Cass_13_6_97_5335 Cassazione civile, SEZIONE II, 13 giugno 1997, n. 5335 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Francesco FAVARA Presidente" Franco PONTORIERI Consigliere" Giuseppe BOSELLI "" Alfredo MENSITIERI "" Giandonato NAPOLETANO Rel. "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCARELLI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALEGIULIO CESARE 78, presso l'avvocato RAFFAELLO PICARONE, che lodifende giusta delega in atti; ricorrente contro MINNUCCI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIACASSIODORO 19, presso l'avvocato ALESSANDRO PANSADORO, che la difende giusta delega in atti; controricorrente avverso la sentenza n. 2828-95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27-09-95;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del26-11-96 dal Relatore Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO; udito l'Avvocato Raffaello PICARONE difensore del ricorrente che ha chiesto in linea principale: integrazione del contraddittorio; e l'accoglimento del ricorso in via subordinata; udito l'Avv. Alessandro PANSADORO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per violazione delle norme sul contraddittorio; in subordine: rigetto del ricorso. Fatto Anna Minnucci, con atto di citazione notificato in data 25m aggio 1984, premesso che Alberto Lucarelli, proprietario dell'appartamento sito al pianoterra dell'edificio condominiale sito in Roma, alla via Battistini n.c. 230, aveva creato un vano nella colonna d'aria compresa tra una striscia di terreno antistante il suo appartamento e la soletta del sovrastante appartamento di essa attrice e che, inoltre, aveva aperto una finestra nel muro perimetrale del fabbricato, lo convenne innanzi al Tribunale di Roma per sentirlo condannare alla demolizione del vano ed alla chiusura della finestra, assumendo l'illegittimità di tali opere per contrasto con le norme del regolamento condominiale, con le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute e con quella dettata dall'art. 1120, cpv., cod. civ. a tutela del decoro architettonico del fabbricato condominiale. Avendo l'adito Tribunale rigettata la domanda, la Minnucci interpone gravame e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa il 14-7-27-9-1995, in riforma dell'impugnata sentenza, accolse la domanda, condannando il Lucarelli alla demolizione del manufatto costruito al di sotto del balcone della Minnucci ed alla chiusura della finestra aperta sul muro perimetrale del fabbricato, oltre al rimborso delle spese processuali relative al doppio grado del giudizio. Avverso tale sentenza il Lucarelli propone ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi ed illustrato con memoria. Resiste la Minnucci, che propone controricorso. Diritto Con la memoria ritualmente depositata il ricorrente segnala che dalla relazione sulla consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in grado di appello risulta che il suo appartamento è cointestato alla moglie Elena Talon, essendo stato da entrambi acquistato con atto pubblico di compravendita stipulato il 30 dicembre 1983, e che copia di tale atto fu dal C.T.U. allegato alla relazione. Pertanto, il Lucarelli eccepisce il difetto di contraddittorio, dovendo la domanda, in considerazione del suo oggetto, essere rivolta anche nei confronti della Talon. L'eccezione è ammissibile e fondata. Secondo il condiviso insegnamento di questa Corte, il difetto di contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario è deducibile e rilevabile anche d'ufficio in cassazione quando la relativa prova risulti da atti già acquisiti nel giudizio e sulla questione non si sia formato il giudicato (cfr. Cass. 8 giugno 1994, n. 5559). Nel caso in esame l'acquisto congiunto dell'appartamento da parte dei coniugi Lucarelli - Talon risulta dall'atto pubblico di compravendita segnalato dal ricorrente atto che, menzionato dal secondo C.T.U. nella sua relazione, è allegato al fascicolo di grado della Minnucci. La fondatezza dell'eccezione deriva dal rilievo che la domanda proposta dalla Minnucci è diretta alla chiusura della nuova finestra aperta nel muro perimetrale dell'edificio ed all'abbattimento della veranda creata nello spazio antistante l'appartamento dei coniugi Lucarelli - Talon, esattamente su di una striscia della parte che nel citato atto di compravendita viene definita "giardino" e che, essendo stata acquistata insieme all'appartamento, è anch'essa oggetto del diritto di comproprietà dei suddetti coniugi; sicché, la veranda costruita su quella striscia di "giardino" e è, per accessione, divenuta di proprietà, non solo del Lucarelli, ma anche della Talon. Nel corso della discussione la resistente ha opposto che la sentenza resa nei confronti del solo Lucarelli non sarebbe inutiliter data, poiché la domanda sarebbe stata rivolta solo nei suoi confronti, in quanto egli soltanto fu l'autore delle nuove opere. L'obbiezione non convince, poiché i provvedimenti richiesti dalla Minnucci (chiusura della finestra ed abbattimento della veranda) non possono essere eseguiti se non in danno anche dalla Talon, comproprietaria sia appartamento, cui la nuova finestra assicura luce e veduta, sia della nuova veranda e ciò si verificherebbe senza chela Talon sia stata messa nella condizione di partecipare al giudizio e contraddire alla domanda. Tale rilievo convince chela sentenza resa nei confronti del solo Lucarelli non sarebbe opponibile alla Talon. - In tal senso è costante la giurisprudenza di questa Corte, che, più volte, specie con riferimento all'azione volta alla demolizione di un immobile di proprietà di più soggetti, ha ritenuto sussistere l'esigenza del litisconsorzio necessario, poiché la pronuncia resa nei confronti di alcuni soltanto dei comproprietari non sarebbe opponibile agli altri (cfr. Cass. 9 settembre 1991, n. 9482; Cass. 21 agosto 1985, n. 4456). Il vizio del contraddittorio, verificatosi sin dal giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 354, co 1 , cod. proc. civ. avrebbe dovuto indurre il giudice d'appello a rimettere la causa al primo giudice, per cui tale provvedimento va preso in questa sede a norma dell'art. 383, ult. Co., cod. proc. civ., previa cassazione dell'impugnata sentenza. le ragioni della decisione, unitamente al rilievo del momento in cui l'eccezione è stata sollevata, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali relative all'intero giudizio. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, casa l'impugnata sentenza e rinvia la causa al primo giudice, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative all'intero giudizio. Così deciso in Roma, addì 26 novembre 1996, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile.