Cassazione civile, SEZIONE II, 12 luglio 2000, n. 9235 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere - Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILONE ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ANIELLO C., difeso dall'avvocato GIULIANI GIANFRANCO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro GIGLIO GIOVANNI, VITALE PAOLINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. CASELLA 43, presso lo studio dell'avvocato ARLEO NICOLA, difesi dall'avvocato PANDOLFO LUIGI, giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 05-02-97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-04-00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con citazione 8 agosto 1988, Alberto Milone convenne, davanti al Tribunale di Lagonegro, Giovanni Giglio e Paolina Vitale esponendo quanto segue. In data 15 novembre 1980, con atto pubblico ricevuto dal notaio Tortorelli, i convenuti avevano acquistato da certo Alfonso Ferraro un tratto di terreno in agro di Lagonegro, località Rocca Rossa, esteso ha. 110.43.10. Con scrittura privata nella stessa data, i coniugi Giglio e Vitale avevano rivenduto, ad esso attore, una superficie di terreno facente parte del suddetto appezzamento, confinante con la sua proprietà, per il prezzo di lire 70.000 a tomolo e per una quantità corrispondente alla somma di lire 5.000.000, che era stata versata con un assegno all'ordine di Giovanni Giglio, da costui girato al suo dante causa Alfonso Ferrara, il quale lo aveva riscosso. I coniugi Giglio e Vitale gli avevano consegnato una superficie pari a quanto pattuito ma, nonostante i numerosi inviti, non si erano prestati a stipulare l'atto pubblico. Domandò al Tribunale che, previo riconoscimento della validità della scrittura privata e, quindi, dell'avvenuta vendita del terreno, determinasse con consulenza tecnica l'effettiva estensione del fondo corrispondente all'accordo concluso e che pronunziasse sentenza sostitutiva dell'atto pubblico di trasferimento; con vittoria di spese. Giovanni Giglio e Paolina Vitale si costituirono e domandarono il rigetto della domanda, con vittoria di spese, atteso che la vendita era da ritenersi nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. Con sentenza 21-28 marzo 1995, il Tribunale di Lagonegro respinse la domanda dell'attore, che condannò nelle spese. Pronunziando sull'impugnazione proposta da Alberto Milone, in contraddittorio con Giovanni Giglio e Paolina Vitale, la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza 3 dicembre 1996 - 5 febbraio 1997, rigettò il gravame. Per quanto ancora interessa, si legge nella sentenza che a) il contratto concluso dalle parti raffigurava un negozio definitivo di compravendita, ragion per cui non si poteva chiedere la pronunzia di una sentenza sostitutiva ex art. 2932 cod. civ., ma soltanto la pronunzia di una sentenza di mero accertamento, che non era stata domandata; b) l'atto era nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, non essendo indicati gli elementi necessari alla identificazione del bene venduto. Dovendosi distaccare un lotto da una maggiore superficie di terreno, ammessa l'individuazione del confine con il fondo di proprietà Milone, mancava qualsivoglia elemento che consentisse di individuare gli altri confini; allo stesso tempo, la zona confinante era composta da terreni di diversa qualità e valore economico, ragion per cui i criteri adottati dai consulenti erano del tutto arbitrari. Ricorre per cassazione Alberto Milone; resi stono con controricorso Giovanni Giglio e Paolina Vitale. Diritto 1.- Con unico, articolato motivo, il ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Motivazione comunque insufficiente. Il giudice del merito ha del tutto omesso di dare peso al contenuto effettivo della scrittura, al comportamento delle parti ed alle situazioni di fatto pacifiche e non contestate, ritenendo non accertabili l'estensione del terreno venduto ed il prezzo pattuito, che invece dovevano ritenersi per certi. Essendo certo il confine con la proprietà Milone, l'estensione era individuabile, dato che si trattava di terreni pascolativi, e il prezzo riferito al tomolo, non poteva fa sorgere dubbi (il tomolo corrisponde a mq. 3.364, 86). Allo stesso tempo, i coniugi Giglio e Vitale avevano distaccato la zona venduta, l'avevano consegnata al Milone, che l'aveva recintata, per impedire che i suoi animali sconfinassero. 2.- È noto che in tema di compravendita immobiliare, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto del contratto, nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari per la identificazione del bene venduto, i quali devono essere certi ed oggettivi, e cioè idonei a consentire la individuazione dell'oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella vendita di un bene - costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno più grande - di cui non siano specificati i confini e venga individuata solo per approssimazione, anche l'estensione, essendo tali elementi privi di certezza in ordine alla oggettiva consistenza del bene (Cass., Sez. II, 10 giugno 1991, n. 6570; Cass. Sez. II, 31 luglio 1989, n. 3562; Cass., Sez. II, 29 luglio 1983, n. 5225). È risaputo, altresì, che il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto. Il giudizio di cassazione non mira a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Muovendo dall'ipotesi dell'esistenza dei fatti, poiché detta esistenza è stata accolta come valida nella sentenza impugnata, il controllo vuole verificare se l'assunzione sia ragionevolmente giustificata dagli argomenti addotti. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. 3.- Alla luce dei principi esposti il ricorso non può essere accolto. In ordine alla indeterminatezza ed alla indeterminabilità dell'oggetto del contratto, con motivazione logicamente corretta e sufficiente la Corte d'Appello argomenta non essere possibile la determinazione esatta della estensione della superficie venduta. Per la verità, poiché era stata trasferita la superficie complessiva valutata lire 5.000.000, sulla base della misura unitaria di lire 70.000 a tomolo, salvo conguaglio in relazione alla qualità dei terreni, essendo il terreno di diversa qualità e valore economico, non era possibile stabilire quanti tomoli dovessero ritenersi effettivamente venduti, poiché non poteva calcolarsi l'esatto valore unitario di essi e, quindi, il conguaglio. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 18 aprile 2000. Nota - In senso conforme cfr.: Cass. 10 giugno 1991 n. 6570, Giust. civ. 1992, I, 1021, con nota di De Tilla, Sulla determinabilità ed individuazione dell'oggetto del contratto di vendita immobiliare; Cass. 31 luglio 1989 n. 3652, Giur. agr. 1990, 225.