Cass_5_6_97_4994 La Corte Suprema di Cassazione SEZIONE II CIVILE Massima non ufficiale. A differenza dalla transazione, il negozio di accertamento (nel caso specifico, di confini tra proprietà) adempie alla funzione di eliminare l'incertezza su di una situazione giuridica preesistente e pertanto, in difetto di espressa previsione normativa, non esige la forma scritta (arg. ex art. 1350 cod. civ.). Può perfezionarsi, pertanto, anche verbalmente, o mediante attuazione (c.d. comportamento concludente), idonea a realizzare immediatamente la volontà delle parti. Tuttavia al negozio debbono partecipare tutti gli interessati (nel caso in questione, due coniugi in comunione di beni). Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: (…omissis…) ha pronunciato la seguente SENTENZA (…omissis…) Fatto Aldo Bianchi convenne, davanti al Pretore di Montepulciano, i coniugi Giuseppe Fidenti e Valchiria Dragoni. Espose di essere proprietario di un fondo in Montallese di Chiusi, confinante con un predio dei convenuti. Fino agli anni '70, come confine veniva considerata la linea, che risultava dall'incontro dei muri di sostegno del terreno in posizione sopraelevata rispetto alla via pubblica. Successivamente, i coniugi Fidenti e Dragoni avevano spostato il confine di circa un metro, a danno del suo fondo. Dopo qualche tempo, con le ricerche catastali aveva accertato che il confine, in realtà, doveva essere arretrato verso il fondo dei convenuti. Domandò l'accertamento giudiziale del confine tra le due proprietà. Giuseppe Fidenti e Valchiria Dragoni risposero che, intorno agli anni 1963-64, il confine era stato determinato consensualmente, in via amichevole, e che, da allora, era rimasto fissato in corrispondenza del reticolato, collocato per separare le due proprietà. Chiesero il rigetto dell'avversa pretesa e, in via subordinata, eccepirono l'intervenuta usucapione ultraventennale della zona in contestazione. Il Pretore di Montepulciano, con sentenza 17 gennaio 1991, respinse la domanda proposta da Bianchi. Decidendo l'appello interposto dallo stesso Bianchi, il Tribunale di Montepulciano, con sentenza 18 ottobre - 30 novembre 1993, confermò la decisione impugnata. Si legge nella pronunzia che: a) l'istanza istruttoria di ammissione della consulenza tecnica doveva considerarsi abbandonata, non essendo stata minimamente coltivata; b) la prova testimoniale aveva accertato che le parti, al fine di delimitare le rispettive proprietà, avevano d'accordo apposto la rete tuttora esistente, ponendo in essere un negozio informale, il quale rendeva improponibile l'azione di cui all'art. 950 cod. civ. Ricorre per cassazione Aldo Bianchi; non spiegano attività difensiva gli intimati Giuseppe Fidenti e Valchiria Dragoni.   Diritto   1. - A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce: 1.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 cod. civ. Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). È censurabile l'affermazione del giudice del merito secondo cui il regolamento amichevole, che sarebbe intervenuto tra le parti, comporta la preclusione all'esercizio dell'azione di regolamento di confini: poichè il negozio, in questo caso, non avrebbe avuto una funzione meramente dichiarativa, ma anche transattiva, riguardando diritti reali immobiliari, non essendo stato tradotto in forma scritta non precludeva l'azione di regolamento dei confini. A tale accordo, mai intervenuto, non aveva comunque partecipato Valchiria Dragoni. 1.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 2729 cod. civ. Violazione delle regole legali di prova. Contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Il Tribunale si era fondato su incerti e contraddittori riferimenti testimoniali per ritenere intervenuto il regolamento amichevole dei confini. Poichè dalle deposizioni non si poteva ritenere perfezionato un accordo, la sentenza avrebbe dovuto fare riferimento ai titoli di acquisto delle rispettive proprietà o alle mappe catastali. 1.3. Contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dall'accertamento mediante consulenza tecnica del confine reale tra i due fondi, come espressamente richiesto (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Il Tribunale ha disatteso la richiesta di consulenza tecnica, nonostante fosse stata formulata nell'atto di appello e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. La motivazione appare contraddittoria, perchè si da atto della richiesta e si argomenta il rigetto dalla inattività della parte. 2. - A causa della evidente connessione, i primi due motivi del ricorso devono esaminarsi congiuntamente, secondo il loro ordine logico. 2.1.1. Stando alla prospettazione formulata dai convenuti Fidenti e Dragoni nel giudizio di primo grado, l'accordo relativo alla determinazione del confine, realizzato tramite il comportamento consistente nella apposizione della rete, non avrebbe comportato delle concessioni reciproche, ma si sarebbe esaurito con l'accertamento del confine già esistente. All'accordo, siccome prospettato dai convenuti, non potrebbe attribuirsi natura transattiva, ma dovrebbe riconoscersi la natura di negozio di accertamento. Orbene, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la transazione si considera come negozio dotato di efficacia dispositiva, o costitutiva, configurata dall'attitudine a modificare la situazione giuridica interessata, avuto riguardo all'elemento essenziale delle reciproche concessioni rispetto alle posizioni assunte in origine dalle parti (si parla di attitudine perchè, pur essendo la transazione potenzialmente sempre idonea a modificare la situazione giuridica cui si riferisce, non comporta necessariamente una effettiva modifica del rapporto). Il negozio di accertamento, invece, adempie alla funzione di eliminare l'incertezza su di una situazione giuridica preesistente (Cass., Sez. III, 29 gennaio 1991, n. 885; Cass., Sez. II, 6 dicembre 1979, n. 6332; Cass., Sez. II, 14 novembre 1979, n. 5924). Non spiega, dunque, efficacia costitutiva, ma meramente dichiarativa, essendo diretto a realizzare un regolamento congruente alla situazione preesistente. L'efficacia immediata del negozio di accertamento consiste nel rimuovere l'incertezza e nel fissare i fatti e i rapporti. Mettendo fuori contestazione i fatti ed i rapporti, esso comporta l'effetto preclusivo. A differenza dalla transazione, con la quale le parti modificano la disciplina di un rapporto mediante reciproche concessioni, in modo che ciascuna subisca un sacrificio, con il negozio di accertamento le parti rimuovono i dubbi e le incertezze relativi ad un determinato rapporto giuridico con una regolamentazione nuova, ma corrispondente alla situazione precedente (Cass., Sez. Lav., 9 luglio 1987, n. 5999). Quanto alla efficacia, il negozio di accertamento ha effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo, rendendo definitive ed immutabili le situazioni già in stato di obbiettiva incertezza, in quanto vincola le parti ad attribuire ad esse gli effetti che risultano dall'accertamento e preclude ogni loro pretesa, ragione ed azione in contrasto con esso (Cass., Sez. I, 10 gennaio 1983, n. 161). Per quanto attiene alla forma, diversamente dalla transazione, in difetto di espressa previsione normativa, il negozio di accertamento, di per sè, non esige la forma scritta (arg. ex art. 1350 cod. civ.). Può perfezionarsi, pertanto, anche verbalmente, o mediante attuazione (c.d. comportamento concludente), idonea a realizzare immediatamente la volontà delle parti. Avuto riguardo alla specifica efficacia preclusiva e, in particolare, ai vincoli che da esso hanno origine nei confronti dei contraenti, il negozio di accertamento del confine tra i due fondi potrebbe essere infirmato solamente facendo valere i vizi propri del negozio: non potrebbe essere impugnato, quindi, con l'azione di regolamento dei confini. Rispetto all'azione di regolamento dei confini, invero, in virtù dei vincoli originati per le parti avrebbe efficacia preclusiva un eventuale accertamento negoziale del confine, realizzato tramite il comportamento concludente attuato con la apposizione di una rete lungo il limite dei fondi. Sotto questo profilo, la prima censura proposta con il primo motivo di ricorso appare infondata. 2.1.2. Sempre in ordine al primo motivo, è fondata, invece, la seconda censura concernente la mancata partecipazione di Valchiria Dragoni all'accordo concernente la determinazione del confine. In sede di ricorso per cassazione Bianchi ripropone il rilievo che all'accordo, comunque, non avrebbe preso parte la Dragoni. Nel giudizio di merito egli aveva dedotto che la rete era stata apposta unilateralmente dal solo Fidenti. Sul punto la sentenza del Tribunale contiene una motivazione insufficiente. Nella parte motiva si dice genericamente di accordo intervenuto tra le parti ma, nonostante la precisa contestazione del Bianchi, non si specifica quali persone vi avrebbero partecipato, non si chiarisce se la Dragoni sarebbe personalmente intervenuta, o se Fidenti la avrebbe rappresentata. Avuto riguardo al difetto di motivazione, non può ritenersi raggiunta la prova della partecipazione al negozio di uno dei proprietari del terreno e l'accordo non può considerarsi efficace nei suoi confronti. Contro la Dragoni, perciò, potrebbe certamente proporsi l'azione di regolamento dei confini. 2.2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri due: del secondo, concernente l'esistenza effettiva dell'accordo, e del terzo, riguardante l'ammissione della consulenza tecnica. 2.3. A seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Siena, il quale, alla luce dei principi di diritto esposti sopra, riesaminando integralmente le risultanze processuali, ne dia una più completa ed adeguata valutazione, rendendo palese l'iter logico seguito per pervenire alla decisione. Il Tribunale giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità.   P.Q.M La Corte: accoglie il ricorso; cassa al sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Siena anche per le spese. Roma, 18 dicembre 1996.