Sono proprietario di un alloggio in un condominio, a cui si accede direttamente dalla scala interna. Un’inquilina, che raggiunge un ballatoio al mio piano attraverso un’ulteriore scaletta di quattro gradini, afferma di essere invalida e vuole che si rifaccia l’ultimo gradino, perché troppo alto (18 cm). L’amministratore le dà ragione, e dice che le Asl imporrebbero il lavoro. Devo pagare anch’io? Silvio Zennaro, Torino Va premesso che l’obbligo di eliminazione a favore dei disabili delle cosiddette "barriere architettoniche" (anche i gradini) esiste, per i palazzi abitativi, solo qualora siano stati costruiti, o integralmente ristrutturati, dopo l’11 agosto 1989. Naturalmente l’assemblea dei condomini può validamente decidere di ridurre l’altezza dei gradini anche se il palazzo è più vecchio. A questo punto può sorgere un dubbio: il condomino che non ha accesso al ballatoio, deve anche lui contribuire alla spesa? La risposta è che deve farlo, se i ballatoi sono considerati dal regolamento condominiale contrattuale come "parti comuni" a tutti. In caso contrario, dovranno pagare solo i condomini che utilizzano effettivamente il ballatoio stesso. Tuttavia, data la spesa modesta, che potrebbe essere ripartita tra tutti, ci sentiamo di consigliare al lettore un po’ di flessibilità: se oggi pagherà qualcosa, domani potrà buon diritto chiedere l’ apporto degli altri, se è direttamente coinvolto in un lavoretto che è dubbio che coinvolga tutti.