I vizi nella costruzione. Come difendersi Nel febbraio 1999 ho acquistato una bifamiliare con "il piazzale anteriore seminterrato per accedere ai garage in pavimentazione di calcestruzzo", come indicato sul contratto notarile. Il punto è questo: dopo l' ultimo inverno la pavimentazione di questo si sta sgretolando perdendo pezzi e, ad oggi, è tutto disconnesso e crepato e pieno di buchi, ed ogni volta che piove la situazione peggiora. Siccome la ditta, anche dopo una mia raccomandata di avviso della cosa di circa 2 mesi fa, non mi ha mai risposto, ho motivo di pensare che FORSE non è di loro onere e competenza riparare la cosa. Chiedo: è di loro obbligo riparare e se inoltro una causa legale ne "esco vincitore"?. Grazie   Il codice civile (articoli, dal 1667 al 1673) afferma che l'appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità e i vizi dell'opera eseguita. Unica eccezione il caso in cui tali vizi siano conosciuti o riconoscibili dal committente, purché non sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall'appaltatore. La garanzia è in genere biennale dalla consegna dell'opera stessa e i vizi debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli. Quando però l'opera, come accade nel caso di immobili, è per sua natura di lunga durata, la garanzia dell'appaltatore viene estesa a un periodo di dieci anni dal compimento dell'opera stessa, per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell'edificio causati da vizio del suolo o difetto di costruzione. In tal caso il termine di decadenza sale ad un anno dalla scoperta del vizio: non basta però una semplice denuncia, occorre agire in giudizio. La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha chiarito che il momento della  "scoperta del vizio" non coincide con quello in cui il committente si accorge che esiste una qualsiasi anomalia, ma quello in cui ragionevolmente si consolida la certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera.  In successive sentenze, ha affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell'appaltatore. Cosa può chiedere il committente? Ha tre possibilità. La prima è pretendere l'eliminazione del vizio, naturalmente a spese della ditta edile. Non è detto che debba essere la stessa  ditta che ha sbagliato a dover eseguire i lavori (Cassazione, sentenza n. 5103/1995) e il risarcimento può riguardare anche nuove, e più costose opere rispetto a quelle previste (Cassazione n. 1948/1989).La seconda possibilità è chiedere la riduzione del prezzo da pagare o pagato e il risarcimento degli eventuali danni. La terza scelta, imboccabile se l'opera ha vizi così gravi da renderla adatta al suo scopo, è pretendere la risoluzione del contratto.