di prendere in esame sia la documentazione acquisita agli atti dal Michetti, sia gli atti difensivi della controparte; elementi, indicati tutti dal Michetti come riscontro (negativo) della pretesa consegna dell'importo dell'ultimo prelevamento, fatta dalla Ruscitti nelle mani della mandante, prima del suo decesso. Il che integra il vizio di motivazione previsto dal n. 5 dell'art. 360 e pertanto, a norma dell'art. 383 c.p.c., la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella corte d'Appello di Roma. Il giudice di rinvio, qualunque sia per essere la decisione da adottare, dovrà tenere conto delle omissioni sopra segnalate; provvederà nel contempo alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M LA CORTE accoglie il ricorso, proposto da Sesto Michetti, quale procuratore di Gloria Mc Kai, a sua volta tutrice di Desdemona Diminco; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 17 marzo 1994.