Su Tutto soldi del 30 aprile compariva un articolo in cui si sosteneva che "la giurisprudenza ritiene lecita senza permessi condominiali l'apertura di finestre o porte nei muri comuni, la costruzione di balconi purché con veduta sulle zone comuni". Desidererei sapere per quali articoli del nostro codice questo è permesso. Arch. Attilio Giaquinto   Si tratta dell'articolo 1102 del codice civile, che fa parte delle norme relative alla Comunione, richiamate però dall'articolo 1139 del codice civile stesso anche per quel che riguarda il condominio. I limiti all'uso della cosa comune sono non alterarne la destinazione e non impedire ad altri partecipanti al condominio (o alla comunione) di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il campo di azione dei diritti del singolo sulla cosa comune è in effetti piuttosto ampio per la giurisprudenza corrente. L'apertura di porte o finestre o la costruzione di balconi può trovare un limite anche nel secondo comma dell'articolo 1120 (non recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato e non alternarne il decoro architettonico). E' soprattutto la salvaguardia al decoro che diviene occasioni di liti, per definirne i limiti. Per esempio: è concessa o meno la costruzione di un balcone sul cortile (visto che in facciata può spiccare troppo)? Se il contrasto è insanabile, si può solo ricorrere al giudice per una valutazione di merito sul caso concreto. Naturalmente ulteriori ostacoli possono provenire dai regolamenti edilizi comunali o da altre norme locali a carattere urbanistico oltre che da regolamento condominiale contrattuale.