Cassazione civile, SEZIONE II, 10 aprile 1996, n. 3299 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Composta dagli Ill. mi Sigg. Magistrati: Dott. Francesco FAVARA Presidente" Italico Libero TROJA Consigliere" Giuseppe MOSCATO "" Vincenzo CALFAPIETRA Rel. "" Antonio VELLA "ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COAUTO SOC. DI COMPER MARCO e C. in persona del suo legale rappresentante sig. Marco Comper domicilio eletto in Roma viale Mazzini 146 c-o Spaziani Testa difeso dagli avv. ti Pedò Fabio e Spaziani Testa Ezio per delega a margine del ricorso; Ricorrente contro DALLE NOGARE COSTR. e C. SOC. domicilio eletto in Roma via P. da Palestrina 47 c-o Satta F. difeso dagli avv. ti Laitempergher Giorgio Satta Filippo per delega a margine del controricorso; Controricorrente avverso sentenza della Corte di Appello di Trento dep. il 3. 4. 1993numero 000094-1993; udito il Consigliere Relatore dott. Calfapietra Vincenzo nella pubblica udienza del 16. 11. 1995; sentito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1984 la s. n. c. "Coauto" di Marco Comper e C. , concessionaria per Rovereto dell'industria automobilistica Alfa Romeo, dichiarò di aver promesso di cedere alla s. n. c. "Dalle Nogare Costruzioni", con contratto del 10 novembre 1983, un'autovettura della predetta marca in cambio di un garage del valore di L. 22. 500. 000; dichiarò anche di aver fatto fronte al proprio impegno mentre l'altra parte non aveva adempiuto al suo; per cui, col predetto atto, convenne la società "Dalle Nogare" davanti al Tribunale di Rovereto e chiese la sua condanna all'adempimento dell'obbligazione assunta ed al risarcimento del danno. Nel costituirsi in giudizio la società convenuta contestò la domanda e ne chiese il rigetto; eccepì che il rapporto intercorso con la concessionaria prevedeva un plurimo scambio di cose: due autovetture nuove Alfa Romeo in cambio del garage, di un'auto Mercedes usata e di un conguaglio in danaro; aggiunse che le autovetture consegnatele dalla soc. "Coauto" avevano evidenziato gravi difetti, per cui propose, in via riconvenzionale e gradata, domande di risoluzione (ex art. 1497 ed ex art. 1492 c. c. ) del relativo contratto, di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno. Nel corso del giudizio le parti dichiararono che la soc. "Dalle Nogare" aveva trasferito il garage alla soc. concessionaria, per cui quest'ultima rinunziò alla propria domanda di adempimento; l'altra parte a sua volta rinunziò alle domande di risoluzione; la causa proseguì in ordine alla sola domanda di riduzione del prezzo proposta dalla società convenuta. A conclusione dell'istruzione il Tribunale, con sentenza in data 20 marzo 1990, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dalla soc. "Coauto" e rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla soc. "Dalle Nogare", ritenendo irrevocabile la scelta dell'azione di risoluzione rispetto a quella di riduzione del prezzo. A seguito dell'impugnazione proposta dalla soccombente e di quella incidentale formulata dalla concessionaria, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Trento, la quale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 3 aprile 1993, rigettò l'appello incidentale, accolse quello principale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accolse la domanda riconvenzionale proposta dalla soc. "Dalle Nogare" e condannò la soc. "Coauto" a pagarle la somma di L. 8. 500. 000, oltre agli interessi, confermando nel resto la decisione del Tribunale. Contro la sentenza la s. n. c. "Coauto" propone ricorso per cassazione e formula un solo motivo di impugnazione. La s. n. c. "Dalle Nogare Costruzioni", resiste con controricorso. Diritto 1. Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso la società "Coauto" denunzia violazione di legge nonché difetto di motivazione, dolendosi subito dopo, in maniera più specifica, del fatto che la Corte d'appello non ha ritenuto irrevocabile la scelta dell'azione di risoluzione, rispetto a quella di riduzione del prezzo, effettuata dalla soc. "Dalle Nogare", e, nel riformare a suo danno la sentenza del Tribunale, ha tenuto conto di una bozza di transazione anziché del suo testo definitivo contenente eccezioni relative alla riconvenzionale per i vizi; ha ritenuto l'avvenuta accettazione da parte sua del contraddittorio sull'azione di riduzione del prezzo, anziché la semplice presa d'atto della sua proposizione, ha male interpretato la relazione del consulente tecnico d'ufficio in ordine ai costi per interventi meccanici; e non ha addotto alcuna motivazione sul fatto che la riverniciatura di una delle due autovetture poteva essere stata effettuata dalla stessa società acquirente. Le censure vanno condivise per quanto di ragione. La Corte d'appello ha accertato, sulla base dei documenti prodotti in giudizio e dei verbali di causa, che tra le parti era intercorso un accordo in base al quale la soc. "Coauto" s'era impegnata a porre rimedio ai vizi evidenziati dalle autovetture cedute alla soc. "Dalle Nogare" e quest'ultima, dal canto suo, si era obbligata a trasferire all'altra quanto prima il garage di cui al contratto in precedenza tra di loro intercorso. La Corte ha accertato, altresì, che la soc. "Dalle Nogare", nel corso del giudizio, aveva dichiarato espressamente di rinunziare alla domanda di risoluzione del predetto contratto formulata in via di riconvenzione, ma di insistere nell'azione di riduzione del prezzo, avanzata in via subordinata, a causa dei vizi delle autovetture. Pur tenendo presente che, ai sensi dell'art. 1492, 2 co. c. c. , la scelta tra azione di risoluzione del contratto ed azione di riduzione del prezzo è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale, la Corte ha ritenuto che la suddetta irrevocabilità "non debba essere sempre tassativa e definitiva", specie quando, come nel caso di specie, "per la rinunzia, anche successiva, alla proposizione dell'una o dell'altra domanda, non ha più senso parlare di scelta, irrevocabile o meno". La domanda di riduzione del prezzo, pertanto, doveva, ritenersi, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, pienamente ammissibile. Così decidendo, la Corte di merito non ha effettuato una corretta applicazione della norma giuridica posta dall'art. 1492 c. c. , perché una volta operata la scelta, con l'indicazione prioritaria, contenuta nella riconvenzionale, della domanda di risoluzione del contratto rispetto a quella di riduzione del prezzo, la preclusione è definitiva e resta indipendente dalle vicende del processo. Questa Corte Suprema ha infatti già avuto modo di affermare - e non v'è ragione per discostarsi da tale orientamento, che qui si conferma - che quando l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492, 3 co. c. c. ) ma in via concorrente con l'azione di risoluzione (art. 1492, 1 co. c. c. ) deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione formulata in modo subordinato rispetto alla proposizione a titolo principale dell'azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti (la sussistenza dei vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 c. c. ), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione tra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una e l'altra (Cass. Sez. Un. 25 marzo 1988 n. 2565). Gli effetti della norma non mutano neppure nel caso in cui le parti, in sede di transazione, abbiano fatto salva, a favore del compratore, la domanda di riduzione del prezzo, non potendo tale domanda, inammissibile fin dalla sua proposizione, rivivere successivamente per effetto della riserva. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro giudice. Assorbite le altre censure P. Q. M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 16 novembre 1995.