Cassazione civile, SEZIONE II, 10 settembre 1998, n. 8963 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg. Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Mario SPADONE Consigliere Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VAN KAMPEN HENDRIKUS H. INTESTATARIO dell'omonima ditta corrente in Hillegom (OLANDA), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato PIERINO BACIGALUPPI, giusta delega in atti; Ricorrente contro BEGHELLO G. BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA L. GO S. PIO V16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO GIOVANNI, giusta delega in atti; Controricorrente avverso la sentenza n. 1082-95 della Corte d'appello di GENOVA,depositata il 14-11-95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23-04-98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivoed il rigetto del primo motivo del ricorso. Fatto Hendrikus Van Kampen, titolare di un impresa commerciale, olandese, con atto del 31 ottobre 1984, citò dinanzi al Tribunale di Sanremo Giovanni Battista Beghello, chiedendone la condanna a pagargli il prezzo di due partite di bulbi di iris vendutegli e consegnategli. Il Beghello, costituitosi, da un lato, resistette la pretesa, denunciando avergli la controparte fornito bulbi affetti da virosi, dai quali erano nate piante che avevano dato luogo a fioritura anomala, perché anticipata, e scarsa, dall'altro, in riconvenzione, chiese la condanna dell'istante nei danni correlati ai denunciati vizi delle cose comprate. Il tribunale, con sentenza del 16 maggio 1989, accolse la pretesa attorea, disattese la domanda del convenuto e compensò le spese processuali. Sui gravami, rispettivamente, principale di Giovanni Battista Beghelli e incidentale, relativamente al regolamento delle spese, di Hendrikus Van Kampen, la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 14 novembre 1995, accolta la prima impugnazione e respinta la seconda, in riforma della decisione del primo giudice, statuì aver diritto l'appellante incidentale al prezzo rivendicato, in L. 7. 601. 688, e l'appellante principale al risarcimento, liquidato in L. 7. 315. 000, dei danni causatigli dai vizi della merce vendutagli, ravvisati, tempestivamente denunciati e accertati; nella sanzionata compensazione delle considerate contrapposte ragioni di credito, consequenzialmente, condannò il Beghello a versare al Van Kampen L. 286. 688, oltre interessi. Hendrikus Van Kampeni ricorre, con due motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, non notificata. Giovanni Battista Beghello resiste al ricorso, notificatogli il 21 febbraio 1996, con controricorso del 23 marzo 1996. Diritto 1) - Hendrikus Van Kampen, revocando in discussione la vendita di bulbi di cui in narrativa, da lui conclusa, in veste di alienante, con Giovanni Battista Beghello, compratore, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere la condanna della controparte sunnominata a pagargli il prezzo della merce fornitale in esecuzione del contratto cennato. Giovanni Battista Beghello, alla sua volta, con - riferimento al negozio come sopra "ex adverso" dedotto in controversia, ha azionato una pretesa diretta a conseguire, a mente dell'art. 1493 cod. civ. , il ristoro di danni, assunti, patiti in ragione di denunciati vizi dei bulbi consegnatigli dal venditore. La Corte d'appello di Genova, pronunciando, con la sentenza impugnata, sulle confliggenti istanze considerate, per un verso, con statuizione qui non contestata, e, perciò, da avere per irretrattabile, ha ritenuto sostanzialmente fondata la domanda del Van Kampen, e dichiarato a costui dovute, per il titolo accampato, L. 7. 601. 688, per un altro, ha ravvisato, anche, la bontà delle ragioni vantate dal Beghello, statuendo competere al medesimo, per la causale risarcitoria dedotta, L. 7. 315. 000; ha operato, quindi, la compensazione fra i contrapposti crediti, condannando il secondo dei menzionati contendenti a versare al primo la somma di L. 266. 688, rappresentante la parte delle sue spettanze non estintasi ex artt. 1241 e ss. cod. civ.. La corte distrettuale ha pronunciato negli illustrati termini sulla domanda risarcitoria coltivata dal Beghello nella riscontrata infondatezza di un assunto con il quale Hendrikus Van Kampen, per contrastarla, aveva prospettato essere l'attuale controricorrente, come detto, intervenuto nella vendita di cui è causa in veste di compratore, decaduto dal diritto di far valere qualsiasi ragione, anche risarcitoria, correlata alla garanzia dovutagli per i, presunti, vizi della merce fornitagli in virtù del dettato dell'art. 1495, comma 1, cod. civ. , e, cioè, per non aver denunciato i vizi suddetti nel termine di otto giorni dalla scoperta: ha, testualmente, osservato, al riguardo, che "la denuncia dei vizi appare tempestiva; come ha ben chiarito la consulenza, particolarmente puntuale ed approfondita, per bulbi da iris il tempo occorrente per la fioritura (e solo dopo di allora, a causa della mancata fioritura, ci si poteva accorgere dei vizi) si situa fra i sessanta ed i novanta giorni dalla piantagione (nella specie per la piantagione del 20 agosto, tra il venti ottobre e il venti novembre, per quella del trenta agosto fra il trenta ottobre ed il trenta novembre); come è pacifico e indicato dal primo giudice, il Beghello denunciò i vizi con lettera raccomandata datata 2. 11. 1983 e con timbro postale del 7. 11, perfettamente in termini Hendrikus Van Kampen, con il primo mezzo di ricorso, deduce che, così pronunciando sull'esaminato profilo della vertenza, la corte ligure avrebbe reso - una statuizione inficiata da "violazione dell'art. 1495 C. C. in relazione all'art. 360 C. P. c. n. 3" e da "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 C. P. C. n. 5": in definitiva, prospetta che la relazione di consulenza richiamata nel testo della sentenza censurata come fonte del convincimento manifestato al considerato riguardo dalla corte anzidetta, dopo aver chiarito che il tempo normale di fioritura delle piante nate da bulbi del genere di quelli in contestazione è compreso fra i sessanta ed i novanta giorni dalla piantagione, ha evidenziato essere nella fattispecie provato che le piante nate dai bulbi oggetto della vendita di cui è causa fioriscono in anticipo sul tempo cennato, fra il 15 ed il 30 settembre 1983, "con il compimento dell'intero ciclo in soli 25 o 30 giorni, e ciò per effetto delle temperature elevate di conservazione dei bulbi cennati dopo la consegna all'acquirente"; che, pertanto, il giudice del merito "pur avendo manifestato apprezzamento per la consulenza , ne ha poi tratto una decisione manchevole ed insufficiente", passibile di riesame "in sede di legittimità sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica", specialmente con riferimento alla declaratoria concernente l'individuazione del "termine per la denuncia dei vizi", che avrebbe dovuto essere riferito, "non al tempo normale di fioritura" ma, a quello, indicato dalla stessa controparte, in cui la fioritura stessa anomalamente ed anticipatamente si verificò nel fatto, posto che in tal tempo l'acquirente, fioricoltore, ebbe certamente il modo di constatare la lamentata mancata, o difettosa, produzione di fiori. La doglianza è sostanzialmente fondata. In proposito, non può non rilevarsi che, in presenza di una domanda dell'attuale controricorrente, come detto, intesa a far valere la garanzia di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ. , per accampati vizi di compravenduti bulbi di piante fiorifere, asseritamente, resi palesi da una fioritura da avere per anomala, perché realizzatasi in anticipo sui prevedibili tempi programmati, nonché in quantità di gran lunga inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, ed in relazione alla quale le parti dibattevano sull'intervenuta, eccepita, decadenza dell'istante, compratore, dalle vantate ragioni risarcitorie in conseguenza della, assunta, tardività della denunzia dei lamentati vizi, la corte territoriale nella realtà apoditticamente, ha ravvisato collocabile la scoperta dei discussi vizi, non già nelle date in cui la cennata fioritura risulta essersi fattualmente verificata per la totalità del bulbi e delle piante esaminati (v. , pag. 5 della relazione di consulenza in atti), e cioè fra il 15 e il 30 settembre 1983, ma, in epoca successiva, e più precisamente in quella in cui la ripetuta fioritura avrebbe dovuto realizzarsi e, però, non avvenne, correlando, quindi, a tale ultimo dato cronologico la resa declaratoria in ordine alla riscontrata tempestività della denuncia, senza dar conto in nessun modo delle ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di escludere che la scoperta delle anomalie della fioritura debba essere fatta risalire al momento del suo effettivo avveramento. Nel contesto illustrato, la sentenza impugnata sul punto si rivela sorretta da una motivazione senz'altro insufficiente ed incongrua, da tenere, perciò, per inficiata da un vizio suscettibile, a mente dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. , di legittimare la relativa cassazione. 2) - Giovanni Battista Beghello, fioricoltore, stato compratore nella vendita di bulbi di cui in narrativa, denunciando la riscontrabilità di vizi dei bulbi acquistati, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1493 cod. civ. , la condanna dell'alienante, Hendrikus Van Kampen, a risarcirgli i danni causatigli dalla difettosità della merce consegnatagli. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza impugnata, dopo aver escluso come sub 1) l'intervenuta decadenza dell'attuale controricorrente dal diritto di far valere le accampate ragioni risarcitorie, ha ritenuto la bontà di queste ed ha sanzionato l'accoglimento della pretesa per il tramite della quale le stesse sono state azionate, osservando che "sulla sussistenza dei vizi lamentati dal Beghello non si possono nutrire dubbi", e per non esservi al riguardo "una vera e propria contestazione", e per risultare la relativa dimostrazione della deposizione di un tal teste Nussbauner e da una "perizia" di parte dal teste medesimo redatta; soggiungendo, sul tema "esservi" una indubbia incertezza sulla causa di tali vizi: se fossero insiti nella fornitura originaria o se, almeno in parte, fossero sopravvenuti" e riferibili, quindi, al trattamento fatto ai bulbi dal compratore dopo la ricevuta relativa consegna, ma che "di tutto ciò, secondo i principi generale dell'onere della prova, avrebbe dovuto fornire la prova" l'alienante. Hendrikus Van Kampen, con il secondo mezzo di ricorso, sostiene essere la pronuncia in tali sensi resa dalla corte territoriale inficiata da "violazione dell'art. 2697 C. C. in relazione all'art. 360 n. 3" e da "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 C. P. C. n. 5", nella realtà , deducendo che, in contrasto con quanto affermato dalla corte anzidetta, sulla base dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova ricavabili dal dettato dell'art. 2697 cod. civ. , prec. cit. , avrebbe dovuto, e dovrebbe, ritenersi incombente al compratore istante, e non ad esso ricorrente, alienante, l'onere di dimostrare la correlabilità del pregiudizio di cui ha reclamato il ristoro e vizi genetici della merce vendutagli. La censura è senz'altro meritevole di ingresso. Ed invero, in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui agli artt. 1490 e ss. cod. civ. , vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493, comma 1, cod. civ. , scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza (cfr. , per riferimenti, Cass. Sez. III civ. , sent. n. 2841 del 14. X. 1974, id. , Sez. Il civ. , sent. n. 7986 del 18. VII. 1991) La corte distrettuale, affermando come sopra l'ascrivibilità dell'odierno ricorrente della responsabilità per i danni in argomento pur in una situazione di riscontrata carenza della prova piena della riferibilità di detti danni a vizi intrinsechi delle cose oggetto della vendita in controversia, ha reso una pronuncia che, ponendosi in contrasto con il dianzi enunciato principio di diritto, si appalesa inficiata da vizio rilevante a mente dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ.. Corollario delle osservazioni sviluppate nei paragrafi precedenti è che il ricorso, nella riscontrata fondatezza dei motivi che lo supportano, deve essere accolto, che la sentenza impugnata va cassata, e che la causa, per un rinnovato completo esame del merito, va rinviata dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Genova diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, la quale, avuto riguardo a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità . P. Q. M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Genova diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 aprile 1998. Nota Redazionale - In tema di azioni di garanzia per vizi, Cass. 19 ottobre 1994 n. 8533.