Lombardia, parcheggi e sottotetti   Abito in provincia di Bergamo, ed ho inoltrato all'ufficio tecnico del comune in cui risiedo la dia relativa al recupero del sottotetto, ricavando una nuova unità abitativa. Il responsabile di detto ufficio richiede che, come da titolo IV, articolo 64, comma 3 del bollettino ufficiale della regione Lombardia: "gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti...sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali.....il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari...... Alla sua richiesta ho opposto quanto pubblicato da il sole 24 ore "le guide del consulente immobiliare maggio 2007" paragrafo "ostacoli da parcheggio" su cui testalmente" in Lombardia, piemonte e Sicilia, invece, nessun obbligo. L' opera è, in genere, qualificata come "ristrutturazione edilizia" e occorre versare il relativo contributo di costruzione. Ritenendo contrastanti le due versioni, chiedo cortesemente a quale mi devo attenere. Ringrazio cortesemente per l'eventuale risposta. Giovanni Baronchelli - Vertova (BG)   In effetti non avevamo contemplato il caso dei sottotetti che sono volti alla creazione di una nuova unità abitativa, e non all’ampliamento di una esistente, che secondo la nuova versione delle norme sul recupero nella legge lombarda n. 12 del 11-03-2005, art. 64, comma 3 prevedono il reperimento di spazi a parcheggio. Le nostre affermazioni erano basate sulla Circolare dell’Assessorato dell’Urbanistica della Lombardia sulle norme sui sottotetti in data 13 gennaio 1997, approvata con DGR 6123987 del 13 gennaio 1997, esplicativa della legge  regionale 15 luglio 1996, n.15., che così recita, al punto 7: “Reperimento di spazi pertinenziali a parcheggio - Non necessità L’intervento disciplinato dalla normativa in esame, essendo in ristrutturazione di un volume esistente, non comporta l’obbligo di reperire spazi a parcheggio privato, in quanto, com’è noto, l’art. 41 sexies della legge urbanistica nazionale, nel testo sostituito dall’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 1989 n. 122, pone l’obbligo di riservare spazi a parcheggio pertinenziale solo per le nuove costruzioni, cioè per i volumi di nuova edificazione. Ricordiamo però che l’articolo 64 della legge n. 12/2005 recita anche: “Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune”.