Cass_13_6_97_5339 Cassazione civile, SEZIONE II, 13 giugno 1997, n. 5339 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Antonio PATIERNO Presidente" Franco PONTORIERI Consigliere" Antonio ELEFANTE "" Enrico SPAGNA MUSSO Rel. "" Mario FANTACCHIOTTI "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEZZOTTI ARCANGELO, PEZZOTI DOMENICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PINNARÒ, che li rappresenta e difende giusta delega in atti; ricorrenti contro DE BELLIS CECILIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIAPOLIBIO 15, presso lo studio dell'Avvocato MARIO LEPORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 980-94 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18-04-94;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del08-11-96 dal Relatore Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO; udito l'Avvocato MAURIZIO PINNARÒ difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato MARIO LEPORE difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con ricorso ex art. 1171 c.c. del 25 marzo 1985 Arcangelo e Domenica Pezzotti - premesso che erano proprietari di unità abitative site nell'edificio di via Cimarosa, 9 di Caivano eretto sul confine con il contiguo fondo di Cecilia De Bellis e sul quale, alla distanza di mt. 4,70 dal confine medesimo, si ergeva il fabbricato di questa; la De Bellis aveva di recente iniziato al costruzione, in quel "distacco", di un nuovo corpo di fabbrica, aggiunto a quello preesistente, a distanza inferiore a quella di mt. 10, fra le costruzioni, e prescritta dalle vigenti norme urbanistiche - chiedevano al pretore di Afragola che, previa sospensione dei "lavori", la De Bellis fosse condannata ad arretrare fino alla distanza legale la nuova fabbrica. Ordinata la sospensione dell'esecuzione delle nuove opere denunziate, il pretore rimetteva, per l'esame del merito della controversia, le parti dinanzi al tribunale di Napoli quale giudice competente per valore. Riassunta la causa, si costituiva la De Bellis, negando la fondatezza della avversa pretesa, e con sentenza del 27 febbraio 1990 il tribunale, in accoglimento della domanda, condannava la convenuta ad arrestare la nuova costruzione a mt. 10 dell'edificio dei Pezzotti. quel giudice - avendo considerato che: la disciplina edilizia vigente nel comune di Caivano prescrive una distanza di mt. 10 fra le costruzioni, l'edificio dei Pezzotti era già eretto sul confine, la De Bellis aveva costruito un primo corpo di fabbrica a mt. 4,70 dal confine comune - riteneva finalmente che nella nuova edificazione, aderente a quell'edificio, la convenuta non avrebbe potuto più giovarsi del diritto di "prevenzione" posto che la disciplina edilizia sopravvenuta consentiva la costruzione "in aderenza" solamente in caso di una preesistente "aderenza". Adita con il gravame della De Bellis, la corte di Napoli con sentenza dell'8 aprile 1994, in riforma della sentenza del tribunale, ha rigettato la domanda dei Pezzotti. In particolare, ha osservato la corte di merito: nella specie è certamente operante, avuto riguardo all'epoca della nuova edificazione della De Bellis, il p.d.f. del 1973; entrambi i fondi sono compresi nella zona u.c.i. per la quale la "tabella dei tipi edilizi" predispone "distanze minime dal confine: 0,0 - 5 minima: mt. 10"; onde le facoltà di costruire sul confine inedificato o a mt. 5 dallo stesso ed, in ogni caso la possibilità del prevenuto, conseguentemente a quella data al preveniente, di edificare sul confine, di costruire in aderenza alla fabbrica del preveniente medesimo atteso che, ove si ritenesse i contrario, dovendosi il primo arretrare di mt. 10, questo sopporterebbe per intero il "sacrificio" del "distacco"; giova in proposito la formula dell'art. 49 del regolamento edilizio allegato al p.d.f. ove, sotto l'intitolazione "specificazione sui volumi e sui distacchi" si dispone "i nuovi fabbricati, nonché gli ampliamenti e le modifiche di quelli esistenti, dovranno mantenere dai confini almeno le distanza minime e dovranno altresì distaccarsi dai fabbricati contigui secondo le prescrizioni di ogni zona.... (al quinto comma) comunque in nessun caso è consentito accostare i fabbricati alla proprietà altrui oltre la distanza minima dai confini fissata per la zona, sempre che non esistano le condizioni per la costruzione in aderenza che è consentita nei casi di preesistenza edilizia ovvero è prescritta nei casi di allineamento previsti dal precedente art. 48, ovvero nelle norme di zona"; la clausola finale risolve la questione nel senso della possibilità di costruire "in aderenza" avuto riguardo alla "tabella dei distacchi" predisposta perla "zona" interessata dalla controversia: la locuzione "preesistenza edilizia" non può non riferirsi alle fabbriche del vicino alle quali si intende "aderire" essendo priva di senso logico se riferita a quelle del nuovo costruttore nella misura in cui si consentirebbe la costruzione "in aderenza" solo se precedentemente utilizzata: deve, pertanto, ritenersi consentita la possibilità di "aderire" alla costruzione del vicino anche con corpi di fabbrica aggiunti a quelli preesistenti secondo la formulazione del 1 comma dell'art. 49 "nuovi corpi di fabbrica nonché ampliamenti e modifiche di quelli esistenti", questi nella specie identificabili nell'edificio eretto dalla De Bellis nel maggio 1973, prima della vigenza del p.d.f. e nel vigore dell'art. 873 c.c.; il nuovo corpo di fabbrica edificato dalla convenuta, in ampliamento di quello originario, realizza, secondo quanto riferito dal c.t.u., un'"aderenza" "perfetta" con l'edificio dei Pezzotti non esistendo intercapedini tra le opposte pareti, ma "incompleta" essendo quello eretto su pilastri che lasciavano completamente vuoto lo spazio sottostante; La formula dell'art. 877 c.c., a tenore della quale la nuova costruzione non deve creare intercapedini vietate non esclude che, come nella speciale due fabbriche non combacino per intero nel tratto in cui si fronteggiano nè osta il principio giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di costruzione in aderenza le costruzioni devono combaciare da uno dei lati in modo che non rimanga fra i muri uno spazio vuoto che lasci scoperte sia pure in parte le rispettive facciate avuto riguardo al fatto che il "vuoto", costituente il volume sottostante la nuova fabbrica, riproduce, lasciando "libero" da elementi costruttivi l'originario e pur legittimo distacco, secondo la previsione dell'art. 873 c.c., poi adibito a "sottopassaggio". Avverso la sentenza, con l'esposizione di tre motivi di doglianza, ricorrono per cassazione i Pezzotti resistiti dal controricorso della De Bellis. Diritto Esaminando le singole doglianze esposte nel mezzo di impugnazione, con il primo motivo di ricorso i Pezzotti, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. denunziano il vizio di omesso esame e valutazione su punti decisivi della controversia. Non avrebbe la corte di merito considerato la relazione del c.t.u. nella quale si era evidenziato che l'edificazione del corpo di fabbrica aggiuntivo era stata preceduta dalla demolizione di una porzione di balcone e di una scala, indispensabili per "aderire" al muro dell'edificio dei Pezzotti; la De Bellis per ottenere la concessione le licenze edilizie aveva offerto all'esame degli uffici competenti la medesima superficie di terreno nonché indicazioni e grafici non rispondenti al vero; dal prospettato redatto dai VV.UU. erano risultati eccedenti a quelle consentite la superficie e la volumetria. Un'attenta disamina della consulenza avrebbe certamente indotto il giudice dell'appello a "serie riflessioni" sugli inconvenienti originato dal "sottopasso" e non avrebbe consentito ad un "ribaltamento" della sentenza del tribunale. Il motivo va disatteso non essendo rese evidenti, nella sua esposizione, le connessioni negative con l'"iter" argomentativo che sorregge la pronunzia impugnata. Inoltr,e nella doglianza non si tiene conto dell'aver la corte di merito rivelato non essere stato oggetto di controversia la legittimità del "distacco", già esistente nella vigenza dell'art. 873 c.c., fra l'originario corpo di fabbrica della De Bellis e l'edificio dei appellati, attuali ricorrenti, e che questi stessi indicano essere stato nella misura, legittima avuto riguardo al vigente parametro dell'art. 873 c.c., di mt. 4,70. Con il secondo ed il terzo motivo di doglianza i Pezzotti, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunziano la violazione comunque l'errata applicazione degli artt. 873, 874, 875, 877 c.c. in relazione all'art. 49 del regolamento allegato al p.d.f. del Comune di Caivano nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. La corte territoriale, dopo aver rilevato che gli edifici compresi nella zona u.c.i. debbono avere un "distacco" di mt 10 e che in ogni caso è consentita la costruzione in aderenza, aveva poi affermato l'irrilevanza nella specie della "preesistenza edilizia" secondo la previsione dell'art. 49 pur dando atto che lo stesso impone il distacco anche agli ampliamenti di costruzioni già esistenti. Non avrebbe la corte di merito considerato che la nuova disciplina edilizia importava un "ampliamento" dei "distacchi" e no il loro "restringimento" di modo che se tra l'edificio di essi ricorrenti e l'originario corpo di fabbrica della De Bellis vi fosse stata una distanza di mt. 15 sarebbe stata possibile la riduzione a mt. 10 del "distacco" con l'ampliamento di quell'originario corpo di fabbrica. Inoltr,e in punto di ritenuta legittimità del "sottopassaggio" conseguente alla nuova edificazione dalla De Bellis, la corte aveva fatto due affermazioni: una, in fatto, con la quale aveva richiamato le constatazioni del c.t.u. in ordine all'aderenza "incompleta" del corpo di fabbrica aggiuntivo perché sorretto da pilastri aveva lasciato un vuoto sottostante e l'altra, in diritto, in relazione all'art. 877 c.c. secondo la quale non doveva indurre al contrario avviso la giurisprudenza a tenore della quale nelle costruzioni "in aderenza" queste devono "combaciare" in uno dei lati in modo che non rimangano tra i muri spazi che lascino scoperta sia pure in parte la relativa facciata. La corte non colo non si sarebbe avveduta della estraneità dell'art. 877 c.c. che somministra solamente la nozione di costruzione "in aderenza" ma neppure avrebbe considerato che l'aderenza fra le opposte facciate deve essere totale in ordine alla larghezza del muro aderito essendo consentito solo il superamento del livello del primo fabbricato. Le esposte censure non trovano consenso. Occorre considerare che ove i regolamenti edilizi stabiliscano certe distanze delle costruzioni dal confine non è consentita in linea di massima, con salvezza di concrete previsioni, la costruzione "in aderenza" o "in appoggio e l'operatività del principio di prevenzione. In particolare, quando il regolamento edilizio si limiti a fissare una certa distanza dal confine e nulla aggiunge sulla possibilità di costruire sul confine o in aderenza, dette facoltà debbono ritenersi precluse (in proposito anche cass. N. 3361-85). Nel caso in cui i regolamenti edilizi consentano la costruzione sul confine o in aderenza, come alternativa dell'obbligo di rispettare una determinata distanza con riferimento al confine, si versa in un'ipotesi del tutto analoga a quella dell'art. 873 c.c. e segg. Ne discende necessariamente l'operatività del principio di prevenzione in base al quale colui che costruisce per prima può farlo sul confine costringendo il prevenuto ad arretrarsi fino alla distanza legale o costruire "in aderenza". Nel caso in esame la corte di merito, sulla scorta della "tabella dei distacchi di zona" (dal confine: 0,0 - 5 minima: mt. 10) e dell'art. 49 del regolamento edilizio, vigenti in Caivano all'epoca della ulteriore edificazione della De Bellis, ha escluso che quella disciplina edilizia precludesse la possibilità di costruire sul confine ed in aderenza all'edificio del vicino, in concreto quello eretto dai Pezzotti, sul confine medesimo. Quel giudice ha esattamente considerato che l'art. 49 del regolamento, che al quinto comma, richiama la "tabella di zona", estende quelle facoltà agli "ampliamenti". Inoltre, la corte di merito, dandone compiuta ragione, ha correttamente escluso, come al contrario aveva ritenuto il primo giudice, la possibilità di costruire in "aderenza" nella sola ipotesi di una "preesistente" rilevando l'illogicit...', qui condivisa, della contraria proposizione di una possibilità di "aderenza" della nuova costruzione a quella del "vicino" solamente come "aderenza" ulteriore. Esattamente la corte territoriale ha richiamato l'art. 877 c.c. al fine di verificare la legittimità della nuova costruzione "in aderenza" ed ha coerentemente ritenuto "aderente" i nuovo corpo di fabbrica osservando che a tal fine non è necessario che le due costruzioni "combacino" interamente, per tutta l'estensione in cui si fronteggiano, essendo sufficiente che ove queste non aderiscano non si creino intercapedini vietate (in proposito anche cass. N. 4549-82). Nella specie, infatti, - come ha ritenuto il giudice del merito con un apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede perché compiutamente esposto - edificazione aggiuntiva della De Bellis, elevata rispetto al piano di campagna, aderisce a quella dei Pezzotti riproducendo con il sottostante "vuoto", utilizzato per l'assenza di elementi costruttivi a "sottopasso", l'originario "distacco", fra la porzione inferiore del muro dell'edificio dei "vicini" ed il muro del suo primo corpo di fabbrica e che, oltre a misurare mt. 4,70, così pur risultando conforme alla prescrizione dell'art. 873 c.c. vigente al tempo della prima edificazione, non realizza un'intercapedine, vietata, conseguente alla nuova, "elevata", costruzione "in aderenza". Concludendo, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti Pezzotti al pagamento, in favore della resistente De Bellis, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in L. 188.000, oltre L. 1.800.000 per onorari. Roma, l'8 novembre 1996