Cassazione civile, SEZIONE II, 13 gennaio 1995, n. 381 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg. Magistrati: Dott. Filippo VERDE Presidente" Aldo MARCONI Consigliere" Vincenzo CARNEVALE Rel. "" Renato SANTILLI "" Ugo RIGGIO "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LANTERNA EDITRICE S. R. L. E GIANNI MASSARO; elettivamente domiciliati in Roma Via G. D. Romagnosi 1-B c-o l'avv. Giovanni Meliadò che lidifende per delega a margine del ricorso. Ricorrenti contro HOECHST ITALIA S. P. A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Prevesa 11 c-o l’avv. Antonio Sigillò che la difende con l'avv. Gerardo Broggini per delega a margine del controricorso. Controricorrente contro CORATTI ROBERTO; elettivamente domiciliato in Roma Via Prevesa 11 c-o l’avv. Antonio Sigillò che lo difende con l'avv. Gerardo Broggini per delega a margine del controricorso. Controricorrente per la cassazione della sentenza 1596-90 della Corte di Appello diRoma del 6-4-90 - 24-4-90. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del5-5-1994 dal Consigliere Relatore Dott. Carnevale. Udito per i resistenti l'Avv. Antonio Sigillò che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il P. M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Lo Cascio che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto di citazione, notificato il 16 e 19 luglio 1985 la Lanterna Editrice S. r. l. e Gianni Massaro convenivano in giudizio, innanzi a Tribunale di Roma, la Hoechst Italia S. p. a. e Roberto Coratti. Esponevano che, in seguito alle insistenze e rassicuranti garanzie fornite dal Coratti, la Lanterna Editrice aveva acquistato dalla Hoechst con contratto del 1 giugno 1983 una macchina fotocopiatrice INFOTEC 1-9018 e la società venditrice aveva accettato in permuta per il valore di lire 700. 000 una fotocopiatrice K-I-1101 in precedenza acquistata dal Massaro; che la nuova fotocopiatrice aveva presentato difetti di funzionamento, che non erano stati eliminati dagli interventi dei tecnici della Hoechst; che il Massaro d'altra parte aveva continuato a ricevere solleciti di pagamento dell'assistenza tecnica relativa alla fotocopiatrice data in permuta. La Lanterna Editrice chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto "per fatto e colpa" della società convenuta e la condanna in solido dei convenuti alla restituzione del prezzo pagato e dei canoni di manutenzione corrisposti nonché al risarcimento dei danni. Il Massaro chiedeva dichiararsi che nulla era dovuto alla Società convenuta. Entrambi gli attori chiedevano la condanna della Società convenuta al pagamento di un canone per la custodia ed il deposito della fotocopiatrice K-I-1101 nonché al pagamento della differenza tra il valore in lire 700. 000 già attribuito a detta fotocopiatrice ed il suo valore attuale. Il Coratti eccepiva di avere agito quale dipendente della Hoechst. Entrambi i convenuti eccepivano la decadenza e la prescrizione dell'azione di risoluzione. La Hoechst chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della Lanterna Editrice al pagamento di lire 1. 831. 655 a titolo di residuo debito. Il Tribunale, con sentenza 15 luglio 1987 - 27 gennaio 1988, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda degli attori di un canone per la custodia ed il deposito della fotocopiatrice data in permuta; rigettava le altre domande degli attori; accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta Hoechst. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 6 - 24 aprile 1990, dichiarava che nulla era dovuto dal Massaro alla Hoechst in relazione alla fotocopiatrice ceduta in permuta e rigettava la domanda della Lanterna Editrice e del Massaro diretta a conseguire il pagamento di un canone per il deposito di detta fotocopiatrice; confermava nel a resto l'impugnata sentenza. La Corte (per quanto interessa in questa sede): - riteneva, in relazione alla domanda proposta nei confronti del Coratti, il difetto di legittimazione passiva del medesimo; - confermava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto prescritta l'azione di risoluzione - escludendo che la Società convenuta avesse assunto una autonoma obbligazione (che avrebbe consentito l'azione di risoluzione nei limiti della prescrizione ordinaria). La Lanterna Editrice S. r. l. e Gianni Massaro ricorrono per cassazione, deducendo tre motivi. La Hoechst Italia S. p. a. e Roberto Coratti resistono con rispettivi controricorsi. La Lanterna Editrice e la Hoechst Italia hanno presentato memorie. Diritto Il ricorso nei confronti di Roberto Coratti è - come il Coratti rileva con il proprio controricorso - inammissibile. La Corte di appello con la propria sentenza (fog. 6) nel disattendere il primo motivo di appello ha riaffermato il difetto di legittimazione passiva del Coratti - non avendo questi "assunto in proprio alcun obbligo" essendosi limitato ad agire "quale dipendente della venditrice" - e rilevando ancora che l'insistente opera di convincimento prodomica all'acquisto svolta dal Coratti era attività propria del rappresentante di commercio, che non lo esponeva all'assunzione diretta di vincoli obbligatori. Il ricorso "ignora" detta pronunzia, dacché non affronta affatto la questione della legittimazione del Coratti, con i proposti tre motivi di censura che si riferiscono alle richieste istruttorie degli attuali ricorrenti. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c. p. c. in relazione agli articoli 161, 112 e 277 c. p. c. , non avendo il giudice del merito "mai esaminato le formulate precise ed articolate richieste istruttorie". Il motivo non è fondato. I ricorrenti denunciano, ex art. 112 c. p. c. , "l'omessa pronuncia". A norma dell'art. 112 cit. il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Pertanto, poiché il vizio di omessa pronuncia riguarda la decisione di merito, il mancato esame di una istanza istruttoria non integra di per sè ipotesi di omissione di pronuncia ma può dar luogo ad omesso esame di un punto decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c. p. c (Cfr. , tra le tante, Cass. 16. 5. 1977 n. 1985; 6. 10. 1978 n. 4472). Con il secondo motivo si deduce l'omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c. p. c.. I ricorrenti sostengono che fu vanamente richiesta in primo ed in secondo grado l'ammissione della prova, rivolta ad accertare "sia la totale inefficienza della fotocopiatrice, sia la inefficacia dei ripetuti interventi dei tecnici, sia soprattutto il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte della venditrice e dei suoi addetti"; che la compratore non è precluso di provare anche con testimoni il riconoscimento dell'esistenza del vizio da parte del venditore (Cass. 80-n. 3991); che non può ritenersi implicita la valutazione e conseguente reiezione delle prove richieste, "non ravvisandosi nell'intero contesto della impugnata sentenza alcun riferimento ai detti mezzi probatori". Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1495, terzo comma e 2944 c. c. , in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c.. I ricorrenti sostengono che il giudice di secondo grado ha erroneamente disatteso la disciplina dell'art. 1495 secondo comma - in tema di riconoscimento dei vizi da parte del venditore e della conseguente novazione dell'obbligazione originaria - avendo la Hoechst espressamente riconosciuto i vizi relativi alla fotocopiatrice, sia "expressis verbis", sia per "facta concludentia", eseguendo interventi di manutenzione, risultati del tutto vani ed inidonei a rimuovere i vizi di fabbricazione lamentati. I motivi, che si riferiscono alle istanze istruttorie dei ricorrenti, vanno congiuntamente esaminati. Non sono fondati, in base ai rilievi che seguono. Pur avendo i ricorrenti dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (terzo motivo), la censura mossa alla sentenza impugnata, si riferisce con entrambi i motivi alla mancata ammissione, delle richieste prove orali, senza motivazione. Orbene il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria non integrano di per sè il vizio di omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità , avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. , tra le tante, Cass. 17. 5. 1976 n. 1745; 6. 10. 1978 n. 4472; 4. 12. 1987 n. 9023). Nella specie - in relazione alla prescrizione dell'azione di risoluzione - i ricorrenti con le istanze istruttorie intendevano provare l'assunzione, da parte della società venditrice, di una nuova autonoma obbligazione (che avrebbe consentito l'azione di risoluzione nei limiti della prescrizione ordinaria). Per giurisprudenza di questa Corte il semplice riconoscimento che il venditore faccia del vizio o del difetto di qualità rende soltanto superflua la denunzia del compratore (Cfr. sent. 8. 9. 1986 n. 5460; 28. 10. 1986 n. 6323). Danno vita ad una nuova autonoma obbligazione il riconoscimento che il venditore faccia, verificatasi la decadenza, dei vizi della cosa e l'impegno che egli assuma con la controparte di eliminarli (Cfr. , tra le tante, sent. 19. 10. 1978 n. 4713; 15. 1. 1982 n. 248; 30. 7. 1983 n. 5245; 27. 11. 1985 n. 5889). È evidente che l'impegno - perché l'obbligazione sia nuova autonoma obbligazione ed estingua per novazione l'obbligazione originaria (artt. 1230 c. c. ) - sia assunto in luogo dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario contratto (sent. 1983-n. 5245 cit. ) ed al di fuori di obbligazioni già contrattualmente assunte. Nella specie la Corte di appello - in relazione al secondo motivo con il quale veniva espressamente dedotta l'autonoma obbligazione della venditrice - ha escluso detta nuova obbligazione, ritenendo che a tal fine non valeva richiamare la lettera del 24. 6. 1983 (che "si limitava a confermare la garanzia per i difetti di fabbricazione ed a ribadire, in chiaro riferimento al punto 4 del contratto di acquisto... il tempestivo adempimento delle suddette prestazioni tecniche") nè giovava far riferimento agli interventi del personale di assistenza della venditrice, che "costituivano adempimento di una specifica obbligazione contrattuale e cioè la prestazione dell'assistenza tecnica e di manutenzione, a fronte della quale l'acquirente corrispondeva un canone annuo di lire 550. 000" (sent. fog. 7 - 9). Il che per un verso costituisce corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla cennata giurisprudenza; per altro verso costituisce accertamento di fatto del giudice del merito che, sorretto da congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità . Venendo alle istanze istruttorie - se con queste s'intendeva provare la novazione della originaria obbligazione, con riferimento agli interventi detti - deve ritenersi non l'omessa pronuncia ma che le istanze medesime siano state implicitamente disattese, in quanto incompatibili, come risulta dalla motivazione della sentenza, con gli accertamenti ed apprezzamenti della Corte territoriale. Ciò posto, i ricorrenti prospettano che le istanze istruttorie erano rivolte ad accertare "il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte della venditrice e dei suoi addetti" (v. secondo motivo); che la Hoechst aveva riconosciuto i vizi della fotocopiatrice sia "expressis verbis" sia per "facta concludentia" eseguendo interventi di manutenzione (v. terzo motivo). Sicché i ricorrenti neanche prospettano - con opportuno "specifico" riferimento ai capitoli di prova (cfr. Cass. 9. 2. 1989 n. 796) ed a parte gli interventi del personale di assistenza (che rimangono fuori della pretesa novazione, per quanto si è rilevato) - i fatti nei quali si sarebbe espresso l'impegno della soc. venditrice, tale da dare luogo alla dedotta novazione. Conclusivamente vanno esclusi la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione della sentenza. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese di questo giudizio. P. Q. M La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti Lanterna Editrice S. r. l. e Gianni Massaro a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della Hoechst Italia S. p. a. in lire 170. 900 oltre lire 2. 000. 000 per onorario di avvocato ed in favore di Roberto Coratti in lire 58. 500, oltre lire 1. 500. 000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 5. 5. 1994.