E' possibile o no, per un'abitante dello stabile, prestarsi a piccoli lavori a favore del proprio condominio? Può essere retribuito, pur non essendo un lavoratore autonomo o un dipendente? G.M. (Sestri Levante, Genova) La risposta va data caso per caso. Nulla vieta al proprietario di darsi da fare gratuitamente, per pura solidarietà. Può essere anche pagato, sotto forma di prestazione occasionale, però i suoi interventi debbono essere fatti in modo discontinuo ed avere il carattere di eccezionalità. Anche se la pulizia delle scale e dei pavimenti è svolta a rotazione tra tutti i condomini, tale attività non può infatti essere inquadrata nel rapporto di lavoro "domestico", quello, per intenderci, che svolgono spesso le madri in famiglia. La Cassazione (sentenza 24 febbraio 1979) ha affermato infatti: che il lavoro domestico presuppone una convivenza familiare in singolo appartamento, separato dagli altri, oltre all'appagamento delle esigenze di vita materiali, come vitto e alloggio. Quindi un tale rapporto non può sorgere tra condomini, per quanto conviventi nello stesso palazzo. L'alternativa rimane il lavoro dipendente, con tanto di contratto e pagamento dei relativi contributi, o la prestazione coordinata e continuativa, che dal 2000 è comunque assimilata al rapporto dipendente. In altre parole il condomino o l'inquilino che si prendano l'impegno di curare sempre il giardino, potando anche le piante, oppure di occuparsi del trasporto dell'immondizia, potranno un giorno far causa agli altri condomini chiedendo una regolare busta paga. Tutto ciò vale anche se l'inquilino o il condomino hanno ricevuto in cambio delle loro prestazione l'uso gratuito di un locale comune (per esempio, l'ex portineria).