La Cassazione, con sentenza n. 946/1995 e successivo riesame presso la Corte di Appello con sentenza n. 2024 del 1998 hanno approvato la revisione della tabella millesimale di un condominio di Milano. La situazione rispecchia quella del condominio con cui abito. Vorrei sapere come comportarsi se nel mio condominio il condomino danneggiato dalla nuova ripartizione dovesse rifiutarsi di approvare la nuova suddivisione e in seguito di pagare. Donatella Mattini, Milano   Le modifiche alle ripartizioni millesimali del riscaldamento (millesimi d'uso) vanno comunque approvate dall'assemblea condominiale all'unanimità. Tuttavia, se esistono gli estremi per la modifica, il giudice può prevedere la revisione della tabella stessa anche su ricorso di un solo condomino. La decisione del giudice va applicata: se il condomino danneggiato si rifiuta di farlo, l'amministratore (è suo dovere) o anche solo uno dei condomini può chiedere al giudice stesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con cui si procede al recupero delle somme dovute con le misure più opportune (si può giungere fino alla messa all'asta dell'appartamento), tenendo conto anche degli interessi dovuti sulle somme non versate, delle spese legali affrontate dal condominio e dell'eventuale maggior danno. Il giudice concederà il decreto ingiuntivo se ritiene di avere sufficienti elementi per concederlo, rimandando a data futura l'esame dettagliato delle prove portate dalle parti in causa.