IMPOSTE IN GENERE Esenzioni ed agevolazioni Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Agevolazioni in tema di cosiddetta "prima casa" - Acquisto di casa non di lusso effettuato da un minore - Applicabilità - Sussistenza - Possesso di un'abitazione da parte dei genitori nello stesso comune - Ostatività - Esclusione. Cassazione civile, SEZIONE I, 21 settembre 1999, n. 10196 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Antonio Sensale - Presidente; dr. Giovanni Losavio - Consigliere;dr. Vincenzo Proto - Consigliere; dr. Maria Gabriella Luccioli - Consigliere; dr. Fabrizio Forte - Consigliere;ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso al n. 12383 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997, proposto: DA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica per legge domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e, da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE CONTRO FARINA ENZO, DE MARIA GIOVANNI e FARINA MARIA CARMELA, questi ultimi quali esercenti la potestà genitoriale sul minore DE MARIAGUGLIELMO, tutti già elettivamente domiciliati in Trento, alla Via Grazioli n. 67INTIMATIavverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale di Trenton. 103 del 13 dicembre 1996-11 aprile 1997. Udita, all'udienza del 12maggio 1999, la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Udito l'avv. Polizzi per il Ministero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Sentito il P.M. dr. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con atto di compravendita registrato in Trento il 17 gennaio 1991 il minore Guglielmo De Maria, a mezzo dei genitori Giovanni De Maria e Maria Carmela Farina, acquistava da Enzo Farina un appartamento in Roma; erano richieste le agevolazioni per la prima casa, rifiutate dall'Amministrazione, che imponeva il versamento delle imposte con aliquota ordinaria. Domandato il rimborso delle somme pagate in eccedenza, avverso il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione era proposta impugnazione alla Commissione Tributaria di I grado di Trento, che accoglieva il ricorso, sempre che i genitori del minore non fossero titolari d'altro appartamento a destinazione residenziale a Roma, riconoscendo che l'immobile acquistato era destinato ad abitazione dell'acquirente; l'appello dell'Ufficio contro tale decisione, fondato sulle note di trascrizione, da cui risultava che i genitori del minore erano titolari di altri appartamenti in Roma e da " informazione anagrafica" non compatibile con la destinazione ad abitazione del compratore dell'immobile, era rigettato dalla Commissione regionale: per quest'ultima, la circostanza preclusiva di non possedere fabbricati in Roma riguardava solo il minore, che non si contestava non possedesse abitazione in quel comune e non i genitori di lui, il cui impegno a destinare l'appartamento acquistato ad abitazione era sufficiente a consentire le agevolazioni, in mancanza della prova della locazione a terzi o di una destinazione incompatibile con quella dichiarata dell'immobile comprato, essendo irrilevante a tal fine l'informazione anagrafica esibita dall'Ufficio, priva d'elementi d'autenticità e non costituente prova. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze per un motivo e non si difendono i contribuenti. Diritto 1. La sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 22 aprile 1982 n. 168 e 2 della L. 5 aprile 1985 n. 118, contrasto con giudicato interno e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Commissione di primo grado aveva riconosciuto l'agevolazione fiscale alla condizione che fosse accertata l'inesistenza d'altre abitazioni nel medesimo comune intestate ai genitori con statuizione non impugnata da controparte, che risultava invece riformata dalla sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la proprietà di altro appartamento dei genitori del minore nel medesimo comune non incompatibile con i benefici. La sentenza, inoltre, per la parte in cui escludeva dovesse provarsi la destinazione attuale ad abitazione dell'acquirente dell'immobile comprato, violava la normativa citata e l'affermazione della Commissione sull'inidoneità delle informazioni anagrafiche a provare l'omessa destinazione ad abitazione dell'acquirente dell'appartamento non rilevava la loro natura indiziaria e presuntiva, avvalorata dalla mancata contestazione della circostanza della sua locazione a terzi. 2. L'appello dell'Ufficio chiedeva il rigetto dell'istanza di rimborso accolta in primo grado purché i genitori del minore acquirente non fossero proprietari d'altri immobili con destinazione residenziale in Roma, data la destinazione ad abitazione familiare del compratore dell'appartamento acquistato; con il gravame l'Amministrazione domandava la riforma di tale decisione, essendo il padre del minore titolare d'altri appartamenti in Roma e risultando dalla l'informazione anagrafica del 21.4.94" che l'immobile acquisito era locato a terzi. Il dedotto omesso accertamento delle condizioni di fatto delle agevolazioni è incompatibile con la definitività di qualsiasi statuizione della decisione di primo grado sull'esistenza di detti requisiti e, quindi, il profilo di ricorso che si rifà a violazione del giudicato interno è infondato. 2.1. La violazione di legge denunciata non vi è nella sentenza impugnata, che esattamente ritiene le disposizioni dell'art. 1 co. 6 della legge n. 168-82 e dell'art. 2 della L. 118-85 possono applicarsi, nel concorso delle altre condizioni volute dalle norme, anche per gli acquisti di case non di lusso da parte del minore e che non precluda le agevolazioni la circostanza di fatto, che i genitori di lui posseggano altre abitazioni nello stesso comune (in tal senso Cass. 1 dicembre 1994 n. 10247). Tale lettura è confermata dalla L. 28 dicembre 1995 n. 549, che all'art. 3 co. 135, ha modificato la nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata alla L. 131 del 28 (NDR: così nel testo) aprile 1986, chiarendo che l'aliquota agevolata dell'imposta di registro s'applica "agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse": pertanto anche il minore che rimane nudo proprietario dell'abitazione acquistata, della quale i genitori hanno l'usufrutto legale (art. 324 c.c.) può godere come tale delle agevolazioni se dichiari a mezzo dei suoi legali rappresentanti: "di non essere titolare...dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare" (così la citata nota II bis all'art. 1 della tariffa allegata alla L. 131-86). Tale norma della L. 549-95, interpretativa della legislazione agevolativa in materia di prima casa (così Cass. 6 aprile 1996 n. 3248), stabilisce che oggetto dell'acquisto può essere anche la nuda proprietà, la quale nel caso perviene al minore che, a mezzo dei genitori unici legittimati alla scelta dell'abitazione di lui, ex artt. 45 e 144 c.c., dichiarano a pena di decadenza, nell'atto d'acquisto del fabbricato, di adibirlo ad abitazione della famiglia. Quindi la sentenza impugnata esattamente riconosce le agevolazioni al minore, essendo irrilevante l'esistenza di altri immobili di proprietà dei genitori. 2.2. Anche il presupposto della destinazione ad abitazione della famiglia del minore dell'immobile comprato è ritenuto necessario dalla Commissione regionale per fruire delle agevolazioni (così pure la citata Cass. n. 10247-94); nel caso di specie gli usufruttuari devono scegliere l'abitazione del minore nudo proprietario e ciò comporta la destinazione in tempi brevi dell'immobile acquistato ad abitazione della famiglia dell'acquirente (sulla necessità che tale destinazione sia concretamente realizzata per fruire delle agevolazioni: Cass. 21 dicembre 1998 n. 12737). L'affermazione della sentenza impugnata in ordine all'irrilevanza a fini probatori della "informazione anagrafica" prodotta dall'Ufficio appellante per escludere la destinazione ad abitazione della famiglia del minore acquirente dell'appartamento comprato, costituisce mera valutazione di prove che, in quanto logica e sufficientemente motivata, non può essere oggetto di sindacato in questa sede, per cui, anche per tale terzo profilo, il ricorso non può essere accolto. 3. Nulla per le spese che restano a carico del ricorrente non avendo resistito gli intimati. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 12 maggio 1999. Nota - Nello stesso senso, Cass. 1 dicembre 1994 n. 10247, Riv. giur. edilizia, 1995, I, 2, 515; Giust. civ., 1995, I, 931.